CASS
Sentenza 9 agosto 2023
Sentenza 9 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/08/2023, n. 34755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34755 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dall'imputato: 1) EC RO nato a [...]ò il 03/01/1949 e sul ricorso proposto dalle parti civili: 1. CONSORZIO PROFUMERIE ESTASI 2. D'RE LE 3. VE DE LO PA avverso la sentenza del 18/12/2020 della Corte di Appello di Firenze Visti gli atti del procedimento a carico di: 2) EC RO nato a [...]ò il 03/01/1949 3) ST LO nato a [...] il [...] visti il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET MO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udite le conclusioni del difensore delle parti civili, Avv., Alberto ALBANESI che ha insistito nei motivi di ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese. udite le conclusioni del difensore dell'imputato ST, Avv. Roberta ROVIELLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34755 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 31/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 25 marzo 2019, il Tribunale di Firenze ha condannato ET EC ed GE ST alla pena anni 1, mesi 11 di reclusione ed euro 800,00 di multa ed TO ET alla pena di anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di truffa aggravata nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite OL VE DE LO e Consorzio Profumerie Estasi in persona dei rappresentanti legali Michele D'RE e Francesco D'RE. 2. Gli imputati ET EC, GE ST ed TO ET hanno proposto appello avverso detta sentenza di condanna. 3. Con sentenza deliberata in data 18 dicembre 2020, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha assolto GE ST ed TO ET per non aver commesso il fatto e rideterminato la pena irrogata nei confronti di ET EC in anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. 4. ET EC, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti. 5. L'imputato, con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'omessa valutazione della prova documentale prodotta dalla difesa e carenza della motivazione in ordine alla mancata ammissione di tale prova. I giudici di appello non avrebbero motivato in alcun modo in ordine all'ammissione ed alla conseguente valutazione delle intercettazioni telefoniche disposte nel procedimento penale 3772/2014 RGNR e prodotte nel giudizio di appello dalla difesa del ST. Il Presidente del Collegio avrebbe materialmente acquisito le intercettazioni, riservandosi di decidere sull'utilizzabilità delle stesse all'esito della discussione, riserva che non sarebbe mai stata sciolta con conseguente compressione del diritto di difesa. 6. Il EC, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. La motivazione sarebbe illogica e contraddittoria in quanto i giudici di appello, dopo aver affermato che tutti e tre gli imputati hanno posto in essere artifici e raggiri idonei a trarre in inganno le persone offese, hanno assolto i coimputati ST e ET per mancanza dell'elemento soggettivo, senza 2 tenere conto che nella truffa contrattuale è proprio il dolo iniziale che rileva ai fini della sussistenza del reato rubricato. Ulteriore contraddizione è ravvisabile laddove i giudici di appello hanno affermato che il ruolo svolto dal ST era ben diverso da quello del ET per poi escludere che l'imputato «abbia consapevolmente apportato un contributo professionale fattivo alla procedura» (vedi pag. 12 del ricorso), senza tenere in considerazione che il ST, in quanto avvocato, aveva tutte le capacità culturali per comprendere le anomalie riscontrate dagli inquirenti. La motivazione sarebbe illogica laddove assume quale indice di consapevolezza del EC, il fatto che egli tenesse direttamente i rapporti con EL, senza applicare il medesimo schema al ST, amico di lunga data della ricorrente e suo collaboratore a livello professionale. Secondo la difesa tutti e tre gli imputati erano assolutamente inconsapevoli della natura truffaldina dell'intera operazione, in quanto anch'essi vittime delle attività fraudolente poste in essere dal EL e dal RB, truffatori professioni abituati a spendere il nome della società «Piazza Italia s.r.I.». La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare le prove attestanti l'inconsapevolezza del ricorrente in ordine alla natura truffaldina della vicenda, desumendo la mala fede del EC esclusivamente dal fatto che lo stesso era esperto nel settore finanziario. I giudici di appello non hanno adeguatamente valutato che l'esposizione in prima persona del EC dimostra un punto di logica la sua buona fede e fiducia rispetto al buon esito dell'operazione, senza tenere minimamente conto del fatto che un esperto truffatore non si esporrebbe in prima persona rendendo le proprie operazioni agevolmente tracciabili. La Corte di merito avrebbe affermato in modo illogico che il comportamento tenuto da ricorrente (allorquando si faceva portavoce delle richieste di chiarimenti avanzate dai clienti chiedeva spiegazioni al EL) sarebbe dimostrativo del suo coinvolgimento in quanto il ricorrente non avrebbe dovuto accontentarsi della risposta laconica datagli dal EL, senza tenere conto che il EC cercava di tenere buoni rapporti con i suoi interlocutori perché confidava nella bontà dell'operazione. I giudici di appello non avrebbero argomentato in ordine alle ragioni per le quali le deduzioni difensive dovevano essere disattese, limitandosi a ritenerle inconferenti;
