CASS
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da IT Di NI Sent.n.sez.39/2026 CC – 13/01/2026 R.G.N. 35274/2025 -Relatore - RI AB AL ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di KA NT, nato in [...] il [...], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AL AC;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, ON CO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 16 aprile 2014 il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato l’ordinanza in data 4 aprile 2014 del G.i.p. del Tribunale di Siena che aveva convalidato l’arresto di NT KA e gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 337, 61 n. 5, 582, 81 cpv cod. pen., commessi in Agro di Asciano il 2 aprile 2014. 2. Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione per travisamento della prova e difetto di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, non potendosi escludere l’uso personale di 20 grammi di cocaina, e in relazione alle esigenze cautelari considerato che era regolarmente residente da lunghissimo tempo nel territorio dello Stato, che prestava regolare attività lavorativa, che il pericolo di reiterazione era stato ritenuto in modo aprioristico e in assenza di elementi probatori, tanto più che erano residuati dei dubbi sulla configurazione delle lesioni. Lamenta ancora che non era stata motivata l’inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive, dopo che si era dichiarato disponibile all’applicazione del braccialetto elettronico. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2686 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 13/01/2026 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso, tempestivamente proposto ma trasmesso a questa Corte solo il 28 ottobre 2025, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Risulta agli atti che il G.u.p. del Tribunale di Siena ha definito il procedimento con sentenza in data 4 dicembre 2014, irrevocabile il 3 aprile 2015, di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti nella misura di anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 6.000 di multa, con confisca e distruzione di quanto in sequestro. Atteso che il ricorrente è stato scarcerato per questo fatto, non residua un concreto interesse alla decisione del ricorso a distanza di oltre dieci anni. E’ pacifico in giurisprudenza che è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame di misura cautelare con riferimento ai profili della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze di cautela, quando sia intervenuta una sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti, non sussistendo più i presupposti per la riparazione da ingiusta detenzione (Sez. 5, n. 26221 del 20/07/2020, Campioto, Rv. 200649-01 e Sez. 5, n. 6445 del 23/01/2007, Tauman, Rv. 236055 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AL AC IT Di NI
udita la relazione svolta dal consigliere AL AC;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, ON CO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 16 aprile 2014 il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato l’ordinanza in data 4 aprile 2014 del G.i.p. del Tribunale di Siena che aveva convalidato l’arresto di NT KA e gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 337, 61 n. 5, 582, 81 cpv cod. pen., commessi in Agro di Asciano il 2 aprile 2014. 2. Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione per travisamento della prova e difetto di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, non potendosi escludere l’uso personale di 20 grammi di cocaina, e in relazione alle esigenze cautelari considerato che era regolarmente residente da lunghissimo tempo nel territorio dello Stato, che prestava regolare attività lavorativa, che il pericolo di reiterazione era stato ritenuto in modo aprioristico e in assenza di elementi probatori, tanto più che erano residuati dei dubbi sulla configurazione delle lesioni. Lamenta ancora che non era stata motivata l’inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive, dopo che si era dichiarato disponibile all’applicazione del braccialetto elettronico. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2686 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 13/01/2026 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso, tempestivamente proposto ma trasmesso a questa Corte solo il 28 ottobre 2025, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Risulta agli atti che il G.u.p. del Tribunale di Siena ha definito il procedimento con sentenza in data 4 dicembre 2014, irrevocabile il 3 aprile 2015, di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti nella misura di anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 6.000 di multa, con confisca e distruzione di quanto in sequestro. Atteso che il ricorrente è stato scarcerato per questo fatto, non residua un concreto interesse alla decisione del ricorso a distanza di oltre dieci anni. E’ pacifico in giurisprudenza che è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame di misura cautelare con riferimento ai profili della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze di cautela, quando sia intervenuta una sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti, non sussistendo più i presupposti per la riparazione da ingiusta detenzione (Sez. 5, n. 26221 del 20/07/2020, Campioto, Rv. 200649-01 e Sez. 5, n. 6445 del 23/01/2007, Tauman, Rv. 236055 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AL AC IT Di NI