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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/10/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter cpc, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1798/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
, (C.F.: ) rapp.ta e difesa dall'Avv. Aniello Parte_1 C.F._1
Matrone, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in p.l.r.p.t. rapp.to e difeso all'Avvocatura interna Silvio Garofalo CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.06.2023 parte ricorrente esponeva che con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022007277/DDL del 1.02.2023 gli ispettori sulla base delle indagini effettuate mediante riscontro di dati documentali ed acquisizione di dichiarazioni da parte di persone informate hanno proceduto al disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente per il periodo dal 1.01.2022 al 31.10.2022. L'accertamento in parola si concludeva, pertanto, con il disconoscimento della validità del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta ricorrente ed il contestuale invito alle competenti articolazioni dell' , affinchè le stesse procedessero, consequenzialmente, a verificare CP_1
l'avvenuto disconoscimento effettuato, ad annullare i flussi Uniemens trasmessi dalla scuola, alla redazione ed alla notifica dei provvedimenti di annullamento della contribuzione a tutti i soggetti interessati, al recupero delle prestazioni assistenziali eventualmente richieste dagli stessi. Concludeva chiedendo al Giudice adito: “accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, riconoscersi come reale ed effettivo il rapporto il periodo di lavoro dal 01.01.2022 al 31.10.2022, prestato dalla ricorrente alle dipendenze della Training & Job Coop.; ordinare, consequenzialmente, all
[...]
resistente di procedere all'accredito dei contributi previdenziali in favore della CP_2 ricorrente per il periodo di lavoro dal 01.01.2022 al 31.10.2022, prestato alle dipendenze della Training & Job Coop;
condannare la parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
1 Con memoria difensiva si costituiva in giudizio l' , evidenziando che con il verbale di CP_1 accertamento redatto in data 1.02.2023 gli ispettori hanno accertato una serie di irregolarità in relazione all'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinato con il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, dopo aver esaminato e confrontato le denunce contributive inviate dalla società a mezzo Flussi Uniemens, il LUL, le comunicazioni obbligatorie , il registro delle presenze, CP_3 nonché le dichiarazioni rese dai lavoratori trovati sulla sede di lavoro al momento della verifica ispettiva. In sintesi, l'ispezione ha consentito di accertare che: 1) il personale amministrativo risulta assunto per poche ore settimanali;
2) non vi era un sistema organizzativo definito, non vi era alcuna correlazione tra la presenza del personale all'interno della struttura scolastica e le necessità organizzative della struttura stessa;
3) sono stati forniti elenchi dei dipendenti per gli anni 2021-2022 e 2022-2023 non contemplanti molti lavoratori pure indicati tra i dipendenti;
4) è stato riscontrato un elevatissimo numero di personale amministrativo che si sarebbe alternato senza alcun elemento di coordinazione e senza alcun sistema di rilevazione certa della presenza;
5) i lavoratori ascoltati non sono stati in grado di descrivere le mansioni svolte o da svolgere, limitandosi ad indicare compiti generici;
6) nessuno ha saputo riferire con certezza i nominativi degli altri colleghi. Tutto ciò ha portato a considerare la non genuinità dei rapporti di lavoro. La causa istruita con l'escussione dei testi, all'odierna udienza è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione delle note d'udienza. Il ricorso è fondato. In via preliminare, per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio, si rileva che ai sensi dell'art 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda., dunque nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti CP_1 costitutivi della pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto ispettivo (Cass. sent. n. CP_2
14965/2012), ed il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800/2014). Ma a fronte dell'annullamento di rapporti di lavoro subordinato quale presupposto per la costituzione di una posizione previdenziale e assicurativa, nell'esercizio del potere di autotutela dell' , spetta all'interessato dimostrare CP_1
l'esistenza del rapporto subordinato. È stato infatti osservato che "In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche CP_ amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione" (cfr. Cass. ord. n. 809/2021). Inoltre, va rilevato che il verbale ispettivo ha valenza di mero indizio, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante
2 allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino Controparte_4 avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 06-09-2012, n. 14965; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 06-06-2008, n. 15073). Pertanto, le circostanze devono essere accertate personalmente dagli ispettori, e le dichiarazioni rese dai datori di lavoro e/o dai lavoratori durante l'attività ispettiva non sono dotate di valenza probatoria precostituita, ma possono formare oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice, che non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo, avendo la deposizione testimoniale prevalenza sulla dichiarazione stragiudiziale all'ispettore (cfr. Cass. n. 2275/2000). La Suprema Corte, riguardo alla natura confessoria delle dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti, ha precisato che la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'"animus confitendi", trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta” (Cass. civ. sez. Lav., sent. n. 17702/2015; sent. 7983/2016). Per quanto concerne la subordinazione gli indici sono ricondotti all'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui, alla continuità e durata del rapporto, alla modalità di erogazione del compenso, alla regolamentazione dell'orario di lavoro ed alla presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale. Il giudizio sugli indici deve essere realizzato attraverso una “valutazione globale dei medesimi”, che possono essere “assunti come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività” della sussistenza del lavoro subordinato (Cass. 25064/2022). CP_ Applicando i suesposti principi al caso di specie, si rileva che l' ha prodotto il verbale ispettivo con le dichiarazioni rese in fase ispettiva, e parte ricorrente ha fornito una prova rigorosa in merito allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato in ricorso. I testi escussi in corso di causa hanno rilasciato deposizioni tali da convincere dell'esistenza del rapporto di lavoro per cui è causa. All'udienza del 26.03.2025 veniva escusso il teste , il quale riferiva:“sono impiegato Testimone_1 amministrativo, direttore della segreteria, presso la Training & Job Coop. a r.l., istituto San Michele Arcangelo, dall'anno 2020... sono dipendente full-time; lavoro tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, occasionalmente anche di sabato, dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30 solitamente... conosco la sig.ra che ha lavorato presso la Training & Job dal dicembre 2021 alla fine del Parte_1
2022; sostenne direttamente con me il colloquio prima dell'assunzione; in base alle sue disponibilità concordammo con lei un'ipotesi di contratto part-time a 6 ore settimanali da svolgersi nella giornata del lunedì dalle 9.00 alle 15.00... la sig.ra , regolarmente inquadrata, cominciò a lavorare Pt_1 dal dicembre 2021, il lunedì mattina dalle 9,00 alle 15,00... la sig.ra si occupava della pulizia Pt_1 delle aule e dei laboratori secondo le direttive della segreteria che venivano impartite oralmente o attraverso scheda scritta...”. Analogamente, il teste, , escusso alla medesima udienza, esponeva: “Lavoro presso Testimone_2 l'Istituto paritario San Michele Arcangelo, gestito dalla Training & Job Coop. a r.l., dal marzo 2022; sono impiegata amministrativa... Conosco la sig.ra che era una collaboratrice Parte_1 scolastica presso lo stesso istituto in cui lavoravo io...Quando sono stata assunta, la sig.ra Pt_1
3 già lavorava presso l'istituto ed ha lavorato sicuramente almeno per parte dell'anno scolastico successivo;
credo fino all'ottobre 2022... Ricordo che la sig.ra lavorava di lunedì... di Pt_1 mattina dalle 8.00 alle 14.00 generalmente... si occupava della pulizia delle aule e dei laboratori quando questi erano stati usati nella giornata del venerdì... Le mansioni svolte dalla ricorrente erano sempre le stesse;
solo quando erano previste attività straordinarie, la stessa prendeva direttive dalla direzione, nella persona del Direttore, o dal direttore della segreteria, Persona_1 [...]
..”. Tes_1
I testimoni hanno confermato, quindi, la sussistenza del rapporto di lavoro. Spese compensate, stante la particolare connotazione della vicenda idonea ad incidere sulla conoscibilità a priori delle rispettive ragioni giuridiche. Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
La dott.ssa Monica d'Agostino, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta la sussistenza del rapporto di lavoro dal 01.01.2022 al 31.10.2022, prestato dalla ricorrente alle dipendenze della Training & Job Coop.;
2. Ordinare all' il riconoscimento dei contributi previdenziali in favore della ricorrente per CP_1 il periodo di lavoro dal 01.01.2022 al 31.10.2022, prestato alle dipendenze della Training & Job Coop;
