Ordinanza collegiale 26 novembre 2025
Ordinanza cautelare 24 dicembre 2025
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 28/04/2026, n. 7699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7699 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07699/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13839/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13839 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Norelli, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Ater – Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del comune di Roma, in persona del rappresentante legale p.t ., rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Bravi, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t ., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Camarda, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale emessa da Roma Capitale, Dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative, Direzione edilizia residenziale pubblica, Ufficio sanatorie, -OMISSIS-, notificata il 19.08.2025, avente ad oggetto il rigetto della domanda di assegnazione in regolarizzazione avanzata ai sensi dell'art. 22, commi 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 della l.r. 27 febbraio 2020 n. 1 "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione", relativa all’alloggio di proprietà Ater sito in Roma -OMISSIS-, liv. 1, matricola -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ater di Roma e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il cons. NN AR NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Con ricorso notificato il 15 ottobre 2025 (dep. 12/11) -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con il quale Roma Capitale ha rigettato l’istanza di regolarizzazione presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 22, commi 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 della l.r. 27 febbraio 2020 n. 1, sulla base della seguente motivazione: “l’occupazione è successiva alla data del 23/05/2014”.
Avverso il predetto diniego la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di censura:
1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 140 e 141 lett. a) della L.R. 01/2020; Ingiustizia manifesta per erronea ed inadeguata valutazione degli elementi di fatto”: in quanto in base all’autodenuncia inviata all’Ater la stessa ha dichiarato di risiedere nell’alloggio fin dal 12 giugno 2012, come confermato anche dal figlio della ricorrente “mediante raccomandata a.r., datata 30.01.2013, spedita in pari data e pervenuta in data 04.02.2013, dal verbale di accertamento di violazione n. 73150009631, consegnato brevi manu all’attuale esponente in data 18.11.2019, da una pattuglia del 2° Gruppo del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e dal contenuto delle controdeduzioni datate 11.12.2019, a firma dell’Avv. Gisella Pino, trasmesse all’A.T.E.R. di Roma via pec”, avendo rilasciato per finita locazione in data 12/6/2012 l’immobile locato in via -OMISSIS-
2) “Carenza di motivazione”: “non risultando sufficiente il generico riferimento al termine temporale, risultato superiore al limite normativo, senza alcuna puntuale indicazione del procedimento logico – giuridico seguito per giungere a tale responso”.
Il 14 novembre 2025 la ricorrente ha presentato istanza di rimessione in termini per errore scusabile consistito nell’avere notificato il ricorso ad un indirizzo pec di Roma Capitale diverso da quello destinato alla notifica degli atti giudiziari.
Il 17 novembre 2025 Ater si è costituita con atto di stile seguito, il 21 novembre, da una memoria con cui resiste nel merito delle doglianze rilevando, con particolare riferimento alla data dell’occupazione dell’immobile, che “la stessa non è mai stata presente nei censimenti anagrafici reddituali presentati ad ATER fino all’anno 2021, la residenza anagrafica nell’immobile è stata iscritta solo in data 15/03/2023 ed il verbale di accertamento della Polizia Locale è datato 18/11/2019”.
Con ordinanza n. 21188 del 25 novembre 2025 il Tribunale ha disposto, in accoglimento dell’istanza di rimessione in termini, la rinnovazione della notifica nei confronti di Roma Capitale.
In data 11 dicembre 2025 si è costituita Roma Capitale.
Con ordinanza n. 7390 del 24 dicembre 2025 il Tribunale ha fissato l’udienza di merito.
Con memoria, depositata il 4 marzo 2026, Roma Capitale ha argomentato per la legittimità del provvedimento, non essendo stato prodotto dalla ricorrente documento idoneo ad attestare la data di inizio dell’occupazione.
Alla pubblica udienza del 14 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
IT
Il ricorso è infondato.
L’art. 22, comma 141 l.r. 1/2020 prevede che: “(l)’assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 140 è subordinata: a) al protrarsi dell’occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento del provvedimento di assegnazione in regolarizzazione. La data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite censimento reddituale, certificazione anagrafica o verbale di accertamento della polizia locale in data anteriore al 23 maggio 2014”.
La giurisprudenza ha poi precisato che “laddove l’Amministrazione abbia acquisito una risultanza qualificata, come un certificato storico di residenza, detta risultanza prevale su quelle emergenti da dichiarazioni sostitutive. E ciò in quanto, da un lato, ‘la certificazione ha una efficacia probatoria superiore alla dichiarazione sostitutiva, dall’altro le risultanze anagrafiche circa il luogo di residenza emergenti da una certificazione hanno sì valore presuntivo, ma possono essere superate soltanto da una prova contraria desumibile da una fonte di convincimento munita di determinati requisiti, relativi alla provenienza ed al procedimento di costituzione, che ne garantiscano l’attendibilità (…)’ (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 28.03.2012, n. 2961; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II-ter, 14.05.2010, n. 11330)” (Tar Lazio, sez. V str., 7 dicembre 2023, n. 18375).
Dalle risultanze anagrafiche prodotte dall’Ater la ricorrente avrebbe trasferito la residenza nell’immobile di cui si tratta (via Svizzera n. 2) solo il 15 marzo 2023, non rientrando nei casi di possibile sanatoria ai sensi della legge regionale 1/2020.
Anche tenendo conto della data di inizio occupazione riportata nella sentenza del Tribunale civile, allegata dall’Ater, del 18 novembre 2019, non risulta osservato il termine previsto dalla legge regionale 1/2020.
La comunicazione spedita dalla ricorrente in data 8 ottobre 2019 con cui la stessa dichiara di abitare nell’alloggio da data anteriore al maggio 2014 non rientra tra gli atti mediante i quali può essere comprovata la data di inizio dell’occupazione.
Anche il verbale di accertamento di violazione redatto dal Corpo di Polizia locale e prodotto dalla ricorrente reca la data del 18 novembre 2019 e non è pertanto utile ad attestare un fatto risalente al 2014.
Neanche la dichiarazione del figlio della ricorrente, contenuta nella lettera priva di firma autografa, e recante la data del 30 gennaio 2013, rientra tra gli atti validi al fine di attestare la data di inizio dell’occupazione da parte della s-OMISSIS-, trattandosi di dichiarazione di fatto di un terzo ed in ogni caso di atto non ricompreso tra quelli che possono validamente attestare la data di inizio dell’occupazione ai fini della sanatoria.
Né la circostanza allegata dal figlio della ricorrente, ovvero la finita locazione presso altro alloggio della madre, costituisce elemento decisivo a fronte di una chiara previsione del testo di legge nella parte in cui richiede di documentare l’elemento di fatto esclusivamente con ben individuati atti.
Si osserva che (a differenza che nella normativa del 2020 qui applicata) nella l.r. 27/2006, contenente una precedente sanatoria delle occupazioni abusive, tra la documentazione idonea a comprovare la data di inizio di occupazione, vi era anche “[l’]autodenuncia dell’occupante in data anteriore al 20 novembre 2006”, modalità che il legislatore regionale del 2020 ha espressamente escluso ove ha disposto all’art. 22, co. 141, l.r. 1/2020 che “ la data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite censimento reddituale, certificazione anagrafica o verbale di accertamento della polizia locale in data anteriore al 23 maggio 2014 .”
Per quanto osservato il primo motivo va respinto, poiché infondato.
Infondato è altresì il motivo con cui la ricorrente deduce il difetto di motivazione.
Nel caso di specie la data di inizio dell’occupazione costituisce uno dei presupposti per l’applicazione della sanatoria di cui alla l.r. 1/2020 e le modalità con cui detta occupazione deve essere comprovata sono chiaramente indicate con il riferimento a “censimento reddituale, certificazione anagrafica o verbale di accertamento della polizia locale in data anteriore al 23 maggio 2014”.
Risulta pertanto sufficientemente motivato il rigetto con il riferimento alla occupazione da data successiva al 23 maggio 2014, in mancanza di atti idonei comprovanti una data di inizio dell’occupazione antecedente.
Per quanto osservato il ricorso deve essere respinto.
Le peculiarità del caso giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RT di EZ, Presidente
NN AR NG, Consigliere, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| NN AR NG | MA RT di EZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.