Sentenza 19 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 28 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 3320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3320 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03320/2026REG.PROV.COLL.
N. 09030/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9030 del 2025, proposto da NT RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Santucci e Paolo Ravaglioli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Cavallo Perin, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Sanzio 1, e domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 1034 del 9 giugno 2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Asti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2026 il cons. EF IN;
Uditi per le parti gli avvocati Roberto Santucci, Paolo Ravaglioli e Roberto Cavallo Perin;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al T.a.r. per il Piemonte, il sig. NT RI ha chiesto l’annullamento dell'ordinanza n. 101, adottata in data 12 febbraio 2020 dal dirigente del SUAP del Comune di Asti, con la quale gli è stata ingiunta la demolizione di opere ritenute abusive in quanto realizzate in assenza di titolo.
1.1. Con ricorso per motivi aggiunti presentato il 6.9.2024 il RI ha poi impugnato la nota del 15.5.2024 con la quale il detto dirigente ha rigettato l’istanza di riesame dell’ordinanza di demolizione predetta.
2. Con il ricorso principale, il RI lamentava:
(i) Violazione di legge in relazione agli artt. 31 e 36 del d.p.r. 6 agosto 2001 n. 380; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; illogicità, contraddittorietà, sviamento; in sostanza, deduceva che l’art. 31 del dpr 380/2001 sanziona le opere realizzate in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, mentre non prevede analoga sanzione per opere assentibili con d.i.a., s.c.i.a. o c.i.l.a.; e, nella specie, i manufatti in questione richiedevano la sola presentazione di c.i.l.a. o di s.c.i.a..
(ii) Violazione di legge in relazione all’art. 31 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; illogicità, contraddittorietà, sviamento; con tale censura si lamentava che l’ordinanza di demolizione non individua le aree da acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune per il caso di inosservanza.
2.1. Con i motivi aggiunti, invece, il ricorrente lamentava:
(i) di aver presentato un’istanza di riesame dell’ordinanza impugnata, rigettata dal Comune con nota del 15 maggio 2024 portante ragioni di diniego differenti rispetto a quelle indicate nel provvedimento impugnato;
(ii) che tale rigetto è viziato per: violazione dell’art. 37 del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà; illogicità; sviamento; in particolare, il Comune di Asti ha rigettato l’istanza di riesame dell’ordinanza di demolizione n. 101, con riferimento alla tettoia edificata sulle particelle catastali nn. 115-116, in quanto la stessa sarebbe stata edificata in difformità dalla s.c.i.a. e in violazione delle distanze da confini privati e degli indirizzi operativi validi per la zona agricola; ma l’art. 37, comma 1, del dpr n. 380/2001 sanziona le opere eseguite in assenza o in difformità dalla s.c.i.a. con l’applicazione di sanzione pecuniaria, non con la demolizione, come invece fatto dall’amministrazione comunale;
(iii) che sussiste la violazione dell’art. 31 del dpr n. 380/2001 e dell’art. 25 della legge regionale n. 56/1977; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà; illogicità; sviamento: invero, è pure infondato il motivo di rigetto frapposto dall’amministrazione in relazione alla insussistenza della qualifica di imprenditore agricolo del ricorrente, atteso che il RI, già al momento dell’edificazione, era in possesso di tutti i requisiti per edificare in zona agricola, essendo proprietario di circa 20.000 mq di terreno destinato all’attività agricola.
