Art. 16.
Il Ministro per le corporazioni ha facolta':
a) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore per non piu' di 60 giorni ogni anno, allorquando la lavorazione sia sottoposta all'influenza delle stagioni ed in tutti i casi in cui circostanze eccezionali lo richiedano;
b) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore nei luoghi ove cio' sia richiesto da condizioni speciali di clima;
c) di autorizzare il lavoro notturno delle donne, stabilendone le condizioni, nelle stagioni e nei casi in cui tale lavoro si applichi a materie prime od a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando cio' sia necessario per salvare tali materie prime da una perdita inevitabile;
d) di autorizzare, per circostanze particolarmente gravi, il lavoro notturno dei giovani che abbiano compiuto i 16 anni, quando l'interesse pubblico lo richieda.
((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le attribuzioni spettanti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, art. 7 , art. 16, della legge 26 aprile 1934, n. 653 , sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, [...] sono demandate all'Ispettorato del lavoro".
Il Ministro per le corporazioni ha facolta':
a) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore per non piu' di 60 giorni ogni anno, allorquando la lavorazione sia sottoposta all'influenza delle stagioni ed in tutti i casi in cui circostanze eccezionali lo richiedano;
b) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore nei luoghi ove cio' sia richiesto da condizioni speciali di clima;
c) di autorizzare il lavoro notturno delle donne, stabilendone le condizioni, nelle stagioni e nei casi in cui tale lavoro si applichi a materie prime od a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando cio' sia necessario per salvare tali materie prime da una perdita inevitabile;
d) di autorizzare, per circostanze particolarmente gravi, il lavoro notturno dei giovani che abbiano compiuto i 16 anni, quando l'interesse pubblico lo richieda.
((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le attribuzioni spettanti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, art. 7 , art. 16, della legge 26 aprile 1934, n. 653 , sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, [...] sono demandate all'Ispettorato del lavoro".