CASS
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2025, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. EJ EN, nato a [...] il [...] 2. IN CK, nato a [...] il [...] 3. DI LI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/03/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore di EJ EN, Avv. Paolo Canevelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2830 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 26/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dagli imputati EN EJ, CK IN e LI AD avverso la sentenza emessa il 13 dicembre 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale i predetti imputati sono stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1 in relazione alla detenzione illecita di kg. 26,5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina) e, il IN e l'DI, anche del reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. (capo 3), con condanna a pena di giustizia e confisca delle somme e dello stupefacente in sequestro. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Nell'interesse di EN EJ si deducono i seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo manifesta contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova con riferimento alle circostanze di fatto enunciate nel verbale di perquisizione e sequestro, agli esiti degli accertamenti concernenti la localizzazione del telefono in uso all'imputato ricorrente e alle sommarie informazioni rese da NG GN. Quanto ai primi atti, essi sono connotati dal generico assunto circa la detenzione dello stupefacente in capo agli arrestati, senza alcun concreto riferimento ad una specifica condotta attribuibile al EJ, designandosi l'arbitrarietà del provvedimento restrittivo. Quanto alla localizzazione del telefono, essa non risulta validata dalla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero che ha rimandato l'analisi di dettaglio alla polizia giudiziaria che vi ha proceduto. A seguito delle deduzioni in appello la Corte territoriale ha precisato che le 102 localizzazioni del dispositivo del EJ riguardavano la località di Aranova e non l'abitazione di via Fraccaroli. Ancora, l'affermata riconducibilità delle somme rinvenute al ricorrente (per euro 43.500) a quelle trovate a CK IN (per 26.100 euro), risulta difforme dagli esiti della perquisizione e sequestro in quanto, in relazione alla somma del ricorrente si annota che essa «era suddivisa in cinque mazzette di cui due chiuse con nastro adesivo nero e cellophane trasparente e le altre con elastici colorati» mentre quella del IN era «suddivisa in quattro mazzette tutte mantenute da elastici colorati». 2 Quanto alle dichiarazioni di NG GN, la loro lettura da parte della sentenza impugnata è frutto di una evidente forzatura interpretativa, posto che la donna ha ricondotto il riconoscimento a una mera possibilità. Del resto, oltre la GN, né il ND né la TO hanno collocato il EJ nell'appartamento ove è stato effettuato il maxi-sequestro di droga. Cosicché i plurimi travisamenti della prova disarticolano il ragionamento probatorio posto a base della affermazione di responsabilità del ricorrente. 3.2. Con il secondo motivo manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valorizzazione del rapporto di frequentazione personale tra l'imputato ricorrente e i due coimputati, affittuari e abitanti dell'appartamento di via Fraccaroli 34 in Aranova, in assenza di una valutazione di gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria idonea a superare ogni ragionevole dubbio. L'assunto della Corte territoriale non si confronta con: - la mancanza di qualsiasi oggetto o documento riconducibile al EJ nell'appartamento ove fu ritrovato lo stupefacente;
- la mancata localizzazione dello smartphone del EJ in Aranova nelle ore notturne dal 9 ottobre 2020; - il mancato accertamento del momento in cui lo stupefacente è stato collocato e occultato nell'appartamento di Via Fraccaroli, e che la collocazione sia avvenuta anteriormente al 9 ottobre 2020, quando la frequentazione personale tra EJ e i suoi coimputati poteva ritenersi assidua. Ancora, evidentemente priva dei necessari caratteri della precisione è la valorizzazione della localizzazione del telefono in uso al EJ in 11 occasioni, tra il 2 e 28 settembre 2020, presso il box auto sito in Roma, Via Simone Simoni 20, che CK IN aveva avuto in locazione da AR MA, all'interno del quale era stata sequestrata dagli operanti un'autovettura con doppiofondo nella plancia. E ciò anche se si voglia collegarlo con il rinvenimento dei filmati nello smartphone del ricorrente, creati il 29 settembre, riguardando «indicazioni per aprire il doppiofondo di un furgone di colore nero». Cosicché il ragionamento probatorio della sentenza impugnata si rivela fondato solo su meri sospetti che non possono assurgere al rango di prova. 3.3. Con il terzo motivo manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche al ricorrente, essendosi formulata una motivazione cumulativa riguardante i tre imputati, senza alcuna considerazione personalizzata, segnatamente con riguardo al suo disinteresse alla operazione gestita interamente dai correi e non essendo stato registrato alcun contatto tra il ricorrente ed esponenti del traffico organizzato aztemtrafficcí di cocaina, oltre che al suo corretto comportamento successivo al reato. 4 3 4. Nell'interesse di LI DI e CK IN, con unico comune atto del difensore, si deduce vizio cumulativo della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non essendo stati gli elementi negativi minimamente bilanciati con altri di segno positivo, segnatamente con il comportamento collaborativo serbato, sin da subito, da entrambi i ricorrenti che hanno ammesso la loro responsabilità dinanzi alla A.G. nonché con il ruolo minimale di corrieri svolto. Inoltre, erroneamente è stata riconosciuta la aggravante della ingente quantità considerando che il mercato romano di destinazione hon è suscettibile di essere influenzato da un simile quantitativo. 5. Il Procuratore generale ha depositato memoria a sostegno dell'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di EN EJ è complessivamente infondato e deve essere respinto. 1.1. Il primo e secondo motivo, incentrati sulla affermazione di responsabilità, possono essere congiuntamente considerati avendo entrambi riguardo alla valutazione del compendio probatorio. Essi sono infondati, lambendo l'inammissibilità quando versano in generiche inaccessibili rivalutazioni di elementi del compendio. 1.2. Ritiene questa Corte che il Giudice di merito, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha attribuito al ricorrente l'ingente quantitativo di cocaina rinvenuto nell'appartamento di via Fraccaroli in Aranova, sulla base dello stretto e qualificato rapporto del ricorrente con i due correi, DI e IN, che lo occupavano al momento del suo rinvenimento. A tal riguardo, il ragionamento indiziario ha coerentemente considerato l'origine e lo sviluppo degli accertamenti, determinati dall'avvistamento del EJ alle ore 21,30 circa del 19 ottobre 2020 in piazza Pio IX vicino a una autovettura Smart - risultata noleggiata dall'DI - all'interno della quale era visto lanciare qualcosa. Gli agenti così rinvenivano una borsa con 43.500 euro di cui il EJ non giustificava la provenienza. Di qui l'individuazione, in un ristrettissimo arco di tempo, del B&B presso il quale il ricorrente abitava - dal 9 ottobre di quell'anno - e di un altro appartamento, sito a via Fraccaroli 34 in Aranova, dove da qualche mese abitavano i due suoi coimputati - nel telefono del ricorrente vi era una 4 ripresa dei due coimputati che dormivano in quell'appartamento -, dove venivano rinvenuti, nella stessa notte tra il 19 e 20 ottobre, i 29 panetti di stupefacente. Il ragionamento indiziario, quindi, fa leva sulla stabile frequentazione dei tre imputati nel periodo interessato, sulla comunanza delle ingenti somme di denaro trovate in loro possesso, sul ritrovamento nel B&B occupato dal EJ - appena dopo il suo fermo - dei coimputati DI e IN - che avevano nel frattempo avuto contezza dell'"incidente" incorso al correo - intenti a "ripulire" l'appartamento uscendo da esso con la somma di 26.500 euro, una macchinetta conta-soldi, una macchina per sottovuoto corredata da sacchetti, quattro smartphone, una tessera bancomat intestata a un cugino del EJ, un contenitore di elastici del tipo di quelli utilizzati per raggruppare le mazzette di banconote rinvenute e un involucro di cocaina di 2,1 grammi lordi, mentre in una stanza dello stesso appartamento era rinvenuta una cassaforte con altri 4.500 euro. Alcune persone informate sui fatti - IA TO, proprietaria dell'abitazione di via Fraccaroli e NG GN, sua suocera e vicina di casa - indicavano il ricorrente come un soggetto che abitualmente visitava gli altri due coimputati, mentre altri elementi riconducevano ad uno stretto rapporto tra i tre imputati correlato a traffici illeciti. I rapporti tra gli imputati risultavano, in particolare, attraverso la localizzazione del cellulare del ricorrente tra il 23 agosto 2020 e il 17 ottobre 2020 in Aranova per 102 volte - senza che vi siano elementi che la riconducessero alla ricerca di lavoro o all'andare al mare - e la assenza di localizzazioni notturne in tale zona proprio da quando il ricorrente aveva preso il B&B "St. Peter" (9 ottobre), risultando quotidianamente ivi presente nelle ore diurne. Da un filmato del 2 ottobre 2020 nel cellulare del EJ risultava che questi si era ripreso mentre era alla guida della Smart nei pressi di Castel di Guido, di ritorno dall'immobile di via Fraccaroli, come si desumeva dalla localizzazione del telefono. Ancora, emergevano i rapporti tra il EJ e il IN attraverso la localizzazione del telefono in uso al primo in 11 occasioni, tra il 2 e il 28 settembre 2020, presso il box auto sito in Roma, via Simone Simoni n. 40 che il IN aveva avuto in locazione da AR MA, nel quale era stata sequestrata dagli operanti un'autovettura con un doppiofondo nella plancia. All'interno del cellulare del EJ erano poi rinvenuti due filmati, creati il 29 settembre 2020, contenenti le indicazioni per aprire il doppiofondo di un furgone di colore nero. Il Giudice di appello, alla stregua delle indicate emergenze, ha confermato analiticamente (v. pg. 9 della sentenza) la inattendibilità della versione dell'imputato volta al giustificare i propri rapporti con il IN con la ricerca di un lavoro, la occasionalità della ripresa effettuata nell'appartamento in Aranova, come l'occasionalità dell'incontro a Roma con l'DI e il IN presso il B&B per 5 trascorrervi il weekend e, ancora, la provenienza dei 43.500 euro trovati in suo possesso, a suo dire consegnatigli da un non meglio precisato connazionale che lo aveva incaricato di consegnare, a sua volta, a un soggetto che gli sarebbe stato indicato e da incontrare presso la stazione degli autobus di Anagnina. 1.3. Ritiene questa Corte che, a fronte del coerente quadro indiziario posto a base della affermazione di responsabilità del ricorrente, il ricorso si limita a censurare la valutazione in fatto di alcuni soltanto degli elementi considerati, avulsa dal più ampio contesto non illogicamente valutato dalla Corte di appello. Invero, generica è la censura all'originario provvedimento restrittivo e alle sue ragioni rispetto all'ampio articolato ragionamento indiziario richiamato, limitandosi a negare il diretto riferimento dell'imputato dello stupefacente rinvenuto. Del pari generiche sono le deduzioni in ordine alla localizzazione dell'apparecchio telefonico del EJ, precisamente collocata nel tempo e nello spazio e logicamente riferita all'appartamento dove lo stupefacente è stato rinvenuto, a sostegno della stabile frequentazione dei tre imputati nel periodo interessato. Ancora, non designa una frattura logica nella comune attribuzione delle somme rinvenute - risultando espressione di una illogica parcellizzazione del dato probatorio - il confezionamento di due delle mazzette di denaro trovate in possesso del ricorrente con nastro adesivo, piuttosto che con gli elastici colorati - ritrovati ai correi "ripulitori" del B&B - utilizzati per il confezionamento delle altre tre mazzette di denaro, in costanza di circostanze e tempi dei rinvenimenti che la sentenza valuta ineccepibilmente ai fini del coinvolgimento dei tre imputati. Né inficia lo stretto e qualificato legame tra i tre imputati la mancanza di assoluta certezza in capo alla GN che il ricorrente fosse il terzo soggetto che frequentava i due occupanti dell'appartamento di via Fraccaroli, laddove generica è la esclusione della individuazione del ricorrente da parte della TO (v. pg. 6 della sentenza). Ancora, generiche sono le censure difensive in ordine alla rilevanza delle precise localizzazioni dell'apparecchio cellulare del EJ, che ne individuano l'assidua frequentazione dell'appartamento in cui è stato trovato lo stupefacente;
né la valenza - ai fini del coinvolgimento del ricorrente nel traffico illecito - della sua localizzazione presso il box affittato dal IN ove era stato sequestrato un veicolo con doppiofondo e il rinvenimento nel suo apparecchio telefonico del filmato relativo a un altro veicolo con doppiofondo. Cosicché, la corretta valutazione del complesso indiziario non è affatto scardinata dalla mancanza di rinvenimenti di documenti o oggetti nell'appartamento di via Fraccaroli ricollegati al EJ - posti tutti gli altri elementi che lo ricollegano a quel luogo e ai suoi correi che, al momento del rinvenimento 6 dello stupefacente, vi abitavano - e dalla sua mancata localizzazione notturna in Aranova dal 9 ottobre 2020 - posta la sua quotidiana frequentazione diurna - o, ancora, la mancata individuazione del momento in cui lo stupefacente era stato collocato in quell'appartamento - essendo accertata la sua diuturna prolungata frequentazione da parte dell'imputato nel contesto di rapporti dato. 2. Il terzo motivo è generica censura in fatto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al Giudice di merito che ha considerato, da un lato l'assenza di elementi di segno positivo che potessero giustificare il riconoscimento delle attenuanti in parola e, dall'altro, l'assorbente gravità del fatto e della capacità a delinquere dimostrata con esso, rispetto alle allegazioni difensive in ordine alla giovane età, l'incensuratezza e la sua sottoposizione all'interrogatorio. 3. I ricorsi di IN e DI sono inammissibili. Generica è la censura sul riconoscimento della aggravante dell'ingente entità in quanto non oggetto di censura in appello. Generica è la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche tenuto conto dei comuni ineccepibili rilievi già sopra ricordati, ritenuti correttamente recessivi rispetto alle allegazioni difensive sul ruolo di meri custodi dello stupefacente, sui rispettivi certificati penali e sul comportamento successivamente tenuto. 4. Al rigetto del ricorso del EJ consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di IN e DI, consegue la loro condanna al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della SA delle Ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di EJ EN che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di IN CK e DI LI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della SA delle Ammende. Così deciso il 26/11/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore di EJ EN, Avv. Paolo Canevelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2830 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 26/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dagli imputati EN EJ, CK IN e LI AD avverso la sentenza emessa il 13 dicembre 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale i predetti imputati sono stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1 in relazione alla detenzione illecita di kg. 26,5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina) e, il IN e l'DI, anche del reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. (capo 3), con condanna a pena di giustizia e confisca delle somme e dello stupefacente in sequestro. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Nell'interesse di EN EJ si deducono i seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo manifesta contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova con riferimento alle circostanze di fatto enunciate nel verbale di perquisizione e sequestro, agli esiti degli accertamenti concernenti la localizzazione del telefono in uso all'imputato ricorrente e alle sommarie informazioni rese da NG GN. Quanto ai primi atti, essi sono connotati dal generico assunto circa la detenzione dello stupefacente in capo agli arrestati, senza alcun concreto riferimento ad una specifica condotta attribuibile al EJ, designandosi l'arbitrarietà del provvedimento restrittivo. Quanto alla localizzazione del telefono, essa non risulta validata dalla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero che ha rimandato l'analisi di dettaglio alla polizia giudiziaria che vi ha proceduto. A seguito delle deduzioni in appello la Corte territoriale ha precisato che le 102 localizzazioni del dispositivo del EJ riguardavano la località di Aranova e non l'abitazione di via Fraccaroli. Ancora, l'affermata riconducibilità delle somme rinvenute al ricorrente (per euro 43.500) a quelle trovate a CK IN (per 26.100 euro), risulta difforme dagli esiti della perquisizione e sequestro in quanto, in relazione alla somma del ricorrente si annota che essa «era suddivisa in cinque mazzette di cui due chiuse con nastro adesivo nero e cellophane trasparente e le altre con elastici colorati» mentre quella del IN era «suddivisa in quattro mazzette tutte mantenute da elastici colorati». 2 Quanto alle dichiarazioni di NG GN, la loro lettura da parte della sentenza impugnata è frutto di una evidente forzatura interpretativa, posto che la donna ha ricondotto il riconoscimento a una mera possibilità. Del resto, oltre la GN, né il ND né la TO hanno collocato il EJ nell'appartamento ove è stato effettuato il maxi-sequestro di droga. Cosicché i plurimi travisamenti della prova disarticolano il ragionamento probatorio posto a base della affermazione di responsabilità del ricorrente. 3.2. Con il secondo motivo manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valorizzazione del rapporto di frequentazione personale tra l'imputato ricorrente e i due coimputati, affittuari e abitanti dell'appartamento di via Fraccaroli 34 in Aranova, in assenza di una valutazione di gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria idonea a superare ogni ragionevole dubbio. L'assunto della Corte territoriale non si confronta con: - la mancanza di qualsiasi oggetto o documento riconducibile al EJ nell'appartamento ove fu ritrovato lo stupefacente;
- la mancata localizzazione dello smartphone del EJ in Aranova nelle ore notturne dal 9 ottobre 2020; - il mancato accertamento del momento in cui lo stupefacente è stato collocato e occultato nell'appartamento di Via Fraccaroli, e che la collocazione sia avvenuta anteriormente al 9 ottobre 2020, quando la frequentazione personale tra EJ e i suoi coimputati poteva ritenersi assidua. Ancora, evidentemente priva dei necessari caratteri della precisione è la valorizzazione della localizzazione del telefono in uso al EJ in 11 occasioni, tra il 2 e 28 settembre 2020, presso il box auto sito in Roma, Via Simone Simoni 20, che CK IN aveva avuto in locazione da AR MA, all'interno del quale era stata sequestrata dagli operanti un'autovettura con doppiofondo nella plancia. E ciò anche se si voglia collegarlo con il rinvenimento dei filmati nello smartphone del ricorrente, creati il 29 settembre, riguardando «indicazioni per aprire il doppiofondo di un furgone di colore nero». Cosicché il ragionamento probatorio della sentenza impugnata si rivela fondato solo su meri sospetti che non possono assurgere al rango di prova. 3.3. Con il terzo motivo manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche al ricorrente, essendosi formulata una motivazione cumulativa riguardante i tre imputati, senza alcuna considerazione personalizzata, segnatamente con riguardo al suo disinteresse alla operazione gestita interamente dai correi e non essendo stato registrato alcun contatto tra il ricorrente ed esponenti del traffico organizzato aztemtrafficcí di cocaina, oltre che al suo corretto comportamento successivo al reato. 4 3 4. Nell'interesse di LI DI e CK IN, con unico comune atto del difensore, si deduce vizio cumulativo della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non essendo stati gli elementi negativi minimamente bilanciati con altri di segno positivo, segnatamente con il comportamento collaborativo serbato, sin da subito, da entrambi i ricorrenti che hanno ammesso la loro responsabilità dinanzi alla A.G. nonché con il ruolo minimale di corrieri svolto. Inoltre, erroneamente è stata riconosciuta la aggravante della ingente quantità considerando che il mercato romano di destinazione hon è suscettibile di essere influenzato da un simile quantitativo. 5. Il Procuratore generale ha depositato memoria a sostegno dell'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di EN EJ è complessivamente infondato e deve essere respinto. 1.1. Il primo e secondo motivo, incentrati sulla affermazione di responsabilità, possono essere congiuntamente considerati avendo entrambi riguardo alla valutazione del compendio probatorio. Essi sono infondati, lambendo l'inammissibilità quando versano in generiche inaccessibili rivalutazioni di elementi del compendio. 1.2. Ritiene questa Corte che il Giudice di merito, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha attribuito al ricorrente l'ingente quantitativo di cocaina rinvenuto nell'appartamento di via Fraccaroli in Aranova, sulla base dello stretto e qualificato rapporto del ricorrente con i due correi, DI e IN, che lo occupavano al momento del suo rinvenimento. A tal riguardo, il ragionamento indiziario ha coerentemente considerato l'origine e lo sviluppo degli accertamenti, determinati dall'avvistamento del EJ alle ore 21,30 circa del 19 ottobre 2020 in piazza Pio IX vicino a una autovettura Smart - risultata noleggiata dall'DI - all'interno della quale era visto lanciare qualcosa. Gli agenti così rinvenivano una borsa con 43.500 euro di cui il EJ non giustificava la provenienza. Di qui l'individuazione, in un ristrettissimo arco di tempo, del B&B presso il quale il ricorrente abitava - dal 9 ottobre di quell'anno - e di un altro appartamento, sito a via Fraccaroli 34 in Aranova, dove da qualche mese abitavano i due suoi coimputati - nel telefono del ricorrente vi era una 4 ripresa dei due coimputati che dormivano in quell'appartamento -, dove venivano rinvenuti, nella stessa notte tra il 19 e 20 ottobre, i 29 panetti di stupefacente. Il ragionamento indiziario, quindi, fa leva sulla stabile frequentazione dei tre imputati nel periodo interessato, sulla comunanza delle ingenti somme di denaro trovate in loro possesso, sul ritrovamento nel B&B occupato dal EJ - appena dopo il suo fermo - dei coimputati DI e IN - che avevano nel frattempo avuto contezza dell'"incidente" incorso al correo - intenti a "ripulire" l'appartamento uscendo da esso con la somma di 26.500 euro, una macchinetta conta-soldi, una macchina per sottovuoto corredata da sacchetti, quattro smartphone, una tessera bancomat intestata a un cugino del EJ, un contenitore di elastici del tipo di quelli utilizzati per raggruppare le mazzette di banconote rinvenute e un involucro di cocaina di 2,1 grammi lordi, mentre in una stanza dello stesso appartamento era rinvenuta una cassaforte con altri 4.500 euro. Alcune persone informate sui fatti - IA TO, proprietaria dell'abitazione di via Fraccaroli e NG GN, sua suocera e vicina di casa - indicavano il ricorrente come un soggetto che abitualmente visitava gli altri due coimputati, mentre altri elementi riconducevano ad uno stretto rapporto tra i tre imputati correlato a traffici illeciti. I rapporti tra gli imputati risultavano, in particolare, attraverso la localizzazione del cellulare del ricorrente tra il 23 agosto 2020 e il 17 ottobre 2020 in Aranova per 102 volte - senza che vi siano elementi che la riconducessero alla ricerca di lavoro o all'andare al mare - e la assenza di localizzazioni notturne in tale zona proprio da quando il ricorrente aveva preso il B&B "St. Peter" (9 ottobre), risultando quotidianamente ivi presente nelle ore diurne. Da un filmato del 2 ottobre 2020 nel cellulare del EJ risultava che questi si era ripreso mentre era alla guida della Smart nei pressi di Castel di Guido, di ritorno dall'immobile di via Fraccaroli, come si desumeva dalla localizzazione del telefono. Ancora, emergevano i rapporti tra il EJ e il IN attraverso la localizzazione del telefono in uso al primo in 11 occasioni, tra il 2 e il 28 settembre 2020, presso il box auto sito in Roma, via Simone Simoni n. 40 che il IN aveva avuto in locazione da AR MA, nel quale era stata sequestrata dagli operanti un'autovettura con un doppiofondo nella plancia. All'interno del cellulare del EJ erano poi rinvenuti due filmati, creati il 29 settembre 2020, contenenti le indicazioni per aprire il doppiofondo di un furgone di colore nero. Il Giudice di appello, alla stregua delle indicate emergenze, ha confermato analiticamente (v. pg. 9 della sentenza) la inattendibilità della versione dell'imputato volta al giustificare i propri rapporti con il IN con la ricerca di un lavoro, la occasionalità della ripresa effettuata nell'appartamento in Aranova, come l'occasionalità dell'incontro a Roma con l'DI e il IN presso il B&B per 5 trascorrervi il weekend e, ancora, la provenienza dei 43.500 euro trovati in suo possesso, a suo dire consegnatigli da un non meglio precisato connazionale che lo aveva incaricato di consegnare, a sua volta, a un soggetto che gli sarebbe stato indicato e da incontrare presso la stazione degli autobus di Anagnina. 1.3. Ritiene questa Corte che, a fronte del coerente quadro indiziario posto a base della affermazione di responsabilità del ricorrente, il ricorso si limita a censurare la valutazione in fatto di alcuni soltanto degli elementi considerati, avulsa dal più ampio contesto non illogicamente valutato dalla Corte di appello. Invero, generica è la censura all'originario provvedimento restrittivo e alle sue ragioni rispetto all'ampio articolato ragionamento indiziario richiamato, limitandosi a negare il diretto riferimento dell'imputato dello stupefacente rinvenuto. Del pari generiche sono le deduzioni in ordine alla localizzazione dell'apparecchio telefonico del EJ, precisamente collocata nel tempo e nello spazio e logicamente riferita all'appartamento dove lo stupefacente è stato rinvenuto, a sostegno della stabile frequentazione dei tre imputati nel periodo interessato. Ancora, non designa una frattura logica nella comune attribuzione delle somme rinvenute - risultando espressione di una illogica parcellizzazione del dato probatorio - il confezionamento di due delle mazzette di denaro trovate in possesso del ricorrente con nastro adesivo, piuttosto che con gli elastici colorati - ritrovati ai correi "ripulitori" del B&B - utilizzati per il confezionamento delle altre tre mazzette di denaro, in costanza di circostanze e tempi dei rinvenimenti che la sentenza valuta ineccepibilmente ai fini del coinvolgimento dei tre imputati. Né inficia lo stretto e qualificato legame tra i tre imputati la mancanza di assoluta certezza in capo alla GN che il ricorrente fosse il terzo soggetto che frequentava i due occupanti dell'appartamento di via Fraccaroli, laddove generica è la esclusione della individuazione del ricorrente da parte della TO (v. pg. 6 della sentenza). Ancora, generiche sono le censure difensive in ordine alla rilevanza delle precise localizzazioni dell'apparecchio cellulare del EJ, che ne individuano l'assidua frequentazione dell'appartamento in cui è stato trovato lo stupefacente;
né la valenza - ai fini del coinvolgimento del ricorrente nel traffico illecito - della sua localizzazione presso il box affittato dal IN ove era stato sequestrato un veicolo con doppiofondo e il rinvenimento nel suo apparecchio telefonico del filmato relativo a un altro veicolo con doppiofondo. Cosicché, la corretta valutazione del complesso indiziario non è affatto scardinata dalla mancanza di rinvenimenti di documenti o oggetti nell'appartamento di via Fraccaroli ricollegati al EJ - posti tutti gli altri elementi che lo ricollegano a quel luogo e ai suoi correi che, al momento del rinvenimento 6 dello stupefacente, vi abitavano - e dalla sua mancata localizzazione notturna in Aranova dal 9 ottobre 2020 - posta la sua quotidiana frequentazione diurna - o, ancora, la mancata individuazione del momento in cui lo stupefacente era stato collocato in quell'appartamento - essendo accertata la sua diuturna prolungata frequentazione da parte dell'imputato nel contesto di rapporti dato. 2. Il terzo motivo è generica censura in fatto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al Giudice di merito che ha considerato, da un lato l'assenza di elementi di segno positivo che potessero giustificare il riconoscimento delle attenuanti in parola e, dall'altro, l'assorbente gravità del fatto e della capacità a delinquere dimostrata con esso, rispetto alle allegazioni difensive in ordine alla giovane età, l'incensuratezza e la sua sottoposizione all'interrogatorio. 3. I ricorsi di IN e DI sono inammissibili. Generica è la censura sul riconoscimento della aggravante dell'ingente entità in quanto non oggetto di censura in appello. Generica è la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche tenuto conto dei comuni ineccepibili rilievi già sopra ricordati, ritenuti correttamente recessivi rispetto alle allegazioni difensive sul ruolo di meri custodi dello stupefacente, sui rispettivi certificati penali e sul comportamento successivamente tenuto. 4. Al rigetto del ricorso del EJ consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di IN e DI, consegue la loro condanna al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della SA delle Ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di EJ EN che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di IN CK e DI LI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della SA delle Ammende. Così deciso il 26/11/2024.