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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 13/02/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 596/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 16/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
DELL'ATTI VITTORIO, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 888/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D04F205063 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D04F205063 IVA-ALTRO 2016
- sul ricorso n. 889/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da Ricorrente_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D04F205063/2024 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D04F205063/2024 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1982/2025 depositato il
16/05/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso
Rappresentante_1, in qualità di rappresentante legale e di coobbligato della Ricorrente_1 e Ricorrente_2, in qualità di coobbligato della medesima Associazione, rappresentati e difesi come in atti, con separati ricorsi, hanno impugnato lo stesso avviso di accertamento n. T9D04F205063/2024, relativo all'anno d'imposta 2016, notificato rispettivamente in data 13.12.2024 e in data 11.12.2024 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale II di Milano – Ufficio controlli.
Con tale atto l'Ufficio ha accertato in capo all'Associazione sportiva dilettantistica Ricorrente_1, ai fini IRES un reddito d'impresa non dichiarato pari ad € 75.000,00 e ai fini IVA, operazioni attive non dichiarate pari ad € 75.000,00, cui applicare l'aliquota ordinaria del 22%.
Le parti ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento per i motivi che seguono: 1) violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo ai sensi dell'art.
6-bis L. 212/2000;
2) intervenuta decadenza ex art. 43 del D.P.R. 600/73, posto che le attività di accertamento per il periodo d'imposta 2016 sono soggette al termine di decadenza del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (31.12.2022);
3) violazione della L. 398/1991 non avendo l'Ufficio considerato che le Associazioni dilettantistiche godono di una detrazione forfetaria ai fini IRES pari al 97% dei compensi ed altresì di una detrazione forfetaria ai fini IVA del 50% dell'imposta dovuta;
4) in aggiunta ai motivi di cui sopra, il ricorrente Ricorrente_2 ha precisato di aver cessato le funzioni di amministratore della A.S.D. ben prima dell'1.1.2016, data di inizio del periodo di importa accertato, evidenziando, pertanto, l'inesistenza di una responsabilità solidale per i debiti dell'associazione, come asserito dall'Ufficio nell'accertamento opposto.
Controdeduzioni dell'Ufficio
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano - Ufficio legale si è costituita in giudizio con separati atti di controdeduzioni chiedendo di rigettare i ricorsi, in quanto infondati per i seguenti motivi.
L'Ufficio ha chiarito che l'avviso di accertamento è stato emesso sulla base delle comunicazioni trasmesse dai clienti attraverso il cosiddetto “spesometro integrato”, dall'analisi delle quali è emerso che, nell'anno d'imposta 2016, la Ricorrente_1 ha avuto come cliente la società Società_1 S.r.l., nei confronti della quale ha emesso n. 3 fatture relative all'organizzazione di eventi sportivi di arti marziali.
Le medesime fatture sono state, inoltre, riscontrate dalla Direzione Provinciale di Bergamo nell'ambito di un controllo sostanziale svolto sulla Società_1 S.r.l., circostanza che ha confermato l'effettività delle prestazioni e dei relativi pagamenti.
In ragione di ciò, l'Ufficio ha contestato a Ricorrente_1 l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini IRES e IVA.
Ha rilevato, poi, l'insussistenza delle eccezioni formulate nel merito, poiché:
a) l'avviso di accertamento si basa su dati automatizzati estratti da banche dati (spesometro integrato) e, quindi, rientra nei casi esclusi dall'obbligo di contraddittorio ai sensi del comma 2 dell'art.
6-bis della L.
