Art. 13.
Il trattamento annuo lordo di pensione risultante dall'applicazione dei precedenti articoli da considerarsi comprensivo dell'elevazione di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 , e' corrisposto, al netto delle ritenute, in dodici rate mensili posticipate. Ai titolari del trattamento predetto compete, inoltre, la tredicesima mensilita' di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877 .
Il trattamento annuo lordo di pensione risultante dall'applicazione dei precedenti articoli da considerarsi comprensivo dell'elevazione di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 , e' corrisposto, al netto delle ritenute, in dodici rate mensili posticipate. Ai titolari del trattamento predetto compete, inoltre, la tredicesima mensilita' di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877 .