Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
L'art. 29 dello statuto dell'Universita' degli studi di Macerata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 733 , concernente l'inclusione di nuovi insegnamenti complementari nel corso di laurea in lettere, e' modificato nel senso che la denominazione delle materie di "Topologia di Roma e dell'Italia antica" e di "Topologia antica" deve essere rettificata in quella di "Topografia di Roma e dell'Italia antica" e di "Topografia antica".
Resta fissato che dei due insegnamenti il primo e' sostituito dal secondo e cioe' da "Topografia antica" per il corso di laurea in lettere.
Nello stesso decreto n. 733 l'art. 38, che modifica l'elenco degli istituti annessi alla facolta' di lettere e filosofia, dev'essere inteso nel senso che i due istituti gia' esistenti di "Storia antica e archeologia" e di "Storia dell'arte medioevale e moderna" assumono la nuova denominazione di "Storia antica" e di "Archeologia e storia dell'arte".
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
L'art. 29 dello statuto dell'Universita' degli studi di Macerata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 733 , concernente l'inclusione di nuovi insegnamenti complementari nel corso di laurea in lettere, e' modificato nel senso che la denominazione delle materie di "Topologia di Roma e dell'Italia antica" e di "Topologia antica" deve essere rettificata in quella di "Topografia di Roma e dell'Italia antica" e di "Topografia antica".
Resta fissato che dei due insegnamenti il primo e' sostituito dal secondo e cioe' da "Topografia antica" per il corso di laurea in lettere.
Nello stesso decreto n. 733 l'art. 38, che modifica l'elenco degli istituti annessi alla facolta' di lettere e filosofia, dev'essere inteso nel senso che i due istituti gia' esistenti di "Storia antica e archeologia" e di "Storia dell'arte medioevale e moderna" assumono la nuova denominazione di "Storia antica" e di "Archeologia e storia dell'arte".