212/200 e del decreto MEF del 24/04/2024;
b) le dichiarazioni ai fini IVA e IRES per l'anno d'imposta 2016 non sono state mai presentate dalla contribuente sicché l'accertamento è stato validamente notificato in data 31.12.2024. Il Modello 770/2017
e la Comunicazione Polivalente presentati dalla contribuente non rilevano in nessun modo ai fini del termine per la notifica;
c) il regime agevolato previsto dalla L. 398/1991 (e la conseguente detrazione forfettaria IRES e IVA) non può essere applicato al caso di specie non avendo la Ricorrente_1 presentato le dichiarazioni fiscali e tale omissione non permette di stabilire l'ammontare forfettario delle imposte. La Cassazione in merito (ord. n. 9973/2023) ha chiarito che per poter accedere alla tassazione agevolata in argomento e conservarla gli enti sportivi dilettantistici devono regolarmente presentare la propria dichiarazione dei redditi;
d) infine, con riferimento all'eccezione sollevata dal sig. Ricorrente_2 in ordine alla pretesa insussistenza della propria responsabilità solidale, l'Ufficio sostiene che, sebbene il sig. Ricorrente_2 abbia cessato formalmente dalla carica di legale rappresentante il 4.5.2015, egli avrebbe comunque rivestito il ruolo di amministratore di fatto della Ricorrente_1 anche nel 2016. Tale circostanza emergerebbe dal verbale di contraddittorio del 31.5.2022 dell'Agenzia delle Entrate – D.P. di Bergamo, dal quale risulta che i rapporti con la Società_1 S.r.l. sarebbero stati intrattenuti esclusivamente con il sig. Ricorrente_2. Inoltre, il modello 770, relativo al 2016, è stato firmato dal sig. Ricorrente_2 quale rappresentante legale. Quindi, l'Ufficio ritiene sussistente la sua responsabilità solidale per i debiti tributari dell'associazione.
Con memorie depositate in data 30.04.2024, parte ricorrente, sig.ra Rappresentante_1, ha sostanzialmente ribadito le doglianze già formulate con il ricorso introduttivo in replica alle controdeduzioni dell'Ufficio. In pari data, anche il sig. Ricorrente_2 ha depositato proprie memorie. In particolare, il sig. Ricorrente_2 osserva che la solidarietà non può discendere dalla sua pregressa carica di legale rappresentante - circostanza pacificamente ammessa dall'Ufficio - e che l'unico presupposto invocato (la sua presunta qualità di “amministratore di fatto”) non trova alcun riscontro nel verbale del 31.5.2022, dal quale emerge solo la sua notorietà nel settore, la partecipazione di più soggetti agli eventi, l'assenza di qualsiasi sua negoziazione con le controparti e, anzi, la sua possibile veste di cliente;
conclude quindi che manca qualunque collegamento fattuale o giuridico idoneo a fondare una responsabilità solidale per i debiti della Ricorrente_1
I ricorsi, riuniti per connessione oggettiva, vengono decisi in Camera di Consiglio in data 16.05.2025, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti di causa, la Corte osserva quanto segue.
Con una prima censura si eccepisce violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo ai sensi dell'art.
6- bis L. 212/2000.
L'assunto è privo di fondamento e va, pertanto, rigettato.
Innanzitutto, occorre precisare che l'atto impugnato è un avviso di accertamento parziale emesso ex art. 41 - bis D.P.R. n. 600/1972, come espressamente indicato nello stesso avviso alla pag. 2.
Tanto precisato, l'art.
6-bis L. 212/2000 (introdotto dal Decreto Legislativo n. 219/2023), al comma 2 stabilisce che “Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.”
Il DM attuativo previsto dal citato comma 2, emanato in data 24.4.2024, individua all'art. 2, co. 1, gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati esclusi dal contraddittorio preventivo definendoli come “ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione;
”.
Ebbene, nel caso di specie l'avviso di accertamento impugnato rientra a tutti gli effetti tra quelli esclusi dal contraddittorio preventivo di cui al comma 2 dell'art.
6-bis e dell'art. 1, co. 2, D.M. 24.4.2024. Esso, infatti, scaturisce dall'incrocio di elementi contenuti nella banca dati a disposizione dell'Ufficio, in particolare dall'analisi delle comunicazioni trasmesse dai clienti della contribuente per l'anno d'imposta 2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 D.L. n. 78/2010 (il cosiddetto “spesometro integrato”).
Il secondo motivo di ricorso riguarda l'intervenuta decadenza ex art. 43 del D.P.R. 600/73, poiché l'avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2016 andava notificato entro il 31.12.2022, non già nel dicembre
2024.
Anche questo motivo è infondato.
