Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 3320
TAR
Sentenza 19 giugno 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 28 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per integrazione della motivazione da parte del giudice

    Il Collegio ritiene che il TAR abbia utilizzato una ragione diversa da quella posta a fondamento dell'ordinanza di demolizione, integrando la motivazione dell'atto amministrativo con argomenti nuovi e postumi, in particolare riguardo alla violazione del vincolo idrogeologico e alla modifica della sagoma degli edifici.

  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per erronea valutazione delle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche

    Il Collegio ammette la produzione delle autorizzazioni idrogeologiche in appello, ritenendole indispensabili ai fini della decisione. Evidenzia che l'ordinanza di demolizione richiamava una precedente ordinanza che attestava il rilascio di autorizzazione idrogeologica, smentendo l'affermazione del TAR sulla mancanza di tale titolo. Ritiene inoltre che le carenze motivazionali dell'atto amministrativo non possano essere sanate in sede processuale.

  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per erronea valutazione della natura pertinenziale dei porticati

    Il Collegio ritiene fondate le censure dell'appellante, evidenziando che il TAR ha integrato la motivazione dell'atto amministrativo con affermazioni non supportate da adeguato supporto fattuale. Sottolinea che dalle perizie prodotte dall'appellante emerge una riduzione volumetrica e che l'amministrazione non ha adeguatamente contrastato il regime derogatorio per le tettoie in area agricola.

  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per erronea valutazione della fascia di rispetto stradale e delle distanze dai confini

    Il Collegio ritiene fondati i rilievi dell'appellante in tema di violazione della fascia di rispetto stradale, atteso che questa pare essere venuta meno. Quanto alla violazione delle distanze dai confini, rileva che non è stata esplicitata la ragione escludente l'idoneità di una demolizione parziale dell'opera.

  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per erronea valutazione della legittimità dell'edificazione in zona agricola

    Il Collegio condivide le censure dell'appellante, ritenendo che l'argomento del TAR sulla mancata dimostrazione della funzionalizzazione delle opere non sia pertinente e che la L.R. Piemonte consenta l'edificazione anche ai proprietari dei fondi. Evidenzia inoltre che la tettoia sulla particella n. 119 è specificamente adibita a deposito agricolo.

  • Accolto
    Invalidità derivata del provvedimento di riesame

    Il Collegio accoglie il ricorso di primo grado e i relativi motivi aggiunti, annullando i provvedimenti impugnati, inclusa la nota di rigetto dell'istanza di riesame, per invalidità derivata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 3320
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3320
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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