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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 4.9.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
13.12.1972 a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Soprani,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. , nato il Controparte_1 C.F._2
4.10.1965 a Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Soprani,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Piacenza in data 7.6.1997 in regime di separazione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 4.9.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1) i coniugi a vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi convengono che il sig. potrà rimanere, a titolo CP_1
gratuito, nella casa coniugale di cui è comproprietario unitamente alla sig.ra per un periodo di tempo massimo di 12 mesi a decorrere Pt_1
dalla sottoscrizione del presente ricorso, termine prorogabile su accordo delle parti per uguale o inferiore periodo di tempo. L'immobile, destinato esclusivamente ad uso abitativo, non potrà essere locato o dato in comodato, in tutto o in parte. L'occupante s'impegna a mantenere l'unità
2 abitativa e le relative pertinenze nello stato medesimo in cui è attualmente e si farà carico, in via esclusiva, delle spese relative alle utenze e di tutte le spese ordinarie afferenti l'abitazione e le relative pertinenze, mentre le spese straordinarie verrano ripartite come di legge fra entrambi i proprietari. L'occupante non potrà apportare alcuna modifica,
innovazione, miglioria o addizione ai locali, alla loro destinazione o agli impianti esistenti senza il consenso scritto dell'altro comproprietario. Il
sig. si occuperà del mantenimento e della cura dell'anziano CP_1
cane di famiglia. Alla sig.ra è consentito, previo preavviso, il Pt_1
libero accesso all'immobile durante la permanenza nello stesso del sig.
, il quale non potrà procedere alla sostituzione delle serrature;
CP_1
3) I mobili, le suppellettili e gli arredi presenti nella casa coniugale,
acquistati in comune, saranno suddivisi fra i coniugi al 50% fra di loro,
fatta salva la facoltà per ciascun coniuge di trattenere per sé uno o più
mobili o accessori di arredamento di proprietà comune versando all'altro coniuge il 50% del valore del bene che sarà stabilito dai coniugi stessi;
4) I coniugi rinunciano, reciprocamente, alla richiesta di alimenti e mantenimento in quanto economicamente autonomi ed indipendenti;
5) I coniugi nulla devono, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente;
6) I coniugi nulla devono, a titolo di spese straordinarie per la figlia
[...]
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Persona_1
7) L'Autovettura Honda Jazz, immatricolata nell'anno 2010, Tg. EB897BJ,
intestata al sig. , resterà in uso alla sig.ra mentre lo CP_1 Pt_1
3 Scooter, immatricolato nell'anno 2009, Tg. DL38536, intestato alla sig.ra resterà in uso ad entrambe le parti in base all'occorrenza; Pt_1
8) L'Autovettura Audi A 1, immatricolata nell'anno 2018, Tg. FV511GC,
intestata al sig. , rimarrà in uso esclusivo al medesimo;
CP_1
9) I coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni rapporto di natura economico-patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro,
oltre quanto previsto nelle presenti condizioni;
10) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Piacenza perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 69,anno 1997, parte 2, serie A ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 4.9.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
13.12.1972 a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Soprani,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. , nato il Controparte_1 C.F._2
4.10.1965 a Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Soprani,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Piacenza in data 7.6.1997 in regime di separazione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 4.9.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1) i coniugi a vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi convengono che il sig. potrà rimanere, a titolo CP_1
gratuito, nella casa coniugale di cui è comproprietario unitamente alla sig.ra per un periodo di tempo massimo di 12 mesi a decorrere Pt_1
dalla sottoscrizione del presente ricorso, termine prorogabile su accordo delle parti per uguale o inferiore periodo di tempo. L'immobile, destinato esclusivamente ad uso abitativo, non potrà essere locato o dato in comodato, in tutto o in parte. L'occupante s'impegna a mantenere l'unità
2 abitativa e le relative pertinenze nello stato medesimo in cui è attualmente e si farà carico, in via esclusiva, delle spese relative alle utenze e di tutte le spese ordinarie afferenti l'abitazione e le relative pertinenze, mentre le spese straordinarie verrano ripartite come di legge fra entrambi i proprietari. L'occupante non potrà apportare alcuna modifica,
innovazione, miglioria o addizione ai locali, alla loro destinazione o agli impianti esistenti senza il consenso scritto dell'altro comproprietario. Il
sig. si occuperà del mantenimento e della cura dell'anziano CP_1
cane di famiglia. Alla sig.ra è consentito, previo preavviso, il Pt_1
libero accesso all'immobile durante la permanenza nello stesso del sig.
, il quale non potrà procedere alla sostituzione delle serrature;
CP_1
3) I mobili, le suppellettili e gli arredi presenti nella casa coniugale,
acquistati in comune, saranno suddivisi fra i coniugi al 50% fra di loro,
fatta salva la facoltà per ciascun coniuge di trattenere per sé uno o più
mobili o accessori di arredamento di proprietà comune versando all'altro coniuge il 50% del valore del bene che sarà stabilito dai coniugi stessi;
4) I coniugi rinunciano, reciprocamente, alla richiesta di alimenti e mantenimento in quanto economicamente autonomi ed indipendenti;
5) I coniugi nulla devono, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente;
6) I coniugi nulla devono, a titolo di spese straordinarie per la figlia
[...]
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Persona_1
7) L'Autovettura Honda Jazz, immatricolata nell'anno 2010, Tg. EB897BJ,
intestata al sig. , resterà in uso alla sig.ra mentre lo CP_1 Pt_1
3 Scooter, immatricolato nell'anno 2009, Tg. DL38536, intestato alla sig.ra resterà in uso ad entrambe le parti in base all'occorrenza; Pt_1
8) L'Autovettura Audi A 1, immatricolata nell'anno 2018, Tg. FV511GC,
intestata al sig. , rimarrà in uso esclusivo al medesimo;
CP_1
9) I coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni rapporto di natura economico-patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro,
oltre quanto previsto nelle presenti condizioni;
10) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Piacenza perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 69,anno 1997, parte 2, serie A ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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