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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
DE MASELLIS RI, TO
FIMMANO' FRANCESCO, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4227/2022 depositato il 26/07/2022
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Largo Guido Rossa 6 00052 Cerveteri RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1911/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 28 e pubblicata il 18/02/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140030991339000 CONS BOFINICA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160076177371000 CONS BOFINICA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170249612852000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180091365348000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180100416167000 CONS BOFINICA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190055462677000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190144273536000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110187649385000 TARES 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110208325111000 CONTR.CONSORT. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 69715010460934002002 IRAP 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 69715011083509007000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 69719015983870005000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190213679638000 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: - in via preliminare accertare e dichiarare, in riforma della impugnata sentenza,
l'inammissibilità del ricorso introduttivo per le ragioni di cui in narrativa;
- in via principale e nel merito, ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare il ricorso introduttivo proposto dal contribuente;
- in via subordinata, ordinare a mente dell'art 59 comma 1 lett. b. del D.lgs 546/1992 l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. In ogni caso, vinte le spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del Procuratore Speciale, ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 1911/2022, depositata in data 18/02/2022 che ha accolto parzialmente il ricorso (con compensazione delle spese) presentato da Resistente_1, contro gli estratti di ruolo e le sottese cartelle di pagamento 1) n. 1447/2011 (cartella. n.
09720110187649385000); 2) 4949/2011 (cart. n. 09720110208325111000); 3) 12003/2012 (cart. n.
09720130093830951000); 4) 824617/2015 (avviso di accertamento n. 69715010460934002002); 5)
825029/2015 (avviso di accertamento n. 69715011083509007000); 6) 12527/2013 (cart. n.
09720140030991339000); 7) 9786/2014; 8) 250068/2015 (cart. n. 09720150009181913000); 9)
252864/2015 (cart.n. 09720150216798648000); 10) 126/2016 (cart. n. 09720160076177371000); 11)
252240/2017 (cart. n. 097201702496128152000); 12) 10431/2018 (cart n. 09720180091365348000); 13)
11934/2018 - 14) 11190/2018: (cart. n. 09720180100416167000); 15) 250263/2019 (cart. n.
09720190055462677000); 16) 817601/2019 (avviso di accertamento n. 69719015983870005000); 17)
932/2019 (cart. n. 09720190144273536000); 18) 12773/2019 (cart. n. 09720190213679638000), ritenendo ammissibile il ricorso contro l'estratto di ruolo.
L'appellante ufficio censura la sentenza impugnata deducendo:
1. Inammissibilità dell'impugnazione giudiziale – Difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Gli estratti di ruolo non rientrano nel novero degli atti impugnabili. L'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. Il legislatore è intervenuto sul punto con la novella legislativa vietando ogni azione di accertamento negativo del credito e, la giurisprudenza è concorde nel riconoscere efficacia retroattiva alla norma in esame. La ricorrente ha opposto tardivamente, meri estratti ruolo, richiesti presso lo sportello del concessionario. L'azione proposta deve dunque qualificarsi di mero accertamento negativo dell'obbligazione, l'azione punta, infatti, alla declaratoria di non dovere le somme che risultano iscritte a ruolo, e ciò a prescindere da una rituale richiesta formulata mediante la notifica di un atto della riscossione. Essendo stata ritualmente notificata la cartella esattoriale cui l'estratto ruolo si riferisce, (cfr. allegato) ne deriva l'inammissibilità del ricorso. Invero, la Giurisprudenza vieta le azioni di accertamento negativo del credito, quando, come nel caso di specie, viene chiesta dal contribuente la prescrizione estintiva come fatto sopravvenuto, laddove via sia stata la notifica della cartella, come del resto
è avvenuto nel nostro caso risultando, peraltro, la rituale notifica della cartella. 2) Violazione di legge art 23
D.lgs 546/1992 - Motivazione illogica e contraddittoria – L'appellante censura il relativo capo della sentenza, perché l'odierna appellante ha proposto rituale istanza ex art 23 D.lgs 546/1992 di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori, in quanto il contribuente ha mosso diverse eccezioni sia di merito che formali riferibili solo ed esclusivamente all'ente impositore, il giudice di prime cure non solo ha respinto tali istanza, ma in modo del tutto illogico ha affermato “Il convenuto Ufficio non ha dimostrato l'avvenuta notifica degli avvisi d'accertamento esecutivi di cui ai nn. 4, 5, 16 dell'elenco al punto 1 della narrativa”.
3. Violazione e/o falsa applicazione di legge art 26 D.P.R 602/73, art 60 comma
1 lett. e D.P.R.600/73 - L.890/82 Le cartelle esattoriali indicate nel capo censurato sono state ritualmente notificate a mente dell'art 26 del D.P.R. 602/73, per come risulta dall'allegata documentazione e non opposte.
Nel sistema tributario, come in quello civile vige il principio della conoscibilità dell'atto, a differenza del sistema penale che esige la conoscenza dell'atto. Dalla copiosa documentazione in atti si evince che le attività di riscossione e di notifica sono state validamente poste in essere dal concessionario.
