CASS
Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2026, n. 19643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19643 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di UI AL FF AN nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 9 giugno /2025 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cremona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DE PI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paolo Andrea Maria Fiore, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19643 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 08/04/2026 2 RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cremona con la quale UI AL FF AN è stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di cui all’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen. Con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. per l'erronea determinazione dell’aumento della pena per la recidiva reiterata infraquinquennale in misura inferiore al minimo di due terzi. 2. Il ricorso è infondato. Sebbene, infatti, risulti contestata al ricorrente la recidiva reiterata infraquinquennale, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha ravvisato la sola recidiva reiterata, mancando ogni riferimento a precedenti condanne nel quinquennio. L’aumento di pena, determinato in misura pari alla metà della pena base, risulta, dunque, correttamente calcolato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso l’8 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DE PI GI Di AN
udita la relazione svolta dal Consigliere DE PI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paolo Andrea Maria Fiore, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19643 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 08/04/2026 2 RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cremona con la quale UI AL FF AN è stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di cui all’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen. Con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. per l'erronea determinazione dell’aumento della pena per la recidiva reiterata infraquinquennale in misura inferiore al minimo di due terzi. 2. Il ricorso è infondato. Sebbene, infatti, risulti contestata al ricorrente la recidiva reiterata infraquinquennale, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha ravvisato la sola recidiva reiterata, mancando ogni riferimento a precedenti condanne nel quinquennio. L’aumento di pena, determinato in misura pari alla metà della pena base, risulta, dunque, correttamente calcolato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso l’8 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DE PI GI Di AN