in particolare i giudici non avrebbero spiegato per quale motivo l'imputato avrebbe dovuto rispondere personalmente, anche e soprattutto in considerazione del fatto che il EC non era obbligato a firmare clausole 3 contenenti obbligazioni per lui più onerose, essendosi già vincolato alla restituzione dell'80% dell'onorario in caso di cattivo esito dell'affare. 7. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche in considerazione del comportamento ritenuto non collaborativo del EC, senza confutare le argomentazioni con cui la difesa evidenziava che l'imputato si sarebbe limitato ad affermare la responsabilità del EL e del RB non perché incapace di difendersi ma perché i predetti erano gli unici responsabili della truffa. I Giudici di merito avrebbero ignorato l'incensuratezza del EC ed omesso di verificare le effettive pendenze a carico del EL e del RB, verifica che consentendo di delinearne profilo delinquenziale e modus operandi, avrebbe dimostrato che il EC è stato utilizzato come strumento inconsapevole per la commissione delle truffe per cui è processo. 8. Le parti civili, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato ST e la conseguente revoca delle statuizioni civili a suo carico. 9. I ricorrenti, con l'unico motivo di impugnazione, eccepiscono la nullità della sentenza conseguente alla violazione degli artt. 43 e 640 cod. pen. ed alla manifesta illogicità della motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa. La motivazione sarebbe illogica nella parte in cui ha affermato che il ST non fosse in grado di cogliere appieno il significato della documentazione contraffatta dal EC stante la mancata esperienza del primo nel settore dei finanziamenti esteri. I giudici di appello non avrebbero tenuto conto che la conclamata esperienza nel settore legale del ST non consentirebbe «scriminanti di sorta» nei suoi confronti in considerazione della marchiana falsità dei documenti e dell'inequivocabile tenore delle mail inviate dalle persone offesa con le quali veniva lamentata la mendacità degli atti trasmessi dal EC, perplessità che il ST cercava di tacitare, rassicurando le persone offese ed invitando a riporre piena fiducia in lui e nel EC, con conseguente sussistenza del dolo eventuale del reato di truffa. 4 La motivazione sarebbe manifestamente illogica anche nella parte in cui desume la sussistenza del dolo della truffa dal contenuto della mail inviata dalla Search al ST e successivamente girata al EC esclusivamente nei confronti di quest'ultimo e non nei confronti del ST, nonostante anche quest'ultimo stesse curando gli interessi dei propri assistiti con conseguente dovere di accertare la genuinità dell'operazione messa in dubbio da rilievi di natura giuridica e legale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dall'imputato EC è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo è generico. Questo Collegio intende dare continuità al principio fissato da questa Corte per il quale, quando si lamenti la mancata utilizzazione di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, la decisiva incidenza di tale elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; specificando in che modo gli elementi di prova non acquisiti avrebbero inciso, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromesso, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argonnentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 — 01; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 22900 del 19/01/2023, Cuomo, non nnassimata). Nel caso di specie la genericità con cui viene formulato il motivo di ricorso non consente a questa Corte di apprezzare la eventuale decisività delle conversazioni intercettate in altro processo di cui su lamenta la mancata acquisizione;
non consente, in altri termini, di effettuare la prova di resistenza della motivazione e, quindi, di valutare se le risultanze probatorie siano comunque sufficienti a giustificare una identica decisione anche nella eventualità della sussistenza del vizio procedurale denunciato. 3. Il secondo motivo è aspecifico e non consentito in quanto meramente reiterativo di censure fattuali, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni esaustive ed articolate. 3.1. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto del ricorso del EC, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato 5 rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). I giudici dell'appello, nel caso di specie, hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte dall'imputato con la conseguenza che la struttura giustificativa della sentenza impugnata si salda con il provvedimento di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non nnassimata). Va sottolineato, inoltre, che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge e che le stesse possono essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale esclusivamente quando il vizio dedotto rientri nella carenza assoluta di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione); sostanziale inesistenza non riscontrabile nel caso di specie, alla luce delle esaustive argomentazioni dei giudici di appello, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato doglianze di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. 3.2. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso i reati rubricati, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. da 4 a 11 della sentenza impugnata). La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha indicato la pluralità di elementi (le attendibili dichiarazioni rese dalle persone offese e la documentazione acquisita nel corso del giudizio di merito) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. da 19 a 22 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. La motivazione oggetto di ricorso contiene, pertanto, una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio;
non risultano esservi 6 errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati in sede di ricorso. 3.3. Il EC, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi di prova ipotetici e "negativi", su considerazioni, cioè, generiche ed astratte;
abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio. Va, peraltro, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 4. Il terzo motivo del ricorso del EC è in parte dedotto in carenza di interesse ed in parte aspecifico. 4.1. In relazione alla prima doglianza, la Corte di merito, pur investita della doglianza in punto di determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, non ha invero provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo;
questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. 7 Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che con l'atto di appello il ricorrente si era limitato a lamentare, con argomentazioni del tutto generiche, l'eccessività della pena determinata in misura superiore al limite edittale. Deve essere notato, inoltre, che il primo giudice aveva adeguatamente individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale in ragione delle particolari modalità della condotta, della significativa intensità del dolo e dell'elevato danno cagionato alle persone offese (vedi pag. 37 della sentenza di primo grado), elementi con i quali l'appellante ha omesso di confrontarsi. Il Collegio intende dare seguito, peraltro, al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massi mata). Tutto ciò premesso, deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio avendo il giudice di primo grado adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati rubricati (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281- 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745- 01; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878- 01). 4.2. L'ulteriore doglianza inerente alla mancata concessione delle attenuanti generiche è aspecifica. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pagg. 23 e 24 della sentenza impugnata). Tale affermazione è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il Collegio condivide, peraltro, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo, come 8 è avvenuto nella specie (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590) ed il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 5. Il ricorso delle parti civili deve essere accolto per le seguenti ragioni. 5.1. La sentenza impugnata non risulta rispettosa dell'onere di motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello che addivenga al ribaltamento della decisione presa dal primo giudice in relazione alla posizione dell'imputato ST. Questo collegio condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della sentenza di primo grado, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato con adeguato standard di persuasività. Ne consegue che il giudice di appello, allorché prospetti ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle ritenute dal giudice di prima istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, deve riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti, posti a fondamento di un iter logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti da quelle prospettate da altro giudice di merito (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430 - 01, Sez. U. n. 14426 del 02/04 2019, Pavan;