Non avendo presentato le dichiarazioni dei redditi e IVA per l'annualità d'imposta 2016, l'Ufficio, con l'atto impugnato, ha accertato in capo all'A.S.D., ai fini IRES un reddito d'impresa non dichiarato e, ai fini IVA, operazioni attive non dichiarate. Tale atto è stato correttamente notificato ex art. 43, co. 2, D.P.R. n. 600/1973
e art. 57, co. 2, D.P.R. n. 633/1972 in data 13.12.2024 alla A.S.D. e in data 11.12.2024 al sig. Ricorrente_2, cioè entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Rileva la Corte che sia la dichiarazione Mod. 770 che la comunicazione polivalente ex D.L. n. 78/2010 presentate per l'anno d'imposta in questione, portate dalle parti ricorrenti a sostegno della propria difesa, non possono assumere alcun valore dichiarativo al fine del presente giudizio che, lo si ripete, si riferisce ad un accertamento di imposte IRES e IVA le cui dichiarazioni sono state omesse dalla contribuente. Ed infatti, la prima costituisce uno strumento di rendicontazione fiscale con il quale le persone fisiche e giuridiche sostituti d'imposta che hanno versato imposte e/o contributi per conto di altri soggetti dichiarano i dati relativi alle ritenute effettuate sui pagamenti corrisposti ai dipendenti e ai collaboratori e ai versamenti eseguiti;
la seconda non rappresenta una dichiarazione fiscale bensì, come può facilmente evincersi dalla stessa denominazione, una semplice comunicazione con la quale rendere edotto l'Ufficio finanziario delle operazioni rilevanti ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto.
Con ultima censura parte ricorrente eccepisce che la A.S.D., in quanto ammessa al regime fiscale della L.
n. 398/1991, era esonerata dagli adempimenti della presentazione della dichiarazione IVA ex art. 2, comma
1, stessa legge e gli competeva una detrazione forfettaria IRES pari al 97% dei compensi e IVA pari al 50% dell'imposta dovuta;
detrazioni delle quali l'Ufficio non ha tenuto conto nell'accertamento opposto.
L'eccezione non può essere accolta e va respinta.
Va opportunamente premesso che, l'accertamento tributario oggetto di causa si fonda sulle risultanze delle comunicazioni trasmesse dai clienti della Associazione contribuente ex art. 21 D.L. n. 78/2010 per l'anno di imposta 2016, da cui era emerso che la stessa aveva avuto quale cliente la società Società_1 S.r.l. nei confronti della quale aveva emesso fatture regolarmente pagate per l'importo di € 75.000,00, oltre IVA, aventi ad oggetto l'organizzazione di eventi sportivi senza provvedere alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Ciò posto, va osservato che, come da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo, Ord. n.
28091 del 04.10.2024), “le associazioni sportive dilettantistiche, anche qualora optino per il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 1 della L. n. 398 del 1991, sono comunque tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto di averli o meno prodotti;
tanto in virtù dell'art. 1, comma
1, del D.P.R. n. 600 del 1973, in base al quale “ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta”; “i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, di cui all'art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi (Cass. n. 9973/2023)”.
Pertanto, la mancanza della dichiarazione dei redditi non consente di stabilire l'ammontare forfettario delle imposte che la ASD è tenuta a versare. Per conseguenza, viene meno anche il regime fiscale agevolato.
Oltre alle censure di cui sopra, proposte da ambedue le parti ricorrenti, il sig. Ricorrente_2 ha eccepito l'inesistenza della sua responsabilità solidale per i debiti dell'associazione, come evidenziato dall'Ufficio nell'avviso opposto, avendo cessato le funzioni di amministratore ben prima dell'1.1.2016.
Dal verbale del 31.05.2022 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bergamo , allegato in atti, si evince che i rapporti commerciali tra la Società_1 S.r.l. e la Ricorrente_1 erano intrattenuti non già con la sig.ra Rappresentante_1 – madre dellRicorrente_2 subentrata quale amministratore a far data dal 4.5.2015 – ma in maniera esclusiva con il sig. Ricorrente_2 anche per l'anno d'imposta 2016, ragion per cui è lecito ritenere che quest'ultimo fosse l'amministratore di fatto della A.S.D. Tale convincimento è avvalorato dal fatto che dalla dichiarazione Mod. 770 relativa all'anno d'imposta 2016, presentata in data 19.10.2017, prodotta in atti dal sig. Ricorrente_2, risulta che il rappresentante legale della dichiarazione della A.S.D. è lo stesso Ricorrente_2, il quale ha apposto la propria firma.
Pertanto, correttamente l'Ufficio ha notificato l'avviso di accertamento opposto anche al sig. Ricorrente_2 ritenuto amministratore di fatto coobbligato della A.S.D. per i motivi sopra indicati.
Da ciò il rigetto dell'eccezione.
