Art. 2.
Per l'esecuzione delle opere previste dal predetto progetto, ora variato ed incluso nel piano regolatore generale del porto di Genova-Voltri 29 aprile 1964, approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici 31 maggio 1965, si applicheranno le disposizioni del testo unico delle leggi sul consorzio autonomo del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 , e successive modificazioni.
Per l'esecuzione delle opere previste dal predetto progetto, ora variato ed incluso nel piano regolatore generale del porto di Genova-Voltri 29 aprile 1964, approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici 31 maggio 1965, si applicheranno le disposizioni del testo unico delle leggi sul consorzio autonomo del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 , e successive modificazioni.