Sez. U., n. 22065 del 28/01/2021, C., Rv. 281228-02). L'assenza di una motivazione dotata di una struttura argomentativa completa e logicamente persuasiva, in ipotesi di progressione sfavorevole, può refluire nel vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., ove la giustificazione della decisione sia lacunosa rispetto alla necessaria riconsiderazione degli elementi dimostrativi ritenuti decisivi per l'opposto epilogo decisorio. Invero, nella specie il deficit motivazionale denunciato 9 s'appalesa di significativa rilevanza e tale da rendere il percorso giustificativo logicamente inappagante in quanto non adeguatamente confutativo della statuizione riformata. 5.2. Il percorso argomentativo risulta del tutto carente in ordine alla dimostrazione dell'insussistenza in capo al ST dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 640 cod. pen.; i giudici di appello si sono limitati ad affermare, con motivazione stringata e congetturale, che l'imputato « non essendoci mai occupato di finanziamenti, men che mai oggi esteri...non era in grado neanche di cogliere appieno il significato della documentazione che a lui pervenuta dal IN trasmetteva alle imprese interessate» con conseguente carenza di prova in ordine «alla coscienza e volontà del fatto criminoso e la consapevolezza di concorrere con altri alla realizzazione del reato» (vedi pagg. 18 e 19 della sentenza impugnata), senza indicare gli elementi univocamente diretti a dimostrare tale apodittica affermazione e senza tenere conto dell'insieme di elementi logico-fattuali su cui poggiava l'affermazione di penale responsabilità deliberata dal primo giudice (pagg. 33, 34 e 35 della sentenza impugnata). I giudici di appello non si sono fatti carico dell'onere di affrontare e confutare i passaggi argomentativi decisivi offerti dalla sentenza appellata, effettuando una valutazione antagonista inidonea al persuasivo superamento del percorso motivazionale del primo giudice. In definitiva, la Corte distrettuale, lungi dal confutare specificamente gli argomenti della prima sentenza, dando adeguatamente conto delle ragioni di relativa incompletezza o incoerenza di quel decisum, tali da giustificarne la riforma in assoluzione, ha offerto una motivazione (non rafforzata ma) congetturale e meramente apparente in punto di dolo, certamente non sorretta da argomenti dirimenti, tali da rendere evidente l'errore della sentenza di primo grado. Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte la sentenza impugnata nei confronti di AT GE deve essere annullata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. 6. All'inammissibilità del ricorso proposto dal EC consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. Il EC, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di 10 Così deciso il 31 maggio 2023 Il Co ensore inammissibilità, deve essere, altresì, condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di IN ET e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, IN alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenuta nel presente giudizio dalle partì civili che liquida in complessivi euro cinquennilacinquecento, oltre accessori di legge. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AT GE limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. La Presidente I
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET MO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udite le conclusioni del difensore delle parti civili, Avv., Alberto ALBANESI che ha insistito nei motivi di ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese. udite le conclusioni del difensore dell'imputato ST, Avv. Roberta ROVIELLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34755 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 31/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 25 marzo 2019, il Tribunale di Firenze ha condannato ET EC ed GE ST alla pena anni 1, mesi 11 di reclusione ed euro 800,00 di multa ed TO ET alla pena di anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di truffa aggravata nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite OL VE DE LO e Consorzio Profumerie Estasi in persona dei rappresentanti legali Michele D'RE e Francesco D'RE. 2. Gli imputati ET EC, GE ST ed TO ET hanno proposto appello avverso detta sentenza di condanna. 3. Con sentenza deliberata in data 18 dicembre 2020, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha assolto GE ST ed TO ET per non aver commesso il fatto e rideterminato la pena irrogata nei confronti di ET EC in anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. 4. ET EC, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti. 5. L'imputato, con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'omessa valutazione della prova documentale prodotta dalla difesa e carenza della motivazione in ordine alla mancata ammissione di tale prova. I giudici di appello non avrebbero motivato in alcun modo in ordine all'ammissione ed alla conseguente valutazione delle intercettazioni telefoniche disposte nel procedimento penale 3772/2014 RGNR e prodotte nel giudizio di appello dalla difesa del ST. Il Presidente del Collegio avrebbe materialmente acquisito le intercettazioni, riservandosi di decidere sull'utilizzabilità delle stesse all'esito della discussione, riserva che non sarebbe mai stata sciolta con conseguente compressione del diritto di difesa. 6. Il EC, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. La motivazione sarebbe illogica e contraddittoria in quanto i giudici di appello, dopo aver affermato che tutti e tre gli imputati hanno posto in essere artifici e raggiri idonei a trarre in inganno le persone offese, hanno assolto i coimputati ST e ET per mancanza dell'elemento soggettivo, senza 2 tenere conto che nella truffa contrattuale è proprio il dolo iniziale che rileva ai fini della sussistenza del reato rubricato. Ulteriore contraddizione è ravvisabile laddove i giudici di appello hanno affermato che il ruolo svolto dal ST era ben diverso da quello del ET per poi escludere che l'imputato «abbia consapevolmente apportato un contributo professionale fattivo alla procedura» (vedi pag. 12 del ricorso), senza tenere in considerazione che il ST, in quanto avvocato, aveva tutte le capacità culturali per comprendere le anomalie riscontrate dagli inquirenti. La motivazione sarebbe illogica laddove assume quale indice di consapevolezza del EC, il fatto che egli tenesse direttamente i rapporti con EL, senza applicare il medesimo schema al ST, amico di lunga data della ricorrente e suo collaboratore a livello professionale. Secondo la difesa tutti e tre gli imputati erano assolutamente inconsapevoli della natura truffaldina dell'intera operazione, in quanto anch'essi vittime delle attività fraudolente poste in essere dal EL e dal RB, truffatori professioni abituati a spendere il nome della società «Piazza Italia s.r.I.». La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare le prove attestanti l'inconsapevolezza del ricorrente in ordine alla natura truffaldina della vicenda, desumendo la mala fede del EC esclusivamente dal fatto che lo stesso era esperto nel settore finanziario. I giudici di appello non hanno adeguatamente valutato che l'esposizione in prima persona del EC dimostra un punto di logica la sua buona fede e fiducia rispetto al buon esito dell'operazione, senza tenere minimamente conto del fatto che un esperto truffatore non si esporrebbe in prima persona rendendo le proprie operazioni agevolmente tracciabili. La Corte di merito avrebbe affermato in modo illogico che il comportamento tenuto da ricorrente (allorquando si faceva portavoce delle richieste di chiarimenti avanzate dai clienti chiedeva spiegazioni al EL) sarebbe dimostrativo del suo coinvolgimento in quanto il ricorrente non avrebbe dovuto accontentarsi della risposta laconica datagli dal EL, senza tenere conto che il EC cercava di tenere buoni rapporti con i suoi interlocutori perché confidava nella bontà dell'operazione. I giudici di appello non avrebbero argomentato in ordine alle ragioni per le quali le deduzioni difensive dovevano essere disattese, limitandosi a ritenerle inconferenti;
in particolare i giudici non avrebbero spiegato per quale motivo l'imputato avrebbe dovuto rispondere personalmente, anche e soprattutto in considerazione del fatto che il EC non era obbligato a firmare clausole 3 contenenti obbligazioni per lui più onerose, essendosi già vincolato alla restituzione dell'80% dell'onorario in caso di cattivo esito dell'affare. 7. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche in considerazione del comportamento ritenuto non collaborativo del EC, senza confutare le argomentazioni con cui la difesa evidenziava che l'imputato si sarebbe limitato ad affermare la responsabilità del EL e del RB non perché incapace di difendersi ma perché i predetti erano gli unici responsabili della truffa. I Giudici di merito avrebbero ignorato l'incensuratezza del EC ed omesso di verificare le effettive pendenze a carico del EL e del RB, verifica che consentendo di delinearne profilo delinquenziale e modus operandi, avrebbe dimostrato che il EC è stato utilizzato come strumento inconsapevole per la commissione delle truffe per cui è processo. 8. Le parti civili, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato ST e la conseguente revoca delle statuizioni civili a suo carico. 9. I ricorrenti, con l'unico motivo di impugnazione, eccepiscono la nullità della sentenza conseguente alla violazione degli artt. 43 e 640 cod. pen. ed alla manifesta illogicità della motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa. La motivazione sarebbe illogica nella parte in cui ha affermato che il ST non fosse in grado di cogliere appieno il significato della documentazione contraffatta dal EC stante la mancata esperienza del primo nel settore dei finanziamenti esteri. I giudici di appello non avrebbero tenuto conto che la conclamata esperienza nel settore legale del ST non consentirebbe «scriminanti di sorta» nei suoi confronti in considerazione della marchiana falsità dei documenti e dell'inequivocabile tenore delle mail inviate dalle persone offesa con le quali veniva lamentata la mendacità degli atti trasmessi dal EC, perplessità che il ST cercava di tacitare, rassicurando le persone offese ed invitando a riporre piena fiducia in lui e nel EC, con conseguente sussistenza del dolo eventuale del reato di truffa. 