Sentenza breve 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 13/04/2026, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02348/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01755/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1755 del 2026, proposto da BK SCHOOL S.r.l., con socio unico, in persona del legale rappresentante p.t. e INSTITUTE ACCOUNTING S.r.l.s., con socio unico, in persona del legale rappresentante p.t., entrambe rappresentate e difese dall’Avv. Luciano Pennacchio e dall’Avv. Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito ed Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
A) della Determinazione di cui alla nota AOOUSPNA 1634 del 28/1/26 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, con la quale è stato negato il riconoscimento della parità scolastica alla classe collaterale V^ sez. C) dell’Istituto Tecnico - sett. Economico - ind. Amministrazione, Finanza e Marketing, attivata per il corrente anno scolastico 2025/2026, (doc.1);
B) Tutti gli ulteriori altri atti preordinati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa ER ET FL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.- Con ricorso notificato il 10 marzo 2026 e depositato il successivo 18 marzo le società ricorrenti – rispettivamente titolare (ricorrente BK School s.r.l.) e cessionaria, dal 29 dicembre 2025, del ramo d’azienda dell’Istituto paritario “Giovanni Verga” di IN (ricorrente Institute Accounting S.r.l.s.) – deducevano che attese le numerose e sopravvenute richieste di iscrizione, non aggregabili in altre classi e provenienti, soprattutto, da studenti lavoratori, con nota del 30 settembre 2025 avevano comunicato alla Direzione Scolastica Regionale, Area Parità Scolastica, l’attivazione della classe collaterale V^ sez. C) dell’Istituto Tecnico - sett. Economico - ind. Amministrazione, Finanza e Marketing, ma che a tale comunicazione, senza preventivo contraddittorio procedimentale, la resistente aveva opposto, con la nota in epigrafe, un diniego di autorizzazione, richiamando quanto disposto dal comma 6 bis dell’art. 1 della l. n. 62/2000, introdotto dall’art. 5 del d.l. n. 45/2025, a mente del quale, “non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria”. Tanto premesso in fatto, le ricorrenti impugnavano quest’ultimo provvedimento, articolando, a sostegno, una serie di censure, con cui, in sintesi, lamentavano: 1) l’omesso inoltro del preavviso di diniego, in violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990; 2) la carenza istruttoria e motivazionale alla base dell’adottato diniego; 3) la tardività del provvedimento, “intervenuto quando era ormai maturato il silenzio-assenso a seguito della comunicazione di attivazione della ulteriore classe quinta collaterale, effettuata sin dal 30 settembre 2025”.
1.1. – Il 01 aprile 2026 parte ricorrente depositava documenti ed il 2 aprile 2026, l’Amministrazione resistente si costituiva con memoria di stile.
2. - Alla camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare, il ricorso, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ex art. 60 c.p.a., era trattenuto in decisione.
2.1. – Pacifico ed incontestato in atti il mancato inoltro alla società ricorrente del preavviso di diniego (nessuna menzione, infatti, si rinviene nel provvedimento impugnato, né l’Amministrazione, costituita con atto di mero stile, ha in proposito dedotto alcunché, neanche alla camera di consiglio a mezzo della Difesa Erariale), ritiene il Collegio che – assorbiti gli ulteriori profili di censura e fatte salve le successive determinazioni dell’autorità amministrativa –– il primo motivo di ricorso sia fondato e meriti accoglimento, avendo l’Amministrazione evidentemente violato le norme in materia di contraddittorio procedimentale e, più nello specifico, l’art. 10 bis della legge n. 241/1990, il quale, nei procedimenti ad istanza di parte, sancisce il dovere dell’Amministrazione di comunicare i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, prima della formale adozione del provvedimento di reiezione. Né può operare la sanatoria di cui all’art. 21 octies , comma 2, l. 241/1990 ponendo in effetti quest’ultima norma (nella nuova formulazione risultante dalla modifica normativa introdotta con la l. 11 settembre 2020, n. 120, ratione temporis applicabile), un limite alla sanabilità dei vizi derivanti dalla “violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti”, per i casi di esercizio di attività discrezionale ove sia stato omesso, come nel caso di specie, proprio il preavviso di rigetto, e non avendo comunque la resistente addotto, in giudizio, comunque, alcun elemento, in grado di dimostrare che il contenuto della determinazione non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (“Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10- bis ”; (cfr., ex multis , T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 02/02/2023, n. 752; T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., (ud. 10/02/2021) 09-03-2021, n. 2861).
2.1.1. - Conclusivamente, ritenuto il provvedimento irrimediabilmente viziato per violazione del combinato disposto degli artt. 10 bis e 21 octies comma 1 l. 241/1990 e, per l’effetto, fondato il primo motivo di censura, il ricorso – assorbiti gli altri profili e fatte salve le successive determinazioni dell’Amministrazione – va accolto.
2.2. - Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come in dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido, alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
PA NI, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
ER ET FL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER ET FL | PA NI |
IL SEGRETARIO