CASS
Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2024, n. 20137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20137 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da HT IG, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 31/10/2023 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato, ex art. 309 cod. proc. pen., l'ordinanza del 11 ottobre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno che aveva applicato a IG HT la misura cautelare personale degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato del reato di rissa aggravata. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso IG HT, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza e manifesta Penale Sent. Sez. 5 Num. 20137 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 13/02/2024 illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza. Sostiene che dal filmato registrato dall'impianto di videosorveglianza presente sul luogo ove è stato commesso il delitto emerge che non ricorre la presenza di due gruppi di persone che si aggrediscano reciprocamente con l'intento di ledersi, come invece sostenuto dai giudici del merito, in quanto egli era stato dapprima circondato e poi aggredito da tre persone e si era limitato a resistere all'altrui violenza a scopo meramente difensivo;
difettano, quindi, l'elemento oggettivo e quello soggettivo del reato che gli viene contestato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Sostiene che il Tribunale del riesame si è limitato a richiamare sul punto la motivazione del provvedimento coercitivo e che pertanto la motivazione sarebbe meramente apparente;
in ogni caso, poi, la motivazione risulta contraddittoria ed illogica, poiché invoca, a sostegno della ricorrenza delle esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., i precedenti penali dell'indagato, che sono, tuttavia, inerenti a fatti commessi oltre quindici anni prima di quello per cui si procede in questa sede e comunque di indole del tutto diversa, trattandosi, infatti, di reati in materia di sostanze stupefacenti e di reati di evasione. Segnala il ricorrente che il pericolo di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen. deve riguardare reati della stessa specie di quello per cui si procede e nell'ordinanza qui impugnata non sono esplicitati i motivi per i quali la commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti o dei reati di evasione porterebbero a ritenere sussistente il pericolo della commissione di altri reati di rissa o comunque della stessa specie. Nemmeno il Tribunale avrebbe tenuto conto delle sue condizioni sociali e familiari, essendo egli un padre di famiglia e disponendo di una stabile occupazione lavorativa. La misura applicata sarebbe, peraltro, sproporzionata rispetto al ruolo svolto dall'indagato nella commissione del reato di rissa, specie ove si consideri che egli, aggredito da tre persone, aveva riportato una grave ferita al ventre prodotta da una coltellata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto si fonda su una ricostruzione fattuale diversa da quella operata dai giudici del merito ed alla quale dovrebbe pervenirsi sulla base di una differente valutazione del materiale 2 istruttorio — ed in particolare del filmato registrato dall'impianto di videosorveglianza — non consentita in questa sede di legittimità. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Il pericolo di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen. deve riguardare gravi delitti caratterizzati dall'impiego di armi o di altri mezzi di violenza personale oppure altri reati della stessa specie di quello per cui si procede. Ai fini dell'individuazione dell'esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, di cui all'art. 274, lettera c), cod. proc. pen., come modificato dalla Legge n. 47 del 2015, la pericolosità sociale dell'indagato è desunta congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità (Sez. 3, n. 1166 del 02/12/2015, dep. 2016, Luppino, Rv. 266177). Nell'ordinanza impugnata, per giustificare l'applicazione della misura coercitiva, si fa riferimento all'atteggiamento aggressivo tenuto dal HT nel corso della rissa ed ai suoi precedenti penali, ma non vengono esplicitate le ragioni per le quali dai reati di evasione e dai reati in materia di sostanze stupefacenti, per i quali il ricorrente ha già riportato condanna anni fa, dovrebbe evincersi un attuale e concreto pericolo della commissione di altri reati di rissa o comunque della stessa specie di quello per cui si procede o caratterizzati dall'impiego di armi o dalla violenza alla persona. 3. Ne deriva che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Firenze per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizo al Tribunale di Firenze. Così deciso il 13/02/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato, ex art. 309 cod. proc. pen., l'ordinanza del 11 ottobre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno che aveva applicato a IG HT la misura cautelare personale degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato del reato di rissa aggravata. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso IG HT, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza e manifesta Penale Sent. Sez. 5 Num. 20137 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 13/02/2024 illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza. Sostiene che dal filmato registrato dall'impianto di videosorveglianza presente sul luogo ove è stato commesso il delitto emerge che non ricorre la presenza di due gruppi di persone che si aggrediscano reciprocamente con l'intento di ledersi, come invece sostenuto dai giudici del merito, in quanto egli era stato dapprima circondato e poi aggredito da tre persone e si era limitato a resistere all'altrui violenza a scopo meramente difensivo;
difettano, quindi, l'elemento oggettivo e quello soggettivo del reato che gli viene contestato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Sostiene che il Tribunale del riesame si è limitato a richiamare sul punto la motivazione del provvedimento coercitivo e che pertanto la motivazione sarebbe meramente apparente;
in ogni caso, poi, la motivazione risulta contraddittoria ed illogica, poiché invoca, a sostegno della ricorrenza delle esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., i precedenti penali dell'indagato, che sono, tuttavia, inerenti a fatti commessi oltre quindici anni prima di quello per cui si procede in questa sede e comunque di indole del tutto diversa, trattandosi, infatti, di reati in materia di sostanze stupefacenti e di reati di evasione. Segnala il ricorrente che il pericolo di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen. deve riguardare reati della stessa specie di quello per cui si procede e nell'ordinanza qui impugnata non sono esplicitati i motivi per i quali la commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti o dei reati di evasione porterebbero a ritenere sussistente il pericolo della commissione di altri reati di rissa o comunque della stessa specie. Nemmeno il Tribunale avrebbe tenuto conto delle sue condizioni sociali e familiari, essendo egli un padre di famiglia e disponendo di una stabile occupazione lavorativa. La misura applicata sarebbe, peraltro, sproporzionata rispetto al ruolo svolto dall'indagato nella commissione del reato di rissa, specie ove si consideri che egli, aggredito da tre persone, aveva riportato una grave ferita al ventre prodotta da una coltellata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto si fonda su una ricostruzione fattuale diversa da quella operata dai giudici del merito ed alla quale dovrebbe pervenirsi sulla base di una differente valutazione del materiale 2 istruttorio — ed in particolare del filmato registrato dall'impianto di videosorveglianza — non consentita in questa sede di legittimità. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Il pericolo di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen. deve riguardare gravi delitti caratterizzati dall'impiego di armi o di altri mezzi di violenza personale oppure altri reati della stessa specie di quello per cui si procede. Ai fini dell'individuazione dell'esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, di cui all'art. 274, lettera c), cod. proc. pen., come modificato dalla Legge n. 47 del 2015, la pericolosità sociale dell'indagato è desunta congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità (Sez. 3, n. 1166 del 02/12/2015, dep. 2016, Luppino, Rv. 266177). Nell'ordinanza impugnata, per giustificare l'applicazione della misura coercitiva, si fa riferimento all'atteggiamento aggressivo tenuto dal HT nel corso della rissa ed ai suoi precedenti penali, ma non vengono esplicitate le ragioni per le quali dai reati di evasione e dai reati in materia di sostanze stupefacenti, per i quali il ricorrente ha già riportato condanna anni fa, dovrebbe evincersi un attuale e concreto pericolo della commissione di altri reati di rissa o comunque della stessa specie di quello per cui si procede o caratterizzati dall'impiego di armi o dalla violenza alla persona. 3. Ne deriva che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Firenze per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizo al Tribunale di Firenze. Così deciso il 13/02/2024.