3. Il Comune di Asti ha resistito ai ricorsi.
4. Con la sentenza in epigrafe indicata, il T.a.r. ha rigettato l’impugnazione, con condanna del RI alle spese di lite, sulla base del seguente percorso decisionale:
- gli abusi di specie ricadono nella proprietà del ricorrente ubicata in Asti, frazione San Marzanotto, zona agricola, soggetta a vincolo idrogeologico (l.r. n. 45/1989);
- tramite sopralluogo del 20.4.2017, l’amministrazione ha constatato presso la proprietà interessata la costruzione di alcune opere abusive, fra le quali figurano una tettoia e legnaia pertinenziale, eseguite in difformità dalla D.I.A del 4.8.2011;
- in relazione a tali opere il Comune aveva notificato al ricorrente una precedente ordinanza di demolizione, con elencazione di quelle realizzate senza titolo ovvero in difformità (ordinanza n. 952 del 27.09.2017), che non è stata impugnata dall’interessato;
- tuttavia quest’ultimo, in data 24.11.2017, ha presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria per interventi di ristrutturazione edilizia del fabbricato residenziale (con sistemazione dell’area esterna e realizzazione di strutture pertinenziali all’edificio principale), il cui rilascio è stato dal Comune subordinato all’autorizzazione idrogeologica (che il ricorrente però non ha richiesto);
- il 20.4.2018 è stato effettuato altro sopralluogo presso la proprietà del ricorrente, che ha messo in luce altre difformità edilizie: violazione della distanza minima di mt.4,83 del porticato dal fabbricato di altrui proprietà e di mt.4,93 da un manufatto in cemento armato, sempre di altrui proprietà;
- il 5.6.2018 il Comune ha quindi adottato preavviso di diniego parziale del permesso in sanatoria, cui ha fatto seguito il rigetto parziale dell’istanza (provvedimento n. 84642, del 29.8.2018), fondato sul permanere della violazione delle distanze ritenute inderogabili dal P.R.G.C. (N.T.A. art.13, co.9 e art. 27, co. 15); avverso tale diniego è stato proposto ricorso dinanzi al medesimo T.a.r. Piemonte, poi respinto con sentenza passata in giudicato n.1080 del 2022.
- un nuovo sopralluogo del 10.4.2019 ha accertato ulteriori opere abusive;
- con l’ordinanza n. 101 del 12.2.2020 il Comune ha quindi ingiunto la demolizione del complesso delle opere rilevate (in particolare, per quanto riguarda il fabbricato principale: 1) trasformazione senza opere di una cantina in locale ad uso tavernetta; 2) realizzazione di un disimpegno al posto di scala esterna; 3) opere interne quali allargamento del soggiorno, rifacimento scala interna, trasformazione del locale di sgombero in cucina e bagno, realizzazione di una porta di collegamento tra cucina e sgombero; 4) realizzazione di un “portico” pertinenziale; 5) allargamento di una camera, creazione di un nuovo servizio igienico e trasformazione di locale sgombero in camera; 6) realizzazione di una scala a chiocciola; 7) destinazione del sottotetto a locale con uso abitativo. Per quanto riguarda invece il fabbricato “ex rustico”: 8) realizzazione di pilastri a sostegno del balcone; 9) suddivisione del locale di sgombero con mantenimento della stessa destinazione d’uso; 10) realizzazione di un “portico” pertinenziale; 11) ristrutturazione/ricostruzione di un locale di sgombero; 12) rifacimento del tetto. Infine, sul resto della proprietà: 13)-16) realizzazione di un muro ecologico, di un muro di contenimento, di un marciapiede con cordoli prefabbricati e di opere di scavo) e, con l’ulteriore sopralluogo del 27.1.2023, ha accertato la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione da parte del ricorrente;
- premessa la condivisione del costante orientamento giurisprudenziale in materia edilizia, secondo il quale la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, il primo motivo di ricorso proposto dal RI è stato giudicato infondato perché le opere elencate nell’ordinanza impugnata sono state “ realizzate in zona agricola, sottoposta a vincolo idrogeologico, in assenza della preventiva autorizzazione, talché trova applicazione l’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, che impone l’adozione di un ordine di demolizione per tutte le opere costruite senza titolo in aree sottoposte a uno dei vincoli ivi elencati. La doverosità dell’ordine di demolizione, imposto dal legislatore per gli interventi posti in essere in aree vincolate, impedisce di attribuire rilevanza al titolo edilizio che sarebbe stato richiesto per lo specifico intervento posto in essere ”; inoltre, la doglianza relativa ai portici, che rispetterebbero il limite del 20% del volume dell’edifico e avrebbero destinazione pertinenziale rispetto all’unità abitativa (così ricadendo astrattamente nel disposto di cui all’art. 3, punto e.6, del d.P.R. n. 380/2001) risultava infondata perché il porticato fa “ parte di un più vasto insieme di opere e interventi edilizi che hanno modificato il prospetto e la sagoma degli edifici. I soli portici, per come dimensionati e descritti nell’ordinanza di demolizione e il conseguente impatto edilizio, hanno comportato una modifica della sagoma del fabbricato principale e dell’ex rustico e sono quindi ascrivibili alla ristrutturazione edilizia richiedente il permesso di costruire ”;
