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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 13/06/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1497/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ELIA FRANCESCO per la parte ricorrente e della per conto di Controparte_1 CP_2
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 12/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1497 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, largo Toniolo, 6, presso lo studio degli Avvocati Francesco Elia e Daniela De Salvatore, che lo rappresentano e difendono, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_3
, P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Viterbo, via G. Matteotti, 29, rappresentato e difeso dal CP_2 funzionario incaricato della rappresentanza in giudizio Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/1980. CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.11.2022 adiva questo Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “A) NEL MERITO: Accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente all'indennità di accompagnamento, su revisione, dal 01.03.2022, per le motivazioni tutte espresse in narrativa. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Il ricorrente deduceva di essere titolare del diritto all'indennità di accompagnamento dal febbraio 2016; che con nota del 4.2.2022 l' lo convocava per la visita di revisione del CP_2 CP_ 15.2.2022, alla quale non si presentava in quanto ricoverato;
che più volte il Patronato comunicava all'Istituto previdenziale che l'assenza alla visita di revisione era giustificata dallo stato di ricovero del ricorrente;
che con nota del 16.2.2022, confermata il 7.4.2022, l' gli comunicava la sospensione con avvio del procedimento di revoca della CP_2 prestazione, con richiesta della somma di € 510,93 quale debito relativo alla mensilità di marzo 2022; che con verbale del 12.4.2022, a seguito di perizia sugli atti e senza ulteriore convocazione, l'Istituto previdenziale confermava la prestazione con decorrenza da aprile 2022. Tanto premesso in fatto, in diritto chiedeva l'accertamento della decorrenza dell'indennità di accompagnamento dal mese di marzo 2022 ai sensi dell'art. 25, comma 6 bis, L. n. 114/2014. L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per avvenuto pagamento della CP_2 prestazione richiesta con condanna del ricorrente alle spese di lite. L'Istituto previdenziale deduceva che, in data 15.6.2022, aveva provveduto a rimettere la prestazione in riliquidazione erogando, sulla rata di agosto 2022, gli arretrati maturati e annullando l'indebito calcolato a seguito della sospensione della prestazione per l'assenza del ricorrente alla visita di revisione. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. La domanda ha ad oggetto il pagamento dell'indennità di accompagnamento relativa al mese di marzo 2022, avendo l' sospeso il pagamento della prestazione con nota del CP_2
16.2.2022 per mancata presentazione a visita del ricorrente e, successivamente, in sede di revisione sugli atti (verbale del 12.4.2022), confermato il beneficio con decorrenza solo da aprile 2022. L' , costituendosi in giudizio, ha rappresentato e documentato la liquidazione con CP_3 nota del 15.6.2022 ed il pagamento nel mese di agosto 2022 sul libretto postale intestato al ricorrente dell'indennità di accompagnamento relativa al mese di marzo 2022. La parte ricorrente non ha espressamente negato l'accredito, ma si è limitata ad eccepire la non idoneità del cedolino pensione a costituire prova del pagamento. Tuttavia, a fronte della richiesta di questo giudice di deposito di idonea documentazione relativa ai movimenti del libretto postale di accredito nel periodo di riferimento, nulla ha dedotto, omettendo di adempiere all'ordine di deposito e di provare, pertanto, l'eventuale mancato pagamento. Le spese di lite, nonostante la soccombenza del ricorrente dovuta al fatto che l'accredito è avvenuto anteriormente al deposito del ricorso, vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili ex art. 152 bis disp. att. c.p.c. Viterbo, lì 12 giugno 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 1497/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ELIA FRANCESCO per la parte ricorrente e della per conto di Controparte_1 CP_2
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 12/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1497 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, largo Toniolo, 6, presso lo studio degli Avvocati Francesco Elia e Daniela De Salvatore, che lo rappresentano e difendono, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_3
, P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Viterbo, via G. Matteotti, 29, rappresentato e difeso dal CP_2 funzionario incaricato della rappresentanza in giudizio Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/1980. CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.11.2022 adiva questo Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “A) NEL MERITO: Accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente all'indennità di accompagnamento, su revisione, dal 01.03.2022, per le motivazioni tutte espresse in narrativa. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Il ricorrente deduceva di essere titolare del diritto all'indennità di accompagnamento dal febbraio 2016; che con nota del 4.2.2022 l' lo convocava per la visita di revisione del CP_2 CP_ 15.2.2022, alla quale non si presentava in quanto ricoverato;
che più volte il Patronato comunicava all'Istituto previdenziale che l'assenza alla visita di revisione era giustificata dallo stato di ricovero del ricorrente;
che con nota del 16.2.2022, confermata il 7.4.2022, l' gli comunicava la sospensione con avvio del procedimento di revoca della CP_2 prestazione, con richiesta della somma di € 510,93 quale debito relativo alla mensilità di marzo 2022; che con verbale del 12.4.2022, a seguito di perizia sugli atti e senza ulteriore convocazione, l'Istituto previdenziale confermava la prestazione con decorrenza da aprile 2022. Tanto premesso in fatto, in diritto chiedeva l'accertamento della decorrenza dell'indennità di accompagnamento dal mese di marzo 2022 ai sensi dell'art. 25, comma 6 bis, L. n. 114/2014. L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per avvenuto pagamento della CP_2 prestazione richiesta con condanna del ricorrente alle spese di lite. L'Istituto previdenziale deduceva che, in data 15.6.2022, aveva provveduto a rimettere la prestazione in riliquidazione erogando, sulla rata di agosto 2022, gli arretrati maturati e annullando l'indebito calcolato a seguito della sospensione della prestazione per l'assenza del ricorrente alla visita di revisione. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. La domanda ha ad oggetto il pagamento dell'indennità di accompagnamento relativa al mese di marzo 2022, avendo l' sospeso il pagamento della prestazione con nota del CP_2
16.2.2022 per mancata presentazione a visita del ricorrente e, successivamente, in sede di revisione sugli atti (verbale del 12.4.2022), confermato il beneficio con decorrenza solo da aprile 2022. L' , costituendosi in giudizio, ha rappresentato e documentato la liquidazione con CP_3 nota del 15.6.2022 ed il pagamento nel mese di agosto 2022 sul libretto postale intestato al ricorrente dell'indennità di accompagnamento relativa al mese di marzo 2022. La parte ricorrente non ha espressamente negato l'accredito, ma si è limitata ad eccepire la non idoneità del cedolino pensione a costituire prova del pagamento. Tuttavia, a fronte della richiesta di questo giudice di deposito di idonea documentazione relativa ai movimenti del libretto postale di accredito nel periodo di riferimento, nulla ha dedotto, omettendo di adempiere all'ordine di deposito e di provare, pertanto, l'eventuale mancato pagamento. Le spese di lite, nonostante la soccombenza del ricorrente dovuta al fatto che l'accredito è avvenuto anteriormente al deposito del ricorso, vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili ex art. 152 bis disp. att. c.p.c. Viterbo, lì 12 giugno 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Michela Mignucci