In conclusione, da quanto sopra esplicitato, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in solido tra le parti ricorrenti in € 1.000,00 a favore di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in euro 1.000,00 a favore di parte resistente.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 16/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
DELL'ATTI VITTORIO, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 888/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D04F205063 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D04F205063 IVA-ALTRO 2016
- sul ricorso n. 889/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da Ricorrente_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D04F205063/2024 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D04F205063/2024 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1982/2025 depositato il
16/05/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso
Rappresentante_1, in qualità di rappresentante legale e di coobbligato della Ricorrente_1 e Ricorrente_2, in qualità di coobbligato della medesima Associazione, rappresentati e difesi come in atti, con separati ricorsi, hanno impugnato lo stesso avviso di accertamento n. T9D04F205063/2024, relativo all'anno d'imposta 2016, notificato rispettivamente in data 13.12.2024 e in data 11.12.2024 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale II di Milano – Ufficio controlli.
Con tale atto l'Ufficio ha accertato in capo all'Associazione sportiva dilettantistica Ricorrente_1, ai fini IRES un reddito d'impresa non dichiarato pari ad € 75.000,00 e ai fini IVA, operazioni attive non dichiarate pari ad € 75.000,00, cui applicare l'aliquota ordinaria del 22%.
Le parti ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento per i motivi che seguono: 1) violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo ai sensi dell'art.
6-bis L. 212/2000;
2) intervenuta decadenza ex art. 43 del D.P.R. 600/73, posto che le attività di accertamento per il periodo d'imposta 2016 sono soggette al termine di decadenza del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (31.12.2022);
3) violazione della L. 398/1991 non avendo l'Ufficio considerato che le Associazioni dilettantistiche godono di una detrazione forfetaria ai fini IRES pari al 97% dei compensi ed altresì di una detrazione forfetaria ai fini IVA del 50% dell'imposta dovuta;
4) in aggiunta ai motivi di cui sopra, il ricorrente Ricorrente_2 ha precisato di aver cessato le funzioni di amministratore della A.S.D. ben prima dell'1.1.2016, data di inizio del periodo di importa accertato, evidenziando, pertanto, l'inesistenza di una responsabilità solidale per i debiti dell'associazione, come asserito dall'Ufficio nell'accertamento opposto.
Controdeduzioni dell'Ufficio
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano - Ufficio legale si è costituita in giudizio con separati atti di controdeduzioni chiedendo di rigettare i ricorsi, in quanto infondati per i seguenti motivi.
L'Ufficio ha chiarito che l'avviso di accertamento è stato emesso sulla base delle comunicazioni trasmesse dai clienti attraverso il cosiddetto “spesometro integrato”, dall'analisi delle quali è emerso che, nell'anno d'imposta 2016, la Ricorrente_1 ha avuto come cliente la società Società_1 S.r.l., nei confronti della quale ha emesso n. 3 fatture relative all'organizzazione di eventi sportivi di arti marziali.
Le medesime fatture sono state, inoltre, riscontrate dalla Direzione Provinciale di Bergamo nell'ambito di un controllo sostanziale svolto sulla Società_1 S.r.l., circostanza che ha confermato l'effettività delle prestazioni e dei relativi pagamenti.
In ragione di ciò, l'Ufficio ha contestato a Ricorrente_1 l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini IRES e IVA.
Ha rilevato, poi, l'insussistenza delle eccezioni formulate nel merito, poiché:
a) l'avviso di accertamento si basa su dati automatizzati estratti da banche dati (spesometro integrato) e, quindi, rientra nei casi esclusi dall'obbligo di contraddittorio ai sensi del comma 2 dell'art.
6-bis della L.