- risultava infondato anche il secondo motivo del ricorso principale, atteso che l’omessa indicazione dell’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell'ordinanza di demolizione;
- del pari infondato risultava il primo motivo aggiunto (relativo al provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame), atteso che la realizzazione, in difformità dalla s.c.i.a. del 30.03.2015, della tettoia edificata sulle particelle catastali nn. 115-116 poteva essere sanzionata con la demolizione avendo comportato “ l’unificazione della sua falda con quella del fabbricato adiacente (si veda la descrizione contenuta nell’ordinanza di demolizione), il che ha concretato una modifica della sagoma di quest’ultimo ”; per giunta, “ la suddetta s.c.i.a. è stata annullata dal Comune con provvedimento datato 29.11.2016, divenuto definitivo a seguito del decreto di perenzione del ricorso n. 137/2017 (richiamato nel contestato diniego di autotutela). Il citato provvedimento del 2016 assume a presupposto anche la presenza di fascia di rispetto stradale, a tutela della quale trova ulteriore legittimazione la sanzione demolitoria ”;
- infondato era anche il secondo motivo aggiunto, relativo al preteso possesso, da parte del RI, del requisito di imprenditore agricolo: invero, è insufficiente al riguardo la titolarità di sola partita IVA in difetto di iscrizione presso la Camera di Commercio e all’INPS; per giunta la data di inizio attività attestata dalla partita IVA (5.6.2017) corrisponde a un periodo successivo rispetto alla data di edificazione delle opere abusive accertate sulla proprietà del ricorrente; né la sola qualità di comproprietario di un’azienda agricola poteva rendere legittime le opere di specie ai sensi dell’art. 27 delle N.T.A., difettando la prova della “ effettiva funzionalizzazione dell’opera rispetto all’attività agricola, che è esercitata dall’imprenditore agricolo, il cui requisito avrebbe dovuto essere puntualmente comprovato dall’interessato ”.
5. Avverso tale decisione l’interessato ha proposto il presente giudizio di appello, affidandolo al complesso motivo di censura che può compendiarsi nei termini seguenti:
5.1. Error in iudicando : negli atti impugnati non si fa menzione di violazione di alcun vincolo, né dall’istruttoria emerge essere stata sollevata la questione dell’assenza dell’autorizzazione idrogeologica; peraltro, per la sanatoria delle opere in questione il Comune di Asti aveva rilasciato al sig. RI le autorizzazioni idrogeologiche nn. 9 e 10 del 17 marzo 2015 (che vengono ora prodotte e di cui si chiede l’ammissione), non versate agli atti del giudizio di primo grado in quanto relative a profilo estraneo all’ordinanza di demolizione, sollevato dalla difesa dell’Amministrazione comunale soltanto in giudizio e allorché i termini per la produzione di documenti erano oramai decorsi; per giunta, il fatto che vi sia stato il rilascio delle suddette autorizzazioni è indubbio, in quanto attestato con chiarezza all’interno dell’Ordinanza di demolizione del Comune di Asti n. 952/2017, richiamata nell’ordinanza di demolizione impugnata; deve dunque trovare applicazione la previsione di cui all’art. 37, comma 1 D.P.R. 380/2001, secondo cui gli interventi edilizi realizzati in difformità della s.c.i.a. sono puniti con la sola sanzione pecuniaria; alle opere di specie trova applicazione la previsione di cui all’art. 3, punto e.6) del DPR 380/2001, in quanto esse rispettavano il limite del 20% del volume dell’edificio e hanno natura pertinenziale; il T.a.r. ha integrato la motivazione dell’atto amministrativo, rilevando autonomamente la necessità di non parcellizzare gli abusi, contesta la violazione del vincolo idrogeologico, pervenendo autonomamente a ritenere “ modificato il prospetto e la sagoma degli edifici ”, ipotizzando che tale alterazione possa emergere dalla sola menzione dei portici (tettoie) all’interno dell’ordinanza di demolizione, e ciò in violazione dell’art. 64, commi 1 e 2 c.p.a., trattandosi di aspetti mai contestati né dimostrati dal Comune; peraltro, le tettoie in questione