4 La motivazione sarebbe manifestamente illogica anche nella parte in cui desume la sussistenza del dolo della truffa dal contenuto della mail inviata dalla Search al ST e successivamente girata al EC esclusivamente nei confronti di quest'ultimo e non nei confronti del ST, nonostante anche quest'ultimo stesse curando gli interessi dei propri assistiti con conseguente dovere di accertare la genuinità dell'operazione messa in dubbio da rilievi di natura giuridica e legale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dall'imputato EC è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo è generico. Questo Collegio intende dare continuità al principio fissato da questa Corte per il quale, quando si lamenti la mancata utilizzazione di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, la decisiva incidenza di tale elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; specificando in che modo gli elementi di prova non acquisiti avrebbero inciso, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromesso, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argonnentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 — 01; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 22900 del 19/01/2023, Cuomo, non nnassimata). Nel caso di specie la genericità con cui viene formulato il motivo di ricorso non consente a questa Corte di apprezzare la eventuale decisività delle conversazioni intercettate in altro processo di cui su lamenta la mancata acquisizione;
non consente, in altri termini, di effettuare la prova di resistenza della motivazione e, quindi, di valutare se le risultanze probatorie siano comunque sufficienti a giustificare una identica decisione anche nella eventualità della sussistenza del vizio procedurale denunciato. 3. Il secondo motivo è aspecifico e non consentito in quanto meramente reiterativo di censure fattuali, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni esaustive ed articolate. 3.1. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto del ricorso del EC, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato 5 rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). I giudici dell'appello, nel caso di specie, hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte dall'imputato con la conseguenza che la struttura giustificativa della sentenza impugnata si salda con il provvedimento di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non nnassimata). Va sottolineato, inoltre, che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge e che le stesse possono essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale esclusivamente quando il vizio dedotto rientri nella carenza assoluta di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione); sostanziale inesistenza non riscontrabile nel caso di specie, alla luce delle esaustive argomentazioni dei giudici di appello, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato doglianze di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. 3.2. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso i reati rubricati, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. da 4 a 11 della sentenza impugnata). La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha indicato la pluralità di elementi (le attendibili dichiarazioni rese dalle persone offese e la documentazione acquisita nel corso del giudizio di merito) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. da 19 a 22 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. La motivazione oggetto di ricorso contiene, pertanto, una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio;
non risultano esservi 6 errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati in sede di ricorso. 3.3. Il EC, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi di prova ipotetici e "negativi", su considerazioni, cioè, generiche ed astratte;
abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio. Va, peraltro, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 4. Il terzo motivo del ricorso del EC è in parte dedotto in carenza di interesse ed in parte aspecifico. 4.1. In relazione alla prima doglianza, la Corte di merito, pur investita della doglianza in punto di determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, non ha invero provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo;
questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. 7 Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che con l'atto di appello il ricorrente si era limitato a lamentare, con argomentazioni del tutto generiche, l'eccessività della pena determinata in misura superiore al limite edittale. Deve essere notato, inoltre, che il primo giudice aveva adeguatamente individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale in ragione delle particolari modalità della condotta, della significativa intensità del dolo e dell'elevato danno cagionato alle persone offese (vedi pag. 37 della sentenza di primo grado), elementi con i quali l'appellante ha omesso di confrontarsi. Il Collegio intende dare seguito, peraltro, al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massi mata). Tutto ciò premesso, deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio avendo il giudice di primo grado adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati rubricati (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281- 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745- 01; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878- 01). 