212/200 e del decreto MEF del 24/04/2024;
b) le dichiarazioni ai fini IVA e IRES per l'anno d'imposta 2016 non sono state mai presentate dalla contribuente sicché l'accertamento è stato validamente notificato in data 31.12.2024. Il Modello 770/2017
e la Comunicazione Polivalente presentati dalla contribuente non rilevano in nessun modo ai fini del termine per la notifica;
c) il regime agevolato previsto dalla L. 398/1991 (e la conseguente detrazione forfettaria IRES e IVA) non può essere applicato al caso di specie non avendo la Ricorrente_1 presentato le dichiarazioni fiscali e tale omissione non permette di stabilire l'ammontare forfettario delle imposte. La Cassazione in merito (ord. n. 9973/2023) ha chiarito che per poter accedere alla tassazione agevolata in argomento e conservarla gli enti sportivi dilettantistici devono regolarmente presentare la propria dichiarazione dei redditi;
d) infine, con riferimento all'eccezione sollevata dal sig. Ricorrente_2 in ordine alla pretesa insussistenza della propria responsabilità solidale, l'Ufficio sostiene che, sebbene il sig. Ricorrente_2 abbia cessato formalmente dalla carica di legale rappresentante il 4.5.2015, egli avrebbe comunque rivestito il ruolo di amministratore di fatto della Ricorrente_1 anche nel 2016. Tale circostanza emergerebbe dal verbale di contraddittorio del 31.5.2022 dell'Agenzia delle Entrate – D.P. di Bergamo, dal quale risulta che i rapporti con la Società_1 S.r.l. sarebbero stati intrattenuti esclusivamente con il sig. Ricorrente_2. Inoltre, il modello 770, relativo al 2016, è stato firmato dal sig. Ricorrente_2 quale rappresentante legale. Quindi, l'Ufficio ritiene sussistente la sua responsabilità solidale per i debiti tributari dell'associazione.
Con memorie depositate in data 30.04.2024, parte ricorrente, sig.ra Rappresentante_1, ha sostanzialmente ribadito le doglianze già formulate con il ricorso introduttivo in replica alle controdeduzioni dell'Ufficio. In pari data, anche il sig. Ricorrente_2 ha depositato proprie memorie. In particolare, il sig. Ricorrente_2 osserva che la solidarietà non può discendere dalla sua pregressa carica di legale rappresentante - circostanza pacificamente ammessa dall'Ufficio - e che l'unico presupposto invocato (la sua presunta qualità di “amministratore di fatto”) non trova alcun riscontro nel verbale del 31.5.2022, dal quale emerge solo la sua notorietà nel settore, la partecipazione di più soggetti agli eventi, l'assenza di qualsiasi sua negoziazione con le controparti e, anzi, la sua possibile veste di cliente;
conclude quindi che manca qualunque collegamento fattuale o giuridico idoneo a fondare una responsabilità solidale per i debiti della Ricorrente_1
I ricorsi, riuniti per connessione oggettiva, vengono decisi in Camera di Consiglio in data 16.05.2025, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti di causa, la Corte osserva quanto segue.
Con una prima censura si eccepisce violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo ai sensi dell'art.
6- bis L. 212/2000.
L'assunto è privo di fondamento e va, pertanto, rigettato.
Innanzitutto, occorre precisare che l'atto impugnato è un avviso di accertamento parziale emesso ex art. 41 - bis D.P.R. n. 600/1972, come espressamente indicato nello stesso avviso alla pag. 2.
Tanto precisato, l'art.
6-bis L. 212/2000 (introdotto dal Decreto Legislativo n. 219/2023), al comma 2 stabilisce che “Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.”
Il DM attuativo previsto dal citato comma 2, emanato in data 24.4.2024, individua all'art. 2, co. 1, gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati esclusi dal contraddittorio preventivo definendoli come “ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione;
”.
Ebbene, nel caso di specie l'avviso di accertamento impugnato rientra a tutti gli effetti tra quelli esclusi dal contraddittorio preventivo di cui al comma 2 dell'art.
6-bis e dell'art. 1, co. 2, D.M. 24.4.2024. Esso, infatti, scaturisce dall'incrocio di elementi contenuti nella banca dati a disposizione dell'Ufficio, in particolare dall'analisi delle comunicazioni trasmesse dai clienti della contribuente per l'anno d'imposta 2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 D.L. n. 78/2010 (il cosiddetto “spesometro integrato”).
Il secondo motivo di ricorso riguarda l'intervenuta decadenza ex art. 43 del D.P.R. 600/73, poiché l'avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2016 andava notificato entro il 31.12.2022, non già nel dicembre
2024.
Anche questo motivo è infondato.
