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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/12/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2201 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da nato a [...] il [...] e residente in [...]
Paola n.8 (CF (), rappresentato e difeso, congiuntamente disgiuntamente, comeC.F. 1 da procura in calce al ricorso, dagli Avvocati Eugenio Spadafora (C.F. C.F._2 ) e
C.F. AL CO (C.F. ), entrambi del Foro di Cosenza, con studio in
Cosenza alla via Pio La Torre n.30, ove elettivamente domicilia
Ricorrente
Nei confronti di
Controparte_1 in persona dell'Amministratore Unico legale rappresentante p.t., con sede legale a Catanzaro in via Milano n.28, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Mariano Marchese, C.F. del Foro di Cosenza ed elettivamente C.F._4
domiciliata nello studio del nominato difensore, sito a Cosenza in via delle Medaglie d'Oro n. 135.
Resistente
Avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento ex art. 441 bis c.p.c. Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatogli dalla convenuta società datrice di lavoro con provvedimento del 19.12.2024, deducendone, sotto più profili l'illegittimità e chiedendo, quindi, di condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 commi 4 e 7 della Legge 309/1970 con sede legale in Catanzaro alla via Controparte_1 nato a [...] il [...] Milano n.28 (CF P.IVA 1 ) alla reintegrazione di Parte_1
) nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria (CF C.F. 1 commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre contributi previdenziali e assistenziali;
In via subordinata disporre in favore di nato a [...] il [...] (CF ) ed a carico di C.F. 1 Parte_1
con sede legale in Catanzaro alla via Milano n.28 (CF P.IVA 1 ) Controparte_1
l'indennità sostitutiva di preavviso ex art. 2118 del Codