Art. 28. Determinazione delle annualita' di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale per gli anni dal 1971 al 1973).
Le annualita' di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale, di cui al secondo comma dell'articolo 64 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , sono fissate, in deroga a quanto in precedenza previsto, per il quinto, sesto e settimo anno, nell'importo di L. 570 milioni ciascuna.
Resta ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo citato per l'ammortamento del debito residuo.
Le annualita' di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale, di cui al secondo comma dell'articolo 64 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , sono fissate, in deroga a quanto in precedenza previsto, per il quinto, sesto e settimo anno, nell'importo di L. 570 milioni ciascuna.
Resta ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo citato per l'ammortamento del debito residuo.