Art. 5.
Ottenuta la licenza di cui all'articolo 3 il titolare dell'esercizio e' obbligato, prima di iniziare la vendita degli alimenti surgelati, a mettere in opera un'apparecchiatura frigorifera atta a conservare detti prodotti ad una temperatura costante uguale o inferiore a 18 gradi centigradi sotto zero.
Ottenuta la licenza di cui all'articolo 3 il titolare dell'esercizio e' obbligato, prima di iniziare la vendita degli alimenti surgelati, a mettere in opera un'apparecchiatura frigorifera atta a conservare detti prodotti ad una temperatura costante uguale o inferiore a 18 gradi centigradi sotto zero.