Non avendo presentato le dichiarazioni dei redditi e IVA per l'annualità d'imposta 2016, l'Ufficio, con l'atto impugnato, ha accertato in capo all'A.S.D., ai fini IRES un reddito d'impresa non dichiarato e, ai fini IVA, operazioni attive non dichiarate. Tale atto è stato correttamente notificato ex art. 43, co. 2, D.P.R. n. 600/1973
e art. 57, co. 2, D.P.R. n. 633/1972 in data 13.12.2024 alla A.S.D. e in data 11.12.2024 al sig. Ricorrente_2, cioè entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Rileva la Corte che sia la dichiarazione Mod. 770 che la comunicazione polivalente ex D.L. n. 78/2010 presentate per l'anno d'imposta in questione, portate dalle parti ricorrenti a sostegno della propria difesa, non possono assumere alcun valore dichiarativo al fine del presente giudizio che, lo si ripete, si riferisce ad un accertamento di imposte IRES e IVA le cui dichiarazioni sono state omesse dalla contribuente. Ed infatti, la prima costituisce uno strumento di rendicontazione fiscale con il quale le persone fisiche e giuridiche sostituti d'imposta che hanno versato imposte e/o contributi per conto di altri soggetti dichiarano i dati relativi alle ritenute effettuate sui pagamenti corrisposti ai dipendenti e ai collaboratori e ai versamenti eseguiti;
la seconda non rappresenta una dichiarazione fiscale bensì, come può facilmente evincersi dalla stessa denominazione, una semplice comunicazione con la quale rendere edotto l'Ufficio finanziario delle operazioni rilevanti ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto.
Con ultima censura parte ricorrente eccepisce che la A.S.D., in quanto ammessa al regime fiscale della L.
n. 398/1991, era esonerata dagli adempimenti della presentazione della dichiarazione IVA ex art. 2, comma
1, stessa legge e gli competeva una detrazione forfettaria IRES pari al 97% dei compensi e IVA pari al 50% dell'imposta dovuta;
detrazioni delle quali l'Ufficio non ha tenuto conto nell'accertamento opposto.
L'eccezione non può essere accolta e va respinta.
Va opportunamente premesso che, l'accertamento tributario oggetto di causa si fonda sulle risultanze delle comunicazioni trasmesse dai clienti della Associazione contribuente ex art. 21 D.L. n. 78/2010 per l'anno di imposta 2016, da cui era emerso che la stessa aveva avuto quale cliente la società Società_1 S.r.l. nei confronti della quale aveva emesso fatture regolarmente pagate per l'importo di € 75.000,00, oltre IVA, aventi ad oggetto l'organizzazione di eventi sportivi senza provvedere alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Ciò posto, va osservato che, come da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo, Ord. n.
28091 del 04.10.2024), “le associazioni sportive dilettantistiche, anche qualora optino per il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 1 della L. n. 398 del 1991, sono comunque tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto di averli o meno prodotti;
tanto in virtù dell'art. 1, comma
1, del D.P.R. n. 600 del 1973, in base al quale “ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta”; “i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, di cui all'art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi (Cass. n. 9973/2023)”.
Pertanto, la mancanza della dichiarazione dei redditi non consente di stabilire l'ammontare forfettario delle imposte che la ASD è tenuta a versare. Per conseguenza, viene meno anche il regime fiscale agevolato.
Oltre alle censure di cui sopra, proposte da ambedue le parti ricorrenti, il sig. Ricorrente_2 ha eccepito l'inesistenza della sua responsabilità solidale per i debiti dell'associazione, come evidenziato dall'Ufficio nell'avviso opposto, avendo cessato le funzioni di amministratore ben prima dell'1.1.2016.
Dal verbale del 31.05.2022 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bergamo , allegato in atti, si evince che i rapporti commerciali tra la Società_1 S.r.l. e la Ricorrente_1 erano intrattenuti non già con la sig.ra Rappresentante_1 – madre dellRicorrente_2 subentrata quale amministratore a far data dal 4.5.2015 – ma in maniera esclusiva con il sig. Ricorrente_2 anche per l'anno d'imposta 2016, ragion per cui è lecito ritenere che quest'ultimo fosse l'amministratore di fatto della A.S.D. Tale convincimento è avvalorato dal fatto che dalla dichiarazione Mod. 770 relativa all'anno d'imposta 2016, presentata in data 19.10.2017, prodotta in atti dal sig. Ricorrente_2, risulta che il rappresentante legale della dichiarazione della A.S.D. è lo stesso Ricorrente_2, il quale ha apposto la propria firma.
Pertanto, correttamente l'Ufficio ha notificato l'avviso di accertamento opposto anche al sig. Ricorrente_2 ritenuto amministratore di fatto coobbligato della A.S.D. per i motivi sopra indicati.
Da ciò il rigetto dell'eccezione.
In conclusione, da quanto sopra esplicitato, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in solido tra le parti ricorrenti in € 1.000,00 a favore di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in euro 1.000,00 a favore di parte resistente.