Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dall'inizio del periodo di paga successivo al sessantesimo giorno della sua pubblicazione.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dall'inizio del periodo di paga successivo al sessantesimo giorno della sua pubblicazione.