sono state edificate ristrutturando manufatti preesistenti, la tettoia pertinenziale al fabbricato “ex rustico” è stata realizzata in forza di s.c.i.a. prot. 28542 del 30 marzo 2015 e il dedotto annullamento della s.c.i.a. non preclude l’applicabilità del già richiamato art. 37 DPR 380/2001, che prevede la sanzione pecuniaria anche per il caso di assenza della prescritta segnalazione di inizio attività; la contestazione attinente alla “modifica della sagoma” è nuova e indimostrata, specie nella consistenza; quanto al rilievo della violazione della fascia di rispetto stradale, è stato dimostrato che la stessa è venuta meno in conseguenza della “declassificazione della strada da comunale a vicinale ad uso pubblico (D.C.C. n. 85/2009)”; comunque il sig. RI, essendo proprietario di terreni agricoli per circa 20.000 mq e svolgendo attività di coltivazione (sebbene non in maniera professionale alla data di realizzazione dei manufatti) sui terreni ove è residente, rientra pienamente nella casistica individuata dall’art. 25, comma 3 lett. b) e c) e comma 4 L.R. Piemonte n. 56/1977 al fine di potersi avvalere dei titoli abilitativi edilizi per l'edificazione delle residenze rurali, mentre l’osservazione del T.a.r., secondo cui l’interessato non avrebbe dimostrato la funzionalizzazione delle opere edilizie, realizzate in assenza dei titoli ovvero in difformità dagli stessi, all’attività agricola, costituisce elemento nuovo, mai contestato dal Comune, non previsto dalla L.R. 56/1977, comunque sussistente in relazione alla tettoia edificata sulla particella n. 119 del foglio 5/C, specificamente adibita a deposito agricolo.
5.2. L’appello è stato anche corredato da istanza cautelare incentrata sul sopravvenire di provvedimento di acquisizione al patrimonio dell’immobile del sig. RI, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4 DPR 380/2001, avverso il quale l’interessato ha proposto autonomo ricorso al T.a.r. Piemonte.
6. Si è costituito il Comune appellato, eccependo l’inammissibilità delle nuove produzioni avversarie e contrastando analiticamente il gravame, anche in relazione all’istanza cautelare, rispetto alla quale comunque difetterebbe il presupposto del periculum , attesa la volontà dell’Ente di non procedere alla demolizione e all’impossessamento del bene fino alla definizione del giudizio.
7. Con memoria depositata il 12.12.2025 la difesa dell’appellante, preso atto di quest’ultima dichiarazione del Comune, ha rinunciato alla domanda di sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza di primo grado, sicchè la Sezione, in occasione della camera di consiglio del 16.12.2025, ha preso atto di tale rinuncia e fissato per l'esame del merito l'udienza pubblica del 31.3.2026.
8. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie difensive e successive repliche, atti con cui hanno insistito sui rispettivi assunti.
9. Sulle difese e conclusioni in atti, all’esito dell’udienza pubblica del 31.3.2026 la controversia è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è fondato nei termini infra precisati.
11. In primo luogo ritiene il Collegio di ammettere la produzione in appello delle autorizzazioni idrogeologiche nn. 9 e 10 del 17 marzo 2015 ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., trattandosi di documenti indispensabili ai fini della decisione della causa (avendo il primo giudice fondato la propria decisione, anche, sulla ritenuta mancanza di quei titoli, in adesione ad argomento difensivo prospettato dall’Amministrazione comunale soltanto allorché i termini per la produzione di documenti dinanzi al T.a.r. erano oramai decorsi).
12. Come sopra accennato, il T.a.r. ha giudicato infondato il primo motivo del ricorso principale, quello relativo al pretesa illegittimità dell’ordine di demolizione rispetto a opere assentibili con titoli edilizi diversi dal permesso di costruire (quali la d.i.a., s.c.i.a. o c.i.l.a.), ivi compresi i porticati aventi destinazione pertinenziale rispetto all’immobile principale, sulla base di due considerazioni: 1) da una parte, quella secondo cui la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, sicchè l'opera edilizia abusiva va, in sostanza, identificata con riferimento all'intero immobile o complesso immobiliare; 2) dall’altra, che tutte le opere sanzionate nell’ordinanza impugnata insistono in zona agricola, sottoposta a vincolo idrogeologico, in assenza della preventiva autorizzazione, sicchè troverebbe applicazione l’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, che impone l’adozione di un ordine di demolizione per tutti i manufatti costruiti senza titolo in aree sottoposte a vincolo.