4. In ordine alla prescrizione. Si censura il capo della sentenza dove le cartelle vengono dichiarate affette dalla prescrizione, in quanto nessuna prescrizione si è verificata. In ogni caso, in subiecta materia, in assenza di atti della riscossione, il giudice non può dichiarare la prescrizione, ma deve dichiarare l'inammissibilità della domanda, quanto le cartelle, come nel caso di specie siano state notificate.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Non sussiste in capo al contribuente, in ipotesi di mancanza di valida notificazione della cartella, un interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c. a proporre un giudizio dinanzi alla commissione tributaria, perché non
è ammissibile richiedere l'accertamento negativo del credito tributario in carenza di azioni esecutive. Infatti, in assenza di atti di effettivo esercizio della pretesa tributaria, l'azione è da qualificare di accertamento negativo, incompatibile con la struttura impugnatoria del giudizio tributario (Cass., sez. un., n. 24011/07; sez. un., n. 21890/09, cfr. Cass. n. 3990/20).
Nella stessa e anzi più rigorosa prospettiva converge il legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto-legge n. 146 del 2021, con legge n. 215 del 2021, ha ribadito, con norma collocata nel "corpus" della disciplina tributaria (comma 4-bis dell'art. 12, d.P.R. n. 602 del 1973), la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, aggiungendo che resta ferma, diversamente, l'impugnabilità del «ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata» in specificate e tassative eccezioni (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).
La Corte Costituzionale con sentenza n.190 del 17/10/2023 ha dichiarato inammissibili, in riferimento agli articoli 3. 24 e 113 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 4-bis, del DPR n. 602/1973, come modificato dall'articolo 3-bis del DL n. 146/2021, come convertito, nella parte in cui limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella, che si assume invalidamente notificata, solo al ricorrere di determinate fattispecie attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione, poiché tale estensione ricade nella discrezionalità del legislatore.
In mancanza di azioni esecutive, il ricorso proposto dalla contribuente contro il ruolo per far emergere la decadenza ovvero la prescrizione è inammissibile per difetto d'interesse. Ciò a prescindere dalla questione della notifica delle cartelle impugnate, peraltro ritualmente effettuata, come si evince dalla documentazione versata in atti dall'ufficio.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto in primo grado.
Sussistono adeguate ragioni per compensare le spese tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale sul tema della impugnabilità dell'estratto di ruolo e della modifica normativa intervenuta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
a) In riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso proposto in primo grado;
b) spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
DE MASELLIS RI, TO
FIMMANO' FRANCESCO, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4227/2022 depositato il 26/07/2022
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Largo Guido Rossa 6 00052 Cerveteri RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1911/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 28 e pubblicata il 18/02/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140030991339000 CONS BOFINICA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160076177371000 CONS BOFINICA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170249612852000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180091365348000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180100416167000 CONS BOFINICA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190055462677000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190144273536000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110187649385000 TARES 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110208325111000 CONTR.CONSORT. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 69715010460934002002 IRAP 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 69715011083509007000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 69719015983870005000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190213679638000 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: - in via preliminare accertare e dichiarare, in riforma della impugnata sentenza,
l'inammissibilità del ricorso introduttivo per le ragioni di cui in narrativa;
- in via principale e nel merito, ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare il ricorso introduttivo proposto dal contribuente;
- in via subordinata, ordinare a mente dell'art 59 comma 1 lett. b. del D.lgs 546/1992 l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. In ogni caso, vinte le spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del Procuratore Speciale, ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 1911/2022, depositata in data 18/02/2022 che ha accolto parzialmente il ricorso (con compensazione delle spese) presentato da Resistente_1, contro gli estratti di ruolo e le sottese cartelle di pagamento 1) n. 1447/2011 (cartella. n.
09720110187649385000); 2) 4949/2011 (cart. n. 09720110208325111000); 3) 12003/2012 (cart. n.
09720130093830951000); 4) 824617/2015 (avviso di accertamento n. 69715010460934002002); 5)
825029/2015 (avviso di accertamento n. 69715011083509007000); 6) 12527/2013 (cart. n.
09720140030991339000); 7) 9786/2014; 8) 250068/2015 (cart. n. 09720150009181913000); 9)
252864/2015 (cart.n. 09720150216798648000); 10) 126/2016 (cart. n. 09720160076177371000); 11)
252240/2017 (cart. n. 097201702496128152000); 12) 10431/2018 (cart n. 09720180091365348000); 13)
11934/2018 - 14) 11190/2018: (cart. n. 09720180100416167000); 15) 250263/2019 (cart. n.
09720190055462677000); 16) 817601/2019 (avviso di accertamento n. 69719015983870005000); 17)
932/2019 (cart. n. 09720190144273536000); 18) 12773/2019 (cart. n. 09720190213679638000), ritenendo ammissibile il ricorso contro l'estratto di ruolo.
