Sentenza breve 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 08/05/2026, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00366/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00160/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fuda, Fabio Todarello e Raffaele Arcadi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Grande Ospedale Metropolitano, rappresentato e difeso dall'avvocato Damiana Falcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensiva
della graduatoria della procedura per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Centro regionale trapianti del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria avviata con avviso pubblico del 15.7.2025 pubblicato sul sito internet del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria in data 2.2.2026 e successivamente ripubblicata, con correzioni, il 25.3.2026;
dei verbali della Commissione n. 1 dell’1.2.2026 n. 5 del 3.3.2026;
delle schede individuali di valutazione della ricorrente e del controinteressato, risultato primo in graduatoria;
nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai provvedimenti qui gravati, ancorché non noti, ivi inclusi i verbali della Commissione n. 2 del 2.2.2026, n. 3 del 2.2.2026 (indicato anche come “Relazione sintetica” e n. 6 del 9.3.2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Grande Ospedale Metropolitano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. DO AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1-Con atto ritualmente notificato il 3.4.2026 e depositato l’8.4.2026-OMISSIS- ha esposto:
-) la ricorrente, dirigente medico e Direttore dell’U.O.C. Medicina Trasfusionale e dei Trapianti presso l’A.O.O.R. “-OMISSIS-, ha partecipato alla procedura, per titoli e colloquio, indetta dal Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria “Bianchi-Melacrino-Morelli” (G.O.M.) per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa Centro regionale trapianti del medesimo G.O.M. con avviso pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Speciale Concorsi ed Esami e sul sito internet istituzionale del G.O.M. oltre che, in precedenza, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 122 del 24.6.2025;
-) per il conferimento di tale incarico pervenivano e venivano ammesse n. 6 (sei) candidature, veniva quindi sorteggiata e nominata la commissione di cui al comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 e -a seguito di valutazione dei curricula e del colloquio- il 2.2.2026 veniva pubblicata sul sito internet del G.O.M. una tabella riassuntiva della graduatoria con i punteggi attribuiti per le voci curriculum e colloquio e senza indicazione dei sub-punteggi, che vedeva la ricorrente classificata al-OMISSIS-, con un punteggio complessivo di 67,741 punti (17,741 punti per il curriculum e 50 punti per il colloquio), dietro al Dott. -OMISSIS-, primo classificato con un punteggio complessivo di 90,495 punti (40,95 punti per il curriculum e 50 punti per il colloquio);
-) in pari data la ricorrente chiedeva accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990, cui l’amministrazione riscontrava il 2.2.2026 comunicando l’avvenuta trasmissione dell’istanza ai controinteressati ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006 e il differimento dell’accesso di 10 giorni, in attesa di definire la procedura, giusta l’art. 12 del Regolamento Aziendale sull’accesso agli atti amministrativi, onde non compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa e non pregiudicare l’attività dell’Azienda”;
-) con successiva nota del 16.3.2026 il Presidente della Commissione comunicava alla ricorrente che la Commissione stessa aveva ritenuto di procedere in autotutela al riesame dei curricula dei candidati presenti alla prova colloquio e alla documentazione concorsuale, avendo riscontrato alcuni refusi riconducibili ad un errore di calcolo sistemico nella formulazione del foglio di calcolo excel utilizzato, con conseguente rielaborazione delle schede, che venivano quindi ritrasmesse ai candidati con invito alla restituzione delle schede previa sottoscrizione per presa visione;
-) con nota del 20.3.2026 il Direttore dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione chiedeva alla ricorrente informazioni sulla permanenza dell’interesse all’accesso della documentazione richiesta, in particolare agli atti relativi all’attribuzione dei punteggi dei curricula di tutti i partecipanti presenti al colloquio;
-) il 25.3.2026 veniva pubblicata, sul sito istituzionale del GOM, la nuova tabella riassuntiva dei punteggi attribuiti dalla Commissione, quivi impugnata, nella quale la ricorrente risultava classificata ancora come seconda, con un punteggio complessivo di 78,162 punti (rispetto ai 67,741 punti riportati nella precedente graduatoria), di cui 28,162 punti per il curriculum e 50 punti per il colloquio e primo in graduatoria risultava ancora il Dott. -OMISSIS-, con un punteggio complessivo di 87,121 punti (rispetto ai 90,495 punti riportati nella precedente graduatoria), di cui 37,51 punti per il curriculum e 50 punti per il colloquio.;
-) da ultimo il 30.03.2026 veniva accordato l’accesso agli atti.
1.1- Avverso detta graduatoria viene proposto ricorso affidato al seguente articolato motivo: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DEL D.LGS. N. 502/1992. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/1990 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAZIONALITÀ E ILLOGICITÀ MANIFESTE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 97 COST.). FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E SVIAMENTO.
La ricorrente contesta le valutazioni del proprio curriculum ritenute illegittimamente sottostimate, in particolare quanto alla voce “Tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate – max 10 punti”, per la quale non ha ricevuto alcun punteggio nonostante la sussistenza di elementi ritenuti significativi nella domanda di partecipazione e tali da comportare l’attribuzione del punteggio massimo previsto così conducendola alla prima posizione in graduatoria, né sussisterebbe alcuna traccia di motivazione a sostegno delle determinazioni assunte dalla Commissione.
Sotto diverso e correlato profilo, la ricorrente contesta la valutazione del Dott. -OMISSIS-, primo graduato, relativamente alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate, ritenuta ampiamente sopravvalutata, ritenendo il punteggio attribuito, pari a 10 punti, non coerente con la documentazione da questi allegata alla domanda.
La ricorrente contesta altresì l’erroneità del punteggio attribuito a lei medesima e al predetto Dott. -OMISSIS-(5 punti) in relazione alla voce “Incarico ricoperto”, ritenendolo sovrastimato per il secondo, viepiù ove raffrontato al corrispondente punteggio a lei attribuito in relazione ai titoli da essa posseduti.
Ancora, la ricorrente contesta la sopravvalutazione, in favore del Dott. -OMISSIS-, della voce “Specializzazioni” e la sottostima del punteggio attribuitole per la voce “Pubblicazioni”.
La ricorrente osserva infine che, seppure da pag. 9 del verbale n. 1 si evincerebbe che la Commissione aveva indicato, in relazione al profilo “attività di formazione, studio e ricerca”, che sarebbero state valutate le attività di formazione con conseguente “apprezzamento dei soggiorni di studio o addestramento professionale”, la relativa voce non risulta inclusa nelle schede di valutazione, nonostante la sussistenza dei relativi presupposti.
2- In data 24.4.2026 si è costituito, per resistere al ricorso, il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi–Melacrino–Morelli” eccependo il difetto di giurisdizione.
3- Alla camera di consiglio del 29.4.2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la ricorrente ha replicato all’eccezione formulata ex adverso ribadendo la sussistenza della giurisdizione in capo a questo plesso, alla luce delle modifiche apportate all’art. 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992 dalla legge n. 118/2022 con conseguente applicabilità dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché in virtù dell’estensione dell’avviso pubblico anche a soggetti esterni all’azienda ospedaliera. La resistente ha ribadito la propria eccezione di giurisdizione e, in aggiunta, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, avendo la ricorrente impugnato una mera graduatoria rettificata non ancora oggetto di approvazione da parte degli organi di governo aziendali. La controversia è stata quindi spedita in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti come da versale d’udienza.
4- Il ricorso è inammissibile.
5- Il Collegio osserva anzitutto che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, "La procedura per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa, prevista dagli artt. 15 e 15-ter del D.Lgs. n. 502/1992, ha carattere non concorsuale, essendo articolata secondo uno schema che prevede la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della ASL, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali; con la conseguenza che, avendo la fase di nomina carattere dominante rispetto all'intero percorso della selezione, le relative controversie, attinenti sia alla procedura di selezione che al provvedimento discrezionale, di natura privatistica, del direttore generale, rientrano, per il principio di concentrazione delle tutele, nella giurisdizione del giudice ordinario, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento." (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza 15.2.2023, n. 4773 e, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, 19.7.2024).
6- La suddetta conclusione non può ritenersi mutata neppure dopo la sopravvenienza normativa data dalla legge n. 118 del 2022.
Sul punto, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di risolvere recentemente una questione, posta dal T.A.R. Liguria ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., incentrata proprio sulla portata giuridica della correlazione tra la disciplina che regola il conferimento di incarichi direttivi di struttura sanitaria complessa (art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dalla legge n. 118/2022) e la norma (art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001) che detta i criteri di riparto della giurisdizione in ordine alle controversie, ossia se, in base alla disciplina normativa di riferimento, il conferimento di incarico di direzione di struttura sanitaria complessa integri, o meno, una procedura concorsuale per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
In riferimento a tale questione, il giudice della nomofilachia -dando anche ampiamente conto delle diverse prospettazioni nell’ambito della giurisprudenza del giudice ordinario e dei non univoci orientamenti seguiti dalla giurisprudenza amministrativa a seguito della novella- ha affermato il principio di diritto per cui " anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dall'art. 20 della legge n. 118 del 2022, l'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 " (Cass. Civ., SS.UU., 20.2.2026, n. 3868 -spec. § 5- alla quale si rinvia per economia espositiva anche con riferimento all’ampia ricostruzione normativa e giurisprudenziale antecedente e successiva alla novella).
In sostanza, da quanto ora esposto si ricava che la sopravvenienza normativa di cui alla legge n. 118/2022 non ha innovato alcunché sotto il profilo della giurisdizione in materia di conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa, destinata a permanere in capo al Giudice ordinario (cfr., in adesione alla recentissima pronuncia delle S.U., T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IX, 17.3.2026, n. 1848 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 1.4.2026, n. 1031).
7- A diverse conclusioni non porta neanche il dato costituito dall’accessibilità dell’incarico a soggetti esterni all’ente che dispone l’avviso, anche in considerazione dell’osservazione, richiamata dalla predetta pronuncia della Corte di Cassazione, per cui “ La procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa - anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dall'art. 20 della l. n. 118 del 2022 - ha carattere non concorsuale, atteso che detto conferimento non determina l'immissione in servizio del sanitario ma comporta soltanto l'attribuzione della "funzione dirigenziale" - ossia di un incarico temporaneo, sottoposto a verifica annuale, rinnovabile alla scadenza e revocabile -, né integra ipotesi di progressione verticale, con il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, e costituisce espressione di un potere privatistico e non già amministrativo, con la conseguenza che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non trovando applicazione il comma 4 dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 ”.
8- Alla luce di quanto ora esposto il ricorso è, dunque, inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario.
9- Ai sensi dell’art. 11, comma 2 c.p.a., se entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la domanda sarà riproposta al giudice ordinario competente, saranno fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice ordinario fosse stato adito fin dall’instaurazione del presente giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze eventualmente già intervenute.
10- Le spese di giudizio, tenuto conto della natura della res controversa e dei recenti contrasti interpretativi in essere, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione della giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA NT, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
DO AG, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| DO AG | NA NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.