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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 30/11/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1145/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa AR Pozzetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. n. 1145/2025 avente ad oggetto: divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
Proposta da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. PERROTTA Parte_1
ORSOLINA, come da procura allegata;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
---
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“accertata l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, ricorrendo le circostanze previste dalla legge, pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig. e il Sig. ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”.
--- I sig.ri e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 CP_1 concordatario in Cherasco in data 21/02/1981, matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di
Stato Civile del medesimo comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 1981.
Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi si separarono consensualmente avanti al Presidente del Tribunale di Alba in data
07/12/1998, separazione omologata in data 18/12/1998 e interruppero la convivenza senza più riconciliarsi.
Con ricorso depositato in data 04/06/2025, la sig.ra chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando gli artt. 2 e
3 della Legge 1.12.1970 n. 898, modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74.
Il Giudice delegato fissava udienza al 10/11/2025.
All'udienza di comparizione, la parte resistente non compariva e il Giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, dichiarava la contumacia di la Controparte_2 ricorrente confermava il contenuto degli atti defensionali tutti e la causa, ritenuta l'inutilità dell'emissione di provvedimenti urgenti vertendo la domanda esclusivamente sullo status, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare accoglibile risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.
È provata l'esistenza del decreto di omologa della separazione personale dei coniugi emesso dal
Tribunale di Alba in data 18/12/1998 nell'ambito del procedimento n. 405/1998.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo prescritto dalla legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
Non vi sono richieste di carattere economico.
Non si accollano le spese alla parte resistente in virtù della peculiarità della materia, della mancata opposizione e della conseguente non ravvisabilità di una piena soccombenza.
A tutela della privacy delle parti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa istanza: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cherasco in data
21/02/1981, matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 1981.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cherasco di provvedere alle incombenze di legge.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Asti, in data 20 novembre 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa AR Pozzetti
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa AR Pozzetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. n. 1145/2025 avente ad oggetto: divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
Proposta da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. PERROTTA Parte_1
ORSOLINA, come da procura allegata;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
---
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“accertata l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, ricorrendo le circostanze previste dalla legge, pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig. e il Sig. ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”.
--- I sig.ri e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 CP_1 concordatario in Cherasco in data 21/02/1981, matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di
Stato Civile del medesimo comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 1981.
Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi si separarono consensualmente avanti al Presidente del Tribunale di Alba in data
07/12/1998, separazione omologata in data 18/12/1998 e interruppero la convivenza senza più riconciliarsi.
Con ricorso depositato in data 04/06/2025, la sig.ra chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando gli artt. 2 e
3 della Legge 1.12.1970 n. 898, modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74.
Il Giudice delegato fissava udienza al 10/11/2025.
All'udienza di comparizione, la parte resistente non compariva e il Giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, dichiarava la contumacia di la Controparte_2 ricorrente confermava il contenuto degli atti defensionali tutti e la causa, ritenuta l'inutilità dell'emissione di provvedimenti urgenti vertendo la domanda esclusivamente sullo status, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare accoglibile risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.
È provata l'esistenza del decreto di omologa della separazione personale dei coniugi emesso dal
Tribunale di Alba in data 18/12/1998 nell'ambito del procedimento n. 405/1998.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo prescritto dalla legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
Non vi sono richieste di carattere economico.
Non si accollano le spese alla parte resistente in virtù della peculiarità della materia, della mancata opposizione e della conseguente non ravvisabilità di una piena soccombenza.
A tutela della privacy delle parti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa istanza: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cherasco in data
21/02/1981, matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 1981.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cherasco di provvedere alle incombenze di legge.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Asti, in data 20 novembre 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa AR Pozzetti
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli