Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 20/04/2026, n. 7103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7103 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07103/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03010/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3010 del 2026, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Tartini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia al -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione della sua efficacia
del provvedimento 23.009.2025 prot. n. -OMISSIS- - pratica n. -OMISSIS- dell'Ambasciata d'Italia in Egitto, Cancelleria Consolare - Ufficio Visti, di rifiuto della domanda di visto di ingresso per motivi di tirocinio formativo, notificato mediante consegna a mani del ricorrente in data 23.09.2025, di ogni altro atto allo stesso preordinato, conseguente o correlato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia al -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa NN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento di rigetto del visto di ingresso in Italia per motivi di tirocinio formativo di cui in epigrafe, rappresentando che lo stesso gli è stato consegnato a mani in data 23.9.2025;
- il ricorso risulta notificato il 10/02/2026 e depositato il 11/03/2026 sicché lo stesso deve dichiararsi irricevibile per tardività della notificazione ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. a) c.p.a., non trovando applicazione, come sostenuto dal ricorrente, l’art. 41 comma 5 c.p.a. per cui il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa;
- tale disposizione, invero, si riferisce ai soli casi in cui il ricorso debba essere notificato a parti private residenti all’estero e non anche laddove sia il ricorrente a risiedere all’estero, come già chiarito da questa Sezione (v. da ultimo sentenze n. 4875 del 16/03/2026 e n. 4986 del 17/03/2026), atteso che una diversa interpretazione, da una parte, avrebbe un effetto discriminatorio per tutti i ricorrenti che risiedono sul territorio italiano, svantaggiati rispetto ai ricorrenti esteri (paradossalmente beneficianti di un termine allungato), dall’altra parte, metterebbe a rischio lo stesso principio della certezza del diritto che giustifica la durata limitata del termine di impugnazione dei provvedimenti, ammettendosi una disparità tra termini di ricorso con conseguente instabilità della azione amministrativa;
- in ogni caso, il ricorso deve essere anche respinto nel merito atteso che l’Amministrazione resistente ha evidenziato come le informazioni fornite non siano attendibili, riferendo, tra l’altro, che il progetto formativo non è presente nella piattaforma gestione ingressi per tirocini di cittadini non comunitari, all’esito della procedura necessaria per attestarne la genuinità;
Ritenuti sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite in considerazione della peculiarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile e lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA ZI, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
NN LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN LI | NA ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.