L'appellante ufficio censura la sentenza impugnata deducendo:
1. Inammissibilità dell'impugnazione giudiziale – Difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Gli estratti di ruolo non rientrano nel novero degli atti impugnabili. L'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. Il legislatore è intervenuto sul punto con la novella legislativa vietando ogni azione di accertamento negativo del credito e, la giurisprudenza è concorde nel riconoscere efficacia retroattiva alla norma in esame. La ricorrente ha opposto tardivamente, meri estratti ruolo, richiesti presso lo sportello del concessionario. L'azione proposta deve dunque qualificarsi di mero accertamento negativo dell'obbligazione, l'azione punta, infatti, alla declaratoria di non dovere le somme che risultano iscritte a ruolo, e ciò a prescindere da una rituale richiesta formulata mediante la notifica di un atto della riscossione. Essendo stata ritualmente notificata la cartella esattoriale cui l'estratto ruolo si riferisce, (cfr. allegato) ne deriva l'inammissibilità del ricorso. Invero, la Giurisprudenza vieta le azioni di accertamento negativo del credito, quando, come nel caso di specie, viene chiesta dal contribuente la prescrizione estintiva come fatto sopravvenuto, laddove via sia stata la notifica della cartella, come del resto
è avvenuto nel nostro caso risultando, peraltro, la rituale notifica della cartella. 2) Violazione di legge art 23
D.lgs 546/1992 - Motivazione illogica e contraddittoria – L'appellante censura il relativo capo della sentenza, perché l'odierna appellante ha proposto rituale istanza ex art 23 D.lgs 546/1992 di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori, in quanto il contribuente ha mosso diverse eccezioni sia di merito che formali riferibili solo ed esclusivamente all'ente impositore, il giudice di prime cure non solo ha respinto tali istanza, ma in modo del tutto illogico ha affermato “Il convenuto Ufficio non ha dimostrato l'avvenuta notifica degli avvisi d'accertamento esecutivi di cui ai nn. 4, 5, 16 dell'elenco al punto 1 della narrativa”.
3. Violazione e/o falsa applicazione di legge art 26 D.P.R 602/73, art 60 comma
1 lett. e D.P.R.600/73 - L.890/82 Le cartelle esattoriali indicate nel capo censurato sono state ritualmente notificate a mente dell'art 26 del D.P.R. 602/73, per come risulta dall'allegata documentazione e non opposte.
Nel sistema tributario, come in quello civile vige il principio della conoscibilità dell'atto, a differenza del sistema penale che esige la conoscenza dell'atto. Dalla copiosa documentazione in atti si evince che le attività di riscossione e di notifica sono state validamente poste in essere dal concessionario.
4. In ordine alla prescrizione. Si censura il capo della sentenza dove le cartelle vengono dichiarate affette dalla prescrizione, in quanto nessuna prescrizione si è verificata. In ogni caso, in subiecta materia, in assenza di atti della riscossione, il giudice non può dichiarare la prescrizione, ma deve dichiarare l'inammissibilità della domanda, quanto le cartelle, come nel caso di specie siano state notificate.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Non sussiste in capo al contribuente, in ipotesi di mancanza di valida notificazione della cartella, un interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c. a proporre un giudizio dinanzi alla commissione tributaria, perché non
è ammissibile richiedere l'accertamento negativo del credito tributario in carenza di azioni esecutive. Infatti, in assenza di atti di effettivo esercizio della pretesa tributaria, l'azione è da qualificare di accertamento negativo, incompatibile con la struttura impugnatoria del giudizio tributario (Cass., sez. un., n. 24011/07; sez. un., n. 21890/09, cfr. Cass. n. 3990/20).
Nella stessa e anzi più rigorosa prospettiva converge il legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto-legge n. 146 del 2021, con legge n. 215 del 2021, ha ribadito, con norma collocata nel "corpus" della disciplina tributaria (comma 4-bis dell'art. 12, d.P.R. n. 602 del 1973), la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, aggiungendo che resta ferma, diversamente, l'impugnabilità del «ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata» in specificate e tassative eccezioni (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).
La Corte Costituzionale con sentenza n.190 del 17/10/2023 ha dichiarato inammissibili, in riferimento agli articoli 3. 24 e 113 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 4-bis, del DPR n. 602/1973, come modificato dall'articolo 3-bis del DL n. 146/2021, come convertito, nella parte in cui limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella, che si assume invalidamente notificata, solo al ricorrere di determinate fattispecie attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione, poiché tale estensione ricade nella discrezionalità del legislatore.
In mancanza di azioni esecutive, il ricorso proposto dalla contribuente contro il ruolo per far emergere la decadenza ovvero la prescrizione è inammissibile per difetto d'interesse. Ciò a prescindere dalla questione della notifica delle cartelle impugnate, peraltro ritualmente effettuata, come si evince dalla documentazione versata in atti dall'ufficio.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto in primo grado.
Sussistono adeguate ragioni per compensare le spese tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale sul tema della impugnabilità dell'estratto di ruolo e della modifica normativa intervenuta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
a) In riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso proposto in primo grado;
b) spese compensate.