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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 02/02/2026, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1579/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4198/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra - Viale Della Democrazia 80011 Acerra NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1737 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1122/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclusioni rassegnate. Resistente: come da conclusioni rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 propone ricorso, illustrato da memoria, avverso l'avviso di accertamento Tari 2015, indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione e decadenza;
nonché per vizio motivazionale.
Nelle proprie controdeduzioni il Comune di Acerra contesta tutto quanto adverso dedotto e chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
La causa è trattenuta in decisione in data 22.01.2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In applicazione del principio della ragione più liquida (Cass., 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., Sez. U, 8 maggio
2014, n. 9936), deve esaminarsi in via preliminare il primo motivo, relativo all'eccepita prescrizione la cui fondatezza assume natura assorbente rispetto alle altre censure.
Ed invero, al riguardo, non può tenersi conto della documentazione prodotta dall'ente comunale per dimostrare l'intervenuta notifica dell'avviso di pagamento n. 346333, asseritamente notificato dal Comune in data 23.1.2021, considerato che non risulta alcuna attestazione di conformità depositata in giudizio. Come
è noto, l'art. 25-bis del D.L.gs n. 546 del 1992, prevede, infatti, che "il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale".
Ritiene questa Corte che con l'introduzione di questa norma, l'intento del legislatore sia stato quello di rafforzare, con un'ulteriore elemento di garanzia, la fedeltà della riproduzione informatica del documento cartaceo, sia pure ricorrendo alla grave previsione, in assenza dell'attestazione di conformità, della totale inutilizzabilità.
Tanto premesso, deve rilevarsi che l'intera produzione documentale dell'Ufficio è assolutamente priva dell'indefettibile attestazione di conformità, richiesta ratione temporis ed attuabile sia con l'apposizione su ciascun documento, sia unitariamente, purché il richiamo delle singole copie avvenga in termini precisi e specifici.
Ne consegue che le deduzioni atte a contrastare il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto interruttivo risultano prive di qualsiasi supporto probatorio e, pertanto, nel caso di specie è maturata la prescrizione della pretesa.
Il regolamento delle spese, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese, liquidate in euro 662, oltre agli accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, da distrarsi a favore del difensore della ricorrente, per anticipazione fattane.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4198/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra - Viale Della Democrazia 80011 Acerra NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1737 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1122/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclusioni rassegnate. Resistente: come da conclusioni rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 propone ricorso, illustrato da memoria, avverso l'avviso di accertamento Tari 2015, indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione e decadenza;
nonché per vizio motivazionale.
Nelle proprie controdeduzioni il Comune di Acerra contesta tutto quanto adverso dedotto e chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
La causa è trattenuta in decisione in data 22.01.2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In applicazione del principio della ragione più liquida (Cass., 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., Sez. U, 8 maggio
2014, n. 9936), deve esaminarsi in via preliminare il primo motivo, relativo all'eccepita prescrizione la cui fondatezza assume natura assorbente rispetto alle altre censure.
Ed invero, al riguardo, non può tenersi conto della documentazione prodotta dall'ente comunale per dimostrare l'intervenuta notifica dell'avviso di pagamento n. 346333, asseritamente notificato dal Comune in data 23.1.2021, considerato che non risulta alcuna attestazione di conformità depositata in giudizio. Come
è noto, l'art. 25-bis del D.L.gs n. 546 del 1992, prevede, infatti, che "il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale".
Ritiene questa Corte che con l'introduzione di questa norma, l'intento del legislatore sia stato quello di rafforzare, con un'ulteriore elemento di garanzia, la fedeltà della riproduzione informatica del documento cartaceo, sia pure ricorrendo alla grave previsione, in assenza dell'attestazione di conformità, della totale inutilizzabilità.
Tanto premesso, deve rilevarsi che l'intera produzione documentale dell'Ufficio è assolutamente priva dell'indefettibile attestazione di conformità, richiesta ratione temporis ed attuabile sia con l'apposizione su ciascun documento, sia unitariamente, purché il richiamo delle singole copie avvenga in termini precisi e specifici.
Ne consegue che le deduzioni atte a contrastare il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto interruttivo risultano prive di qualsiasi supporto probatorio e, pertanto, nel caso di specie è maturata la prescrizione della pretesa.
Il regolamento delle spese, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese, liquidate in euro 662, oltre agli accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, da distrarsi a favore del difensore della ricorrente, per anticipazione fattane.