3. Compensa le spese.
Avellino, lì 22.10.2025
Giudice del Lavoro Monica d'Agostino
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Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter cpc, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1798/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
, (C.F.: ) rapp.ta e difesa dall'Avv. Aniello Parte_1 C.F._1
Matrone, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in p.l.r.p.t. rapp.to e difeso all'Avvocatura interna Silvio Garofalo CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.06.2023 parte ricorrente esponeva che con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022007277/DDL del 1.02.2023 gli ispettori sulla base delle indagini effettuate mediante riscontro di dati documentali ed acquisizione di dichiarazioni da parte di persone informate hanno proceduto al disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente per il periodo dal 1.01.2022 al 31.10.2022. L'accertamento in parola si concludeva, pertanto, con il disconoscimento della validità del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta ricorrente ed il contestuale invito alle competenti articolazioni dell' , affinchè le stesse procedessero, consequenzialmente, a verificare CP_1
l'avvenuto disconoscimento effettuato, ad annullare i flussi Uniemens trasmessi dalla scuola, alla redazione ed alla notifica dei provvedimenti di annullamento della contribuzione a tutti i soggetti interessati, al recupero delle prestazioni assistenziali eventualmente richieste dagli stessi. Concludeva chiedendo al Giudice adito: “accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, riconoscersi come reale ed effettivo il rapporto il periodo di lavoro dal 01.01.2022 al 31.10.2022, prestato dalla ricorrente alle dipendenze della Training & Job Coop.; ordinare, consequenzialmente, all
[...]
resistente di procedere all'accredito dei contributi previdenziali in favore della CP_2 ricorrente per il periodo di lavoro dal 01.01.2022 al 31.10.2022, prestato alle dipendenze della Training & Job Coop;
condannare la parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
1 Con memoria difensiva si costituiva in giudizio l' , evidenziando che con il verbale di CP_1 accertamento redatto in data 1.02.2023 gli ispettori hanno accertato una serie di irregolarità in relazione all'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinato con il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, dopo aver esaminato e confrontato le denunce contributive inviate dalla società a mezzo Flussi Uniemens, il LUL, le comunicazioni obbligatorie , il registro delle presenze, CP_3 nonché le dichiarazioni rese dai lavoratori trovati sulla sede di lavoro al momento della verifica ispettiva. In sintesi, l'ispezione ha consentito di accertare che: 1) il personale amministrativo risulta assunto per poche ore settimanali;
2) non vi era un sistema organizzativo definito, non vi era alcuna correlazione tra la presenza del personale all'interno della struttura scolastica e le necessità organizzative della struttura stessa;
3) sono stati forniti elenchi dei dipendenti per gli anni 2021-2022 e 2022-2023 non contemplanti molti lavoratori pure indicati tra i dipendenti;
4) è stato riscontrato un elevatissimo numero di personale amministrativo che si sarebbe alternato senza alcun elemento di coordinazione e senza alcun sistema di rilevazione certa della presenza;
5) i lavoratori ascoltati non sono stati in grado di descrivere le mansioni svolte o da svolgere, limitandosi ad indicare compiti generici;
6) nessuno ha saputo riferire con certezza i nominativi degli altri colleghi. Tutto ciò ha portato a considerare la non genuinità dei rapporti di lavoro. La causa istruita con l'escussione dei testi, all'odierna udienza è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione delle note d'udienza. Il ricorso è fondato. In via preliminare, per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio, si rileva che ai sensi dell'art 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda., dunque nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti CP_1 costitutivi della pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto ispettivo (Cass. sent. n. CP_2
14965/2012), ed il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800/2014). Ma a fronte dell'annullamento di rapporti di lavoro subordinato quale presupposto per la costituzione di una posizione previdenziale e assicurativa, nell'esercizio del potere di autotutela dell' , spetta all'interessato dimostrare CP_1
l'esistenza del rapporto subordinato. È stato infatti osservato che "In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche CP_ amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione" (cfr. Cass. ord. n. 809/2021). Inoltre, va rilevato che il verbale ispettivo ha valenza di mero indizio, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante
2 allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino Controparte_4 avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 06-09-2012, n. 14965; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 06-06-2008, n. 15073). Pertanto, le circostanze devono essere accertate personalmente dagli ispettori, e le dichiarazioni rese dai datori di lavoro e/o dai lavoratori durante l'attività ispettiva non sono dotate di valenza probatoria precostituita, ma possono formare oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice, che non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo, avendo la deposizione testimoniale prevalenza sulla dichiarazione stragiudiziale all'ispettore (cfr. Cass. n. 2275/2000). La Suprema Corte, riguardo alla natura confessoria delle dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti, ha precisato che la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'"animus confitendi", trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta” (Cass. civ. sez. Lav., sent. n. 17702/2015; sent. 7983/2016). Per quanto concerne la subordinazione gli indici sono ricondotti all'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui, alla continuità e durata del rapporto, alla modalità di erogazione del compenso, alla regolamentazione dell'orario di lavoro ed alla presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale. Il giudizio sugli indici deve essere realizzato attraverso una “valutazione globale dei medesimi”, che possono essere “assunti come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività” della sussistenza del lavoro subordinato (Cass. 25064/2022). CP_ Applicando i suesposti principi al caso di specie, si rileva che l' ha prodotto il verbale ispettivo con le dichiarazioni rese in fase ispettiva, e parte ricorrente ha fornito una prova rigorosa in merito allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato in ricorso. I testi escussi in corso di causa hanno rilasciato deposizioni tali da convincere dell'esistenza del rapporto di lavoro per cui è causa. All'udienza del 26.03.2025 veniva escusso il teste , il quale riferiva:“sono impiegato Testimone_1 amministrativo, direttore della segreteria, presso la Training & Job Coop. a r.l., istituto San Michele Arcangelo, dall'anno 2020... sono dipendente full-time; lavoro tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, occasionalmente anche di sabato, dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30 solitamente... conosco la sig.ra che ha lavorato presso la Training & Job dal dicembre 2021 alla fine del Parte_1
2022; sostenne direttamente con me il colloquio prima dell'assunzione; in base alle sue disponibilità concordammo con lei un'ipotesi di contratto part-time a 6 ore settimanali da svolgersi nella giornata del lunedì dalle 9.00 alle 15.00... la sig.ra , regolarmente inquadrata, cominciò a lavorare Pt_1 dal dicembre 2021, il lunedì mattina dalle 9,00 alle 15,00... la sig.ra si occupava della pulizia Pt_1 delle aule e dei laboratori secondo le direttive della segreteria che venivano impartite oralmente o attraverso scheda scritta...”. Analogamente, il teste, , escusso alla medesima udienza, esponeva: “Lavoro presso Testimone_2 l'Istituto paritario San Michele Arcangelo, gestito dalla Training & Job Coop. a r.l., dal marzo 2022; sono impiegata amministrativa... Conosco la sig.ra che era una collaboratrice Parte_1 scolastica presso lo stesso istituto in cui lavoravo io...Quando sono stata assunta, la sig.ra Pt_1
3 già lavorava presso l'istituto ed ha lavorato sicuramente almeno per parte dell'anno scolastico successivo;
credo fino all'ottobre 2022... Ricordo che la sig.ra lavorava di lunedì... di Pt_1 mattina dalle 8.00 alle 14.00 generalmente... si occupava della pulizia delle aule e dei laboratori quando questi erano stati usati nella giornata del venerdì... Le mansioni svolte dalla ricorrente erano sempre le stesse;
solo quando erano previste attività straordinarie, la stessa prendeva direttive dalla direzione, nella persona del Direttore, o dal direttore della segreteria, Persona_1 [...]
..”. Tes_1
I testimoni hanno confermato, quindi, la sussistenza del rapporto di lavoro. Spese compensate, stante la particolare connotazione della vicenda idonea ad incidere sulla conoscibilità a priori delle rispettive ragioni giuridiche. Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
La dott.ssa Monica d'Agostino, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta la sussistenza del rapporto di lavoro dal 01.01.2022 al 31.10.2022, prestato dalla ricorrente alle dipendenze della Training & Job Coop.;
2. Ordinare all' il riconoscimento dei contributi previdenziali in favore della ricorrente per CP_1 il periodo di lavoro dal 01.01.2022 al 31.10.2022, prestato alle dipendenze della Training & Job Coop;
3. Compensa le spese.
Avellino, lì 22.10.2025
Giudice del Lavoro Monica d'Agostino
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