Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 13/02/2026, n. 596
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione obbligo contraddittorio preventivo

    L'avviso di accertamento è un atto parziale emesso ai sensi dell'art. 41-bis D.P.R. 600/1972, basato su dati automatizzati derivanti dall'incrocio di elementi contenuti nelle banche dati dell'amministrazione (spesometro integrato), rientrando nei casi esclusi dall'obbligo di contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis L. 212/2000 e del DM attuativo del 24.04.2024.

  • Rigettato
    Decadenza del potere di accertamento

    Le dichiarazioni ai fini IVA e IRES per l'anno d'imposta 2016 non sono state presentate dalla contribuente. Pertanto, l'avviso di accertamento è stato validamente notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, ai sensi dell'art. 43, co. 2, D.P.R. n. 600/1973 e art. 57, co. 2, D.P.R. n. 633/1972.

  • Rigettato
    Applicazione regime agevolato L. 398/1991

    Il regime agevolato della L. 398/1991 non può essere applicato in assenza della presentazione delle dichiarazioni fiscali. La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi impedisce di stabilire l'ammontare forfettario delle imposte dovute, venendo meno il regime fiscale agevolato.

  • Rigettato
    Violazione obbligo contraddittorio preventivo

    L'avviso di accertamento è un atto parziale emesso ai sensi dell'art. 41-bis D.P.R. 600/1972, basato su dati automatizzati derivanti dall'incrocio di elementi contenuti nelle banche dati dell'amministrazione (spesometro integrato), rientrando nei casi esclusi dall'obbligo di contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis L. 212/2000 e del DM attuativo del 24.04.2024.

  • Rigettato
    Decadenza del potere di accertamento

    Le dichiarazioni ai fini IVA e IRES per l'anno d'imposta 2016 non sono state presentate dalla contribuente. Pertanto, l'avviso di accertamento è stato validamente notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, ai sensi dell'art. 43, co. 2, D.P.R. n. 600/1973 e art. 57, co. 2, D.P.R. n. 633/1972.

  • Rigettato
    Inesistenza responsabilità solidale

    Nonostante la cessazione formale dalla carica di legale rappresentante, il ricorrente è considerato amministratore di fatto dell'associazione per l'anno d'imposta 2016, in quanto i rapporti commerciali con la società cliente erano intrattenuti esclusivamente con lui. Inoltre, ha firmato il Modello 770 relativo al 2016 come rappresentante legale. Pertanto, sussiste la sua responsabilità solidale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 13/02/2026, n. 596
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 596
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo