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Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 10533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10533 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LE NI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 11/11/2021 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere SE GA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale PI TA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. Francesco Messina, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 22 ottobre 2020 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di timbri antichi provento di furto in abitazione. 1 kyi Penale Sent. Sez. 2 Num. 10533 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 25/01/2023 2. Ricorre per cassazione NI LE, deducendo: 1) nullità della sentenza per avere indicato nel dispositivo persona diversa nel nome di battesimo dall'imputato (LE ND anziché LE NI); 2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte, travisando il contenuto delle prove testimoniali, aveva escluso la plausibilità della tesi difensiva secondo la quale i timbri antichi ritrovati nel possesso dell'imputato provenissero da una collezione appartenuta al padre deceduto, che svolgeva il lavoro di antiquario;
3) violazione di legge in ordine alla ricognizione di cose effettuata dalla persona offesa, che secondo il ricorrente era stata disposta al dibattimento tardivamente rispetto all'originaria richiesta, dopo che all'udienza fissata per l'incombenza non si era proceduto in tal senso. In ogni caso, il risultato di tale mezzo di prova sarebbe stato incerto, anche tenuto conto di quanto affermato dal consulente tecnico. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto al primo motivo, l'indicazione del ricorrente, nel dispositivo della sentenza, con il nome ND LE anziché NI LE, costituisce un semplice errore materiale, emendabile nelle forme di legge (dalla Corte di appello) e che non vizia il contenuto dell'atto, tenuto conto che non possono esservi dubbi interpretativi sul fatto che la Corte di appello avesse inteso riferirsi all'imputato odierno ricorrente LE NI, espressamente indicato con le sue esatte generalità nella intestazione della sentenza, nonché nel testo della motivazione, effettivamente corrispondente, come dimostra anche la stessa impugnazione, alla vicenda descritta nel capo di imputazione. 2. Quanto al terzo motivo, che ha priorità logica, il ricorrente non ha impugnato l'ordinanza con la quale la Corte di appello ha ammesso la ricognizione di cose effettuata in udienza dalla vittima del furto, non comportando alcuna sanzione processuale né alcuna violazione delle prerogative difensive la circostanza che tale mezzo di prova fosse stato disposto in una udienza diversa da quella concordata, potendo darsi la pacifica ipotesi che l'incombente venisse ritenuto necessario dal primo giudice, ex art. 507 cod. proc. pen., al termine dell'istruttoria dibattimentale. 3. La legittimità della ricognizione ed il suo contenuto probatorio - reso indiscusso dal fatto, sottolineato dalla Corte territoriale, che la persona offesa aveva riconosciuto con certezza i timbri oggetto di furto ai suoi danni ed entrati nel possesso del ricorrente che li aveva poi rivenduti alla persona presso la quale erano 2 hl. stati ritrovati - rendono ragione del giudizio di colpevolezza formulato dai giudici di merito, anche attraverso l'esame delle ulteriori testimonianze assunte al dibattimento a conferma della prospettiva accusatoria, ivi compresa quella del perito di ufficio, il quale aveva sottolineato che tal genere di cose poteva essere con facilità riconosciuto dal proprietario sulla base di speciali caratteristiche intrinseche possedute dai beni. Il ricorrente tenta di offrire una diversa ricostruzione in fatto del percorso motivazionale della Corte di appello, conforme a quello del Tribunale, con argomenti di merito non consentiti e che non evidenziano macroscopici errori di valutazione in cui sarebbero incorsi i giudici di primo e secondo grado. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi;
Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). Alla declaratoria di inannmissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 25.01.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente SE GA Sergi. PA ,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere SE GA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale PI TA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. Francesco Messina, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 22 ottobre 2020 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di timbri antichi provento di furto in abitazione. 1 kyi Penale Sent. Sez. 2 Num. 10533 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 25/01/2023 2. Ricorre per cassazione NI LE, deducendo: 1) nullità della sentenza per avere indicato nel dispositivo persona diversa nel nome di battesimo dall'imputato (LE ND anziché LE NI); 2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte, travisando il contenuto delle prove testimoniali, aveva escluso la plausibilità della tesi difensiva secondo la quale i timbri antichi ritrovati nel possesso dell'imputato provenissero da una collezione appartenuta al padre deceduto, che svolgeva il lavoro di antiquario;
3) violazione di legge in ordine alla ricognizione di cose effettuata dalla persona offesa, che secondo il ricorrente era stata disposta al dibattimento tardivamente rispetto all'originaria richiesta, dopo che all'udienza fissata per l'incombenza non si era proceduto in tal senso. In ogni caso, il risultato di tale mezzo di prova sarebbe stato incerto, anche tenuto conto di quanto affermato dal consulente tecnico. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto al primo motivo, l'indicazione del ricorrente, nel dispositivo della sentenza, con il nome ND LE anziché NI LE, costituisce un semplice errore materiale, emendabile nelle forme di legge (dalla Corte di appello) e che non vizia il contenuto dell'atto, tenuto conto che non possono esservi dubbi interpretativi sul fatto che la Corte di appello avesse inteso riferirsi all'imputato odierno ricorrente LE NI, espressamente indicato con le sue esatte generalità nella intestazione della sentenza, nonché nel testo della motivazione, effettivamente corrispondente, come dimostra anche la stessa impugnazione, alla vicenda descritta nel capo di imputazione. 2. Quanto al terzo motivo, che ha priorità logica, il ricorrente non ha impugnato l'ordinanza con la quale la Corte di appello ha ammesso la ricognizione di cose effettuata in udienza dalla vittima del furto, non comportando alcuna sanzione processuale né alcuna violazione delle prerogative difensive la circostanza che tale mezzo di prova fosse stato disposto in una udienza diversa da quella concordata, potendo darsi la pacifica ipotesi che l'incombente venisse ritenuto necessario dal primo giudice, ex art. 507 cod. proc. pen., al termine dell'istruttoria dibattimentale. 3. La legittimità della ricognizione ed il suo contenuto probatorio - reso indiscusso dal fatto, sottolineato dalla Corte territoriale, che la persona offesa aveva riconosciuto con certezza i timbri oggetto di furto ai suoi danni ed entrati nel possesso del ricorrente che li aveva poi rivenduti alla persona presso la quale erano 2 hl. stati ritrovati - rendono ragione del giudizio di colpevolezza formulato dai giudici di merito, anche attraverso l'esame delle ulteriori testimonianze assunte al dibattimento a conferma della prospettiva accusatoria, ivi compresa quella del perito di ufficio, il quale aveva sottolineato che tal genere di cose poteva essere con facilità riconosciuto dal proprietario sulla base di speciali caratteristiche intrinseche possedute dai beni. Il ricorrente tenta di offrire una diversa ricostruzione in fatto del percorso motivazionale della Corte di appello, conforme a quello del Tribunale, con argomenti di merito non consentiti e che non evidenziano macroscopici errori di valutazione in cui sarebbero incorsi i giudici di primo e secondo grado. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi;
Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). Alla declaratoria di inannmissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 25.01.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente SE GA Sergi. PA ,