CASS
Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2024, n. 19137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19137 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBINTA VADIM nato il [...] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore avv.to Laura Asti che ha chiesto l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 3 ottobre 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Modena datata 15-4-2022 che aveva condannato AR IM alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di concorso in rapina aggravata. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Laura Asti, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. per avere la corte di appello erroneamente ritenuto sussistente la partecipazione dell'imputato al delitto di rapina aggravata, violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. per avere ritenuto accertata la partecipazione dell'imputato Penale Sent. Sez. 2 Num. 19137 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 27/03/2024 ai fatti oltre ogni ragionevole dubbio, in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti;
vizio di. motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per avere il giudice di appello ritenuto la partecipazione in ragione della sola presenza del DNA ricavato dal sangue dell'imputato, rinvenuto su una busta priva di qualsivoglia elemento identificativo, per avere ritenuto la traccia recentissima, per avere omesso di ricostruire la presenza di altre tracce ematiche perse dal rapinatore entrato per prima nel luogo di consumazione dei fatti e per la mancata valorizzazione degli elementi favorevoli riferibili all'imputato, costituiti dalla valutazione delle celle telefoniche la notte dei fatti;
- difetto di motivazione in ordine alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili in sede di controllo di legittimità e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al motivo con il quale si deduce violazione della regola dettata dall'art. 533 cod.proc.pen. per l'affermazione di responsabilità, va sottolineato come, secondo l'orientamento di legittimità, la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017 Rv. 270108 - 01). Esclusa, quindi, la violazione di legge nella regola denunciata, in assenza di illogicità manifeste nella sentenza impugnata, va poi ricordato come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito, con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità, e con le quali si è sottolineata la ricollegabilità dell'imputato al fatto di reato in forza del rinvenimento del DNA dello stesso in una busta bianca che risultava essere stata sottratta unitamente alla cassaforte, rinvenuta proprio in prossimità del luogo di consumazione ove la stessa cassaforte risultava essere stata divelta per sottrarne il contenuto. A fronte di tali pregnanti elementi il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha 2 Roma, 27 marzo 2024 IL CONSIGLIE EST. Ign litttiht) LA PRESIDENTE Gi VA VE consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni avendo evidenziato un diretto elementi di collegamento tra l'imputato e le attività poste in essere per impossessarsi del contenuto della cassaforte poco prima sottratta. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 1.1 Generica appare poi la doglianza riferita alle celle telefoniche posto che il ricorso non indica presso quali luoghi differenti ed incompatibili con quello di esecuzione della rapina sarebbe stata accertata la presenza dell'imputato la notte dei fatti. Peraltro, sul punto, la sentenza di primo grado, che costituisce in caso di doppia conforme un unico apparato argomentativo con quella di appello, sottolineava proprio la neutralità del dato (vedi pagina 7 sentenza tribunale), non emergendo che risultasse provata la presenza dell'imputato in altre e differenti aree stante anche l'uso da parte del medesimo di diverse utenze. 2. Quanto al secondo motivo la negazione delle attenuanti generiche è collegata a plurimi argomenti in fatto esposti senza alcuna illogicità dal giudice di merito, mentre, la determinazione della pena rientrando nella discrezionalità del merito non è censurabile nel giudizio di legittimità se non in presenza di determinazioni assolutamente illogiche che, nel caso di specie, non ricorrono. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore avv.to Laura Asti che ha chiesto l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 3 ottobre 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Modena datata 15-4-2022 che aveva condannato AR IM alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di concorso in rapina aggravata. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Laura Asti, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. per avere la corte di appello erroneamente ritenuto sussistente la partecipazione dell'imputato al delitto di rapina aggravata, violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. per avere ritenuto accertata la partecipazione dell'imputato Penale Sent. Sez. 2 Num. 19137 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 27/03/2024 ai fatti oltre ogni ragionevole dubbio, in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti;
vizio di. motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per avere il giudice di appello ritenuto la partecipazione in ragione della sola presenza del DNA ricavato dal sangue dell'imputato, rinvenuto su una busta priva di qualsivoglia elemento identificativo, per avere ritenuto la traccia recentissima, per avere omesso di ricostruire la presenza di altre tracce ematiche perse dal rapinatore entrato per prima nel luogo di consumazione dei fatti e per la mancata valorizzazione degli elementi favorevoli riferibili all'imputato, costituiti dalla valutazione delle celle telefoniche la notte dei fatti;
- difetto di motivazione in ordine alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili in sede di controllo di legittimità e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al motivo con il quale si deduce violazione della regola dettata dall'art. 533 cod.proc.pen. per l'affermazione di responsabilità, va sottolineato come, secondo l'orientamento di legittimità, la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017 Rv. 270108 - 01). Esclusa, quindi, la violazione di legge nella regola denunciata, in assenza di illogicità manifeste nella sentenza impugnata, va poi ricordato come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito, con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità, e con le quali si è sottolineata la ricollegabilità dell'imputato al fatto di reato in forza del rinvenimento del DNA dello stesso in una busta bianca che risultava essere stata sottratta unitamente alla cassaforte, rinvenuta proprio in prossimità del luogo di consumazione ove la stessa cassaforte risultava essere stata divelta per sottrarne il contenuto. A fronte di tali pregnanti elementi il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha 2 Roma, 27 marzo 2024 IL CONSIGLIE EST. Ign litttiht) LA PRESIDENTE Gi VA VE consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni avendo evidenziato un diretto elementi di collegamento tra l'imputato e le attività poste in essere per impossessarsi del contenuto della cassaforte poco prima sottratta. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 1.1 Generica appare poi la doglianza riferita alle celle telefoniche posto che il ricorso non indica presso quali luoghi differenti ed incompatibili con quello di esecuzione della rapina sarebbe stata accertata la presenza dell'imputato la notte dei fatti. Peraltro, sul punto, la sentenza di primo grado, che costituisce in caso di doppia conforme un unico apparato argomentativo con quella di appello, sottolineava proprio la neutralità del dato (vedi pagina 7 sentenza tribunale), non emergendo che risultasse provata la presenza dell'imputato in altre e differenti aree stante anche l'uso da parte del medesimo di diverse utenze. 2. Quanto al secondo motivo la negazione delle attenuanti generiche è collegata a plurimi argomenti in fatto esposti senza alcuna illogicità dal giudice di merito, mentre, la determinazione della pena rientrando nella discrezionalità del merito non è censurabile nel giudizio di legittimità se non in presenza di determinazioni assolutamente illogiche che, nel caso di specie, non ricorrono. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.