12.1. Ebbene, osserva in principalità il Collegio che entrambi i suddetti profili non risultano considerati nel corpo dell’ordinanza di demolizione di causa, che invece individua il proprio fondamento (cfr. l’oggetto dell’ordinanza n. 101/2020) nella “…REALIZZAZIONE OPERE IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE – ART. 31 D.P.R. 06/06/2001 n. 380”; fondato appare dunque il primo argomento di censura dell’appellante, risultando che il T.a.r., per respingere il ricorso principale del RI, ha utilizzato una ragione diversa da quella ravvisata dall’amministrazione, così integrando anche la motivazione dell’atto impugnato con argomenti nuovi e postumi.
12.2. Per giunta, anche il differente fondamento della legittimità dell’ordinanza di demolizione, per come individuato dal T.a.r. (e cioè, la mancanza, rispetto alle opere di causa, dell’autorizzazione idrogeologica), risulta smentito dal complessivo tenore dell’ordinanza 101/2020, nel cui incipit viene espressamente “ Richiamata l'Ordinanza di Demolizione n. 952 del 27/09/2017, …”. Infatti, proprio dalla disamina di quest’ultima ordinanza del Comune di Asti (la n. 952/2017) emerge, come dedotto dall’odierno appellante, che, a pag. 4 della stessa, si legge: “… in data 17/03/2015 … è stata rilasciata la relativa Autorizzazione a Sanatoria n.9/2015 ai sensi della L.R. n.45/1989 ” (legge, quest’ultima, che detta le “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici”); in sostanza, tra i vari titoli edilizi nel tempo richiesti e ottenuti dall’odierno appellante per le opere di specie (o, almeno, per alcune di esse), vi era anche l’autorizzazione idrogeologica.
Dunque, in relazione al profilo in parola, assai rilevante risulta la produzione in giudizio delle autorizzazioni idrogeologiche intervenute nella vicenda (le nn. 9 e 10 del 17 marzo 2015), idonee a contrastare la secca affermazione del T.a.r. secondo la quale le opere elencate nell’ordinanza impugnata, realizzate in zona agricola sottoposta a vincolo idrogeologico, sono tutte prive della preventiva autorizzazione idrogeologica, profilo che è risultato dirimente e capace di legittimare, già di per sé, “ l’adozione di un ordine di demolizione per tutte le opere costruite senza titolo in aree sottoposte a uno dei vincoli ivi elencati .”
Non risponde dunque alla realtà che le autorizzazioni idrogeologiche non siano state rilasciate, come peraltro affermato dalla stessa ordinanza comunale n. 952/2017, integralmente richiamata (e quindi, anche nella parte in cui elenca cronologicamente tutte le pratiche edilizie relative agli immobili di cui trattasi) proprio nell’ordinanza di demolizione n. 101/2020.
Risulta dunque accertato in causa un aspetto di evidente erroneità del ragionamento del primo giudice, risultando, quanto meno incerto e contraddittorio il rilevato profilo di carenza del titolo idrogeologico.
12.2.1. Infatti, è ben vero che il Comune di Asti, a fronte dei rilievi della parte privata, ha dedotto in causa che l’autorizzazione idrogeologica n. 9/2015 sarebbe poi stata annullata in autotutela (unitamente all’annullamento del permesso di costruire in sanatoria n. 31/2015 cui si riferiva), per plurimi abusi edilizi; e che i lavori oggetto dell’autorizzazione idrogeologica n. 10/2015 non sarebbero mai stati completati.
12.2.2. Tuttavia, è altrettanto vero che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, le carenze motivazionali del provvedimento amministrativo (che, per come giustificate dal T.a.r., assurgono a vere e proprie contraddizioni) non sono suscettibili di essere sanate attraverso chiarimenti o integrazioni fornite in sede processuale, in quanto costituenti una motivazione postuma, come tale inammissibile.
La motivazione costituisce, infatti, il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale non sostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti.
Del resto, nella specie, il rilevato vizio motivazionale interessa proprio un profilo potenzialmente dirimente rispetto alla scelta del provvedimento sanzionatorio da adottare, attesa la peculiare tipologia (e pluralità) degli abusi di specie (in buona parte consistenti in modifiche interne, alcune potenzialmente accessorie) e la qualifica di coltivatore posseduta dal RI.
In tale situazione, invero, imprescindibile risulta una disamina analitica e dettagliata dei singoli abusi, capace di ravvisare il fondamento, per parte o per la totalità degli stessi, del provvedimento ripristinatorio.
