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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 233/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente
IT UC, AT
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2389/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Traversa Palmarosa N 17 Int 1 80056 Ercolano NA
contro
Comune di Ercolano - Casa Comunale 80056 Ercolano NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2348/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- AVV.PAGAMENTO n. 19362300007306 TARI 2017
- AVV.PAGAMENTO n. 19362300010031 TARI 2018
- SOLLECITO n. 55732400000226 TARI 2017
- SOLLECITO n. 55732400000226 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 2348/27/2025, del 7/2/2025, depositata in data 11/2/2025, la Corte di Giustizia di I
Grado di Napoli, in composizione monocratica, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 1936230007306 per Tari 2017 e n. 19362300010031 per Tari 2018, non essendovi prova della notifica del ricorso al Comune di Ercolano.
Il contribuente aveva proposto ricorso eccependo di non aver ricevuto alcuna cartella di pagamento, con conseguente richiesta di annullamento degli avvisi di pagamento impugnati e l'esenzione della Tari per tutti gli anni successivi.
Ha proposto appello evidenziando che il 10/3/2025, gli era stata rilasciata la ricevuta della notifica del ricorso al Comune il 23/7/2024.
Non si costituiva il Comune di Ercolano.
Nella seduta del 9/12/2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sia il ricorso di primo grado che l'appello risultano protocollati al Comune di Ercolano.
Erroneamente, pertanto, il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Va, però, premesso che l'avviso di accertamento impugnato era stato emesso per omessa denuncia Tari anni per gli anni 2017 e 2018.
Gli atti di accertamento impugnati sono i primi atti emesso dal Comune di Ercolano.
L'accertamento esecutivo è l'atto mediante il quale si rende noto al contribuente che, a seguito di controlli dallo stesso ufficio eseguiti, quest'ultimo è debitore di una determinata somma e lo invita a provvedere al pagamento.
Con la legge 160 del 2019 il legislatore ha previsto che detta modalità di riscossione coattiva semplificata sia applicata anche per la riscossione dei tributi locali, quali la TARI, che sino a quel momento erano invece esclusi.
Pertanto, non vi è alcuna cartella precedente non notificata.
L'appello va pertanto rigettato, con differente motivazione. Nulla per le spese non essendo costituito il Comune.
P.Q.M.
in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'appello; nulla per le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente
IT UC, AT
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2389/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Traversa Palmarosa N 17 Int 1 80056 Ercolano NA
contro
Comune di Ercolano - Casa Comunale 80056 Ercolano NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2348/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- AVV.PAGAMENTO n. 19362300007306 TARI 2017
- AVV.PAGAMENTO n. 19362300010031 TARI 2018
- SOLLECITO n. 55732400000226 TARI 2017
- SOLLECITO n. 55732400000226 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 2348/27/2025, del 7/2/2025, depositata in data 11/2/2025, la Corte di Giustizia di I
Grado di Napoli, in composizione monocratica, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 1936230007306 per Tari 2017 e n. 19362300010031 per Tari 2018, non essendovi prova della notifica del ricorso al Comune di Ercolano.
Il contribuente aveva proposto ricorso eccependo di non aver ricevuto alcuna cartella di pagamento, con conseguente richiesta di annullamento degli avvisi di pagamento impugnati e l'esenzione della Tari per tutti gli anni successivi.
Ha proposto appello evidenziando che il 10/3/2025, gli era stata rilasciata la ricevuta della notifica del ricorso al Comune il 23/7/2024.
Non si costituiva il Comune di Ercolano.
Nella seduta del 9/12/2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sia il ricorso di primo grado che l'appello risultano protocollati al Comune di Ercolano.
Erroneamente, pertanto, il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Va, però, premesso che l'avviso di accertamento impugnato era stato emesso per omessa denuncia Tari anni per gli anni 2017 e 2018.
Gli atti di accertamento impugnati sono i primi atti emesso dal Comune di Ercolano.
L'accertamento esecutivo è l'atto mediante il quale si rende noto al contribuente che, a seguito di controlli dallo stesso ufficio eseguiti, quest'ultimo è debitore di una determinata somma e lo invita a provvedere al pagamento.
Con la legge 160 del 2019 il legislatore ha previsto che detta modalità di riscossione coattiva semplificata sia applicata anche per la riscossione dei tributi locali, quali la TARI, che sino a quel momento erano invece esclusi.
Pertanto, non vi è alcuna cartella precedente non notificata.
L'appello va pertanto rigettato, con differente motivazione. Nulla per le spese non essendo costituito il Comune.
P.Q.M.
in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'appello; nulla per le spese.