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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 672/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 423/2026 depositato il 28/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TNNM000777 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Le parti presenti concordano sulla definizione semplificata del contenzioso. Parte ricorrente rinuncia alla istanza di sospensione.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI L'Agenzia delle Entrate, esaminata la posizione della contribuente per il p.i. 2020, constatato che non abbia correttamente dichiarato i redditi da fabbricati, ha provveduto ad accertare il maggior reddito imponibile e le relative imposte, notificandole l'avviso di accertamento n. 250TNNM000777 adducendo quale motivo la mancanza di prova circa la data certa della riduzione del canone di locazione.
Letti gli atti ed ascoltate le parti, la Corte in composizione monocratica, ritiene di dover accogliere il ricorso.
Parte ricorrente ha prodotto lo scambio di corrispondenza con l'amministrazione finanziaria, relativamente alla concordata (via PEC), riduzione del canone di locazione. E' bene ricordare che il 2020 è stato un anno emergenziale a causa del COVID-19. L'addendum al contratto di locazione è stipulato con diverse parti contrattuali non residenti in [...]e l'ISI si è occupata della registrazione dell'addendum stesso.
È chiaro quindi sia dallo scambio di corrispondenza (a mezzo raccomandata e PEC) tra le parti sia dai bonifici bancari ricevuti, che la ricorrente ha ricevuto il canone in misura ridotta rispetto a quello previsto nel contratto originario e di conseguenza l'avviso di accertamento emesso dall'agenzia delle entrate appare del tutto illegittimo ed infondato.
La stessa amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 60/E/2010, ha precisato che, con riferimento ai contratti di locazione, l'art. 17 del TUR impone l'obbligo di registrazione nelle sole ipotesi di cessione, risoluzione o proroga dell'originario contratto di locazione, non menzionato in alcun modo le scritture private volte a ridurre il canone di locazione.
La Scrivente ha agito in assoluta buona fede, dichiarando i redditi coerentemente con il canone effettivamente dovuto a seguito dell'accordo di riduzione.
L'Amministrazione ha disatteso il principio di collaborazione e buona fede sancito dall'art. 10 dello Statuto del contribuente, procedendo a un accertamento meramente formale e automatico, che porterebbe ad un illecito arricchimento dell'amministrazione finanziaria. Con l'avviso di accertamento de quo, l'amministrazione non ha tenuto in considerazione non solo lo scambio di corrispondenza tra le parti a mezzo raccomandata e PEC, ma addirittura non ha preso in considerazione neanche la registrazione della scrittura privata stessa avvenuta in data 7 dicembre 2020 richiedendo il pagamento delle maggiori imposte anche per il mese di dicembre. La natura della controversia ed il modesto ammontare della somma, inducono a giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso, spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 423/2026 depositato il 28/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TNNM000777 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Le parti presenti concordano sulla definizione semplificata del contenzioso. Parte ricorrente rinuncia alla istanza di sospensione.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI L'Agenzia delle Entrate, esaminata la posizione della contribuente per il p.i. 2020, constatato che non abbia correttamente dichiarato i redditi da fabbricati, ha provveduto ad accertare il maggior reddito imponibile e le relative imposte, notificandole l'avviso di accertamento n. 250TNNM000777 adducendo quale motivo la mancanza di prova circa la data certa della riduzione del canone di locazione.
Letti gli atti ed ascoltate le parti, la Corte in composizione monocratica, ritiene di dover accogliere il ricorso.
Parte ricorrente ha prodotto lo scambio di corrispondenza con l'amministrazione finanziaria, relativamente alla concordata (via PEC), riduzione del canone di locazione. E' bene ricordare che il 2020 è stato un anno emergenziale a causa del COVID-19. L'addendum al contratto di locazione è stipulato con diverse parti contrattuali non residenti in [...]e l'ISI si è occupata della registrazione dell'addendum stesso.
È chiaro quindi sia dallo scambio di corrispondenza (a mezzo raccomandata e PEC) tra le parti sia dai bonifici bancari ricevuti, che la ricorrente ha ricevuto il canone in misura ridotta rispetto a quello previsto nel contratto originario e di conseguenza l'avviso di accertamento emesso dall'agenzia delle entrate appare del tutto illegittimo ed infondato.
La stessa amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 60/E/2010, ha precisato che, con riferimento ai contratti di locazione, l'art. 17 del TUR impone l'obbligo di registrazione nelle sole ipotesi di cessione, risoluzione o proroga dell'originario contratto di locazione, non menzionato in alcun modo le scritture private volte a ridurre il canone di locazione.
La Scrivente ha agito in assoluta buona fede, dichiarando i redditi coerentemente con il canone effettivamente dovuto a seguito dell'accordo di riduzione.
L'Amministrazione ha disatteso il principio di collaborazione e buona fede sancito dall'art. 10 dello Statuto del contribuente, procedendo a un accertamento meramente formale e automatico, che porterebbe ad un illecito arricchimento dell'amministrazione finanziaria. Con l'avviso di accertamento de quo, l'amministrazione non ha tenuto in considerazione non solo lo scambio di corrispondenza tra le parti a mezzo raccomandata e PEC, ma addirittura non ha preso in considerazione neanche la registrazione della scrittura privata stessa avvenuta in data 7 dicembre 2020 richiedendo il pagamento delle maggiori imposte anche per il mese di dicembre. La natura della controversia ed il modesto ammontare della somma, inducono a giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso, spese compensate.