4.2. L'ulteriore doglianza inerente alla mancata concessione delle attenuanti generiche è aspecifica. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pagg. 23 e 24 della sentenza impugnata). Tale affermazione è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il Collegio condivide, peraltro, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo, come 8 è avvenuto nella specie (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590) ed il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 5. Il ricorso delle parti civili deve essere accolto per le seguenti ragioni. 5.1. La sentenza impugnata non risulta rispettosa dell'onere di motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello che addivenga al ribaltamento della decisione presa dal primo giudice in relazione alla posizione dell'imputato ST. Questo collegio condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della sentenza di primo grado, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato con adeguato standard di persuasività. Ne consegue che il giudice di appello, allorché prospetti ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle ritenute dal giudice di prima istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, deve riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti, posti a fondamento di un iter logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti da quelle prospettate da altro giudice di merito (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430 - 01, Sez. U. n. 14426 del 02/04 2019, Pavan;
Sez. U., n. 22065 del 28/01/2021, C., Rv. 281228-02). L'assenza di una motivazione dotata di una struttura argomentativa completa e logicamente persuasiva, in ipotesi di progressione sfavorevole, può refluire nel vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., ove la giustificazione della decisione sia lacunosa rispetto alla necessaria riconsiderazione degli elementi dimostrativi ritenuti decisivi per l'opposto epilogo decisorio. Invero, nella specie il deficit motivazionale denunciato 9 s'appalesa di significativa rilevanza e tale da rendere il percorso giustificativo logicamente inappagante in quanto non adeguatamente confutativo della statuizione riformata. 5.2. Il percorso argomentativo risulta del tutto carente in ordine alla dimostrazione dell'insussistenza in capo al ST dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 640 cod. pen.; i giudici di appello si sono limitati ad affermare, con motivazione stringata e congetturale, che l'imputato « non essendoci mai occupato di finanziamenti, men che mai oggi esteri...non era in grado neanche di cogliere appieno il significato della documentazione che a lui pervenuta dal IN trasmetteva alle imprese interessate» con conseguente carenza di prova in ordine «alla coscienza e volontà del fatto criminoso e la consapevolezza di concorrere con altri alla realizzazione del reato» (vedi pagg. 18 e 19 della sentenza impugnata), senza indicare gli elementi univocamente diretti a dimostrare tale apodittica affermazione e senza tenere conto dell'insieme di elementi logico-fattuali su cui poggiava l'affermazione di penale responsabilità deliberata dal primo giudice (pagg. 33, 34 e 35 della sentenza impugnata). I giudici di appello non si sono fatti carico dell'onere di affrontare e confutare i passaggi argomentativi decisivi offerti dalla sentenza appellata, effettuando una valutazione antagonista inidonea al persuasivo superamento del percorso motivazionale del primo giudice. In definitiva, la Corte distrettuale, lungi dal confutare specificamente gli argomenti della prima sentenza, dando adeguatamente conto delle ragioni di relativa incompletezza o incoerenza di quel decisum, tali da giustificarne la riforma in assoluzione, ha offerto una motivazione (non rafforzata ma) congetturale e meramente apparente in punto di dolo, certamente non sorretta da argomenti dirimenti, tali da rendere evidente l'errore della sentenza di primo grado. Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte la sentenza impugnata nei confronti di AT GE deve essere annullata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. 6. All'inammissibilità del ricorso proposto dal EC consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. Il EC, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di 10 Così deciso il 31 maggio 2023 Il Co ensore inammissibilità, deve essere, altresì, condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di IN ET e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, IN alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenuta nel presente giudizio dalle partì civili che liquida in complessivi euro cinquennilacinquecento, oltre accessori di legge. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AT GE limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. La Presidente I