13. Parimenti fondate risultano poi le censure incentrate sugli ulteriori passaggi della decisione del T.a.r che hanno giustificato il rigetto delle censure di parte relative alla pretesa natura pertinenziale dei porticati e al rispetto, in relazione agli stessi, del limite del 20% del volume dell’edifico (limite capace di evocare l’applicabilità della previsione di cui all’art. 3, punto e.6, del d.P.R. n. 380/2001, che esclude la necessità del permesso di costruire per le opere pertinenziali di volume inferiore al 20% di quello dell'edificio principale).
Invero, il primo giudice ha ritenuto di rigettare detti argomenti difensivi sul rilievo che i portici fanno parte di un più vasto insieme di opere e interventi edilizi che hanno modificato il prospetto e la sagoma degli edifici; i soli portici, “ per come dimensionati e descritti nell’ordinanza di demolizione e il conseguente impatto edilizio, hanno comportato una modifica della sagoma del fabbricato principale e dell’ex rustico e sono quindi ascrivibili alla ristrutturazione edilizia richiedente il permesso di costruire ”.
Al proposito, colgono nel segno gli argomenti dell’appellante secondo cui non solamente si è in presenza di una (ulteriore) integrazione postuma della motivazione operata dal T.a.r., ma anche di affermazione di circostanze (l’avvenuta alterazione della sagoma degli edifici) che non trovano adeguato supporto in fatto, non emergendo, con la necessaria evidenza, né dal tenore letterale del provvedimento impugnato, né da altri atti procedimentali versati in causa.
Al contrario, dalle perizie prodotte dalla parte appellante, pare emergere che gli interventi sui porticati hanno comportato una riduzione volumetrica complessiva e che le tettoie sono state edificate ristrutturando manufatti preesistenti, senza la ricorrenza di alterazioni particolarmente rilevanti.
Per giunta, l’appellante ha valorizzato anche la circostanza secondo cui, ai sensi degli artt. 3 e 27-29 delle NTA del Comune di Asti, la realizzazione di tettoie in area agricola è sottoposta a regime derogatorio quanto alla formazione di nuova volumetria, aspetto che non risulta adeguatamente contrastato né dal provvedimento impugnato, né dal T.a.r..
14. Pure fondati appaiono i rilievi dell’appellante in tema di pretesa violazione, da parte di un porticato, della fascia di rispetto stradale, atteso che questa pare essere venuta meno in conseguenza della declassificazione della strada da comunale a vicinale ad uso pubblico; mentre, quanto alla modesta violazione delle distanze dai confini privati, non è esplicitata la ragione escludente l’idoneità di una demolizione solo parziale dell’opera.
15. Meritano condivisione, infine, le censure in tema di legittimità dell’edificazione in zona agricola ai sensi delle previsioni contenute nella normativa di riferimento (L.R. Piemonte n. 56/1977), che consente l’edificazione non solo agli imprenditori agricoli, ma anche ai “proprietari dei fondi” (art. 25, comma 4), qualifica che il sig. RI evidentemente possiede, essendo proprietario di terreni per circa 20.000 mq.. Infatti, l’argomento dirimente utilizzato dal T.a.r., secondo cui la parte privata non avrebbe dimostrato la “funzionalizzazione” delle opere rispetto all’attività agricola, non solo non risulta appartenere al novero delle questioni rilevate dal Comune nel provvedimento di riesame, ma appare anche in contrasto con quanto emergente a proposito della tettoia edificata sulla particella n. 119 del foglio 5/C, che risulta essere specificamente adibita a deposito agricolo (cfr. Relazione dell’arch. Tollemeto del 23.2.2024).
16. In definitiva, l’appello va accolto nei termini suddetti e, per l’effetto, va accolto in tali limiti anche il ricorso di primo grado e, conseguentemente, per invalidità derivata dell’atto di riesame, anche quello per motivi aggiunti.
17. Resta ovviamente salva l’adozione dei doverosi provvedimenti sanzionatori da parte dell’Ente locale, previa adeguata istruttoria e motivazione.
18. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio e della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.a.r., accoglie il ricorso di primo grado e i relativi motivi aggiunti, annullando i provvedimenti impugnati.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio e della fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD FO, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
EF IN, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| EF IN | RD FO |
IL SEGRETARIO