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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 19/11/2024, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1011/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1011/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 28.05.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 via Spina n. 7, C.F. rappresentato e difeso C.F._1 dall' avv. Manuela Casavecchia del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bologna (BO), via Paganino Bonafede n. 5, giusta procura in atti;
e
nata a [...] - Brasile il 20.06.1960 e Parte_2 residente in [...], C.F.
, rappresentata e difesa dall' avv. Simona C.F._2
Simoncini del Foro di Pistoia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montecatini Terme (PT), via Ugo Foscolo n. 30/A, giusta procura in atti;
e
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.05.2024, Parte_1
e , esponendo di aver contratto Parte_2 matrimonio in data 04.03.1999 a Bologna (BO), precisavano che dalla loro unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano che la convivenza matrimoniale si è andata progressivamente deteriorando, determinando il venir meno dei presupposti indispensabili alla continuazione della stessa.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separatamente, come già da qualche anno di fatto vivono;
2. I coniugi vivranno nel reciproco rispetto e consentono che ciascuno di loro fissi la residenza dove riterrà opportuno, con
l'unico obbligo di comunicarsi vicendevolmente eventuali trasferimenti;
3. i coniugi, vivranno indipendenti ciascuno dei redditi propri;
4. I beni mobili facenti parte dell'arredo della casa coniugale sono già stati concordemente divisi;
5. I coniugi danno atto che, con le previsioni che precedono, viene definito ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente;
6. Ogni altro rapporto tra i coniugi sarà regolato di comune accordo;
7. I coniugi fin d' ora prestano reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 04.11.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2 2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Parte_2
Bologna (BO) in data 04.03.1999, alle condizioni da essi concordate come sopra in dettaglio riportate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Bologna per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
58, P. 1, Uff.01, anno 1999);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 13.11.2024.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1011/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 28.05.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 via Spina n. 7, C.F. rappresentato e difeso C.F._1 dall' avv. Manuela Casavecchia del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bologna (BO), via Paganino Bonafede n. 5, giusta procura in atti;
e
nata a [...] - Brasile il 20.06.1960 e Parte_2 residente in [...], C.F.
, rappresentata e difesa dall' avv. Simona C.F._2
Simoncini del Foro di Pistoia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montecatini Terme (PT), via Ugo Foscolo n. 30/A, giusta procura in atti;
e
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.05.2024, Parte_1
e , esponendo di aver contratto Parte_2 matrimonio in data 04.03.1999 a Bologna (BO), precisavano che dalla loro unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano che la convivenza matrimoniale si è andata progressivamente deteriorando, determinando il venir meno dei presupposti indispensabili alla continuazione della stessa.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separatamente, come già da qualche anno di fatto vivono;
2. I coniugi vivranno nel reciproco rispetto e consentono che ciascuno di loro fissi la residenza dove riterrà opportuno, con
l'unico obbligo di comunicarsi vicendevolmente eventuali trasferimenti;
3. i coniugi, vivranno indipendenti ciascuno dei redditi propri;
4. I beni mobili facenti parte dell'arredo della casa coniugale sono già stati concordemente divisi;
5. I coniugi danno atto che, con le previsioni che precedono, viene definito ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente;
6. Ogni altro rapporto tra i coniugi sarà regolato di comune accordo;
7. I coniugi fin d' ora prestano reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 04.11.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2 2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Parte_2
Bologna (BO) in data 04.03.1999, alle condizioni da essi concordate come sopra in dettaglio riportate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Bologna per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
58, P. 1, Uff.01, anno 1999);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 13.11.2024.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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