Art. 13.
In caso di condanna il giudice dovra' sempre ordinare la pubblicazione della parte dispositiva della sentenza su almeno due giornali, di cui uno quotidiano scelto fra quelli che trattino prevalentemente argomenti attinenti alla attivita' agricola e lattiero-casearia o agli interessi delle rispettive categorie di produttori.
In caso di condanna il giudice dovra' sempre ordinare la pubblicazione della parte dispositiva della sentenza su almeno due giornali, di cui uno quotidiano scelto fra quelli che trattino prevalentemente argomenti attinenti alla attivita' agricola e lattiero-casearia o agli interessi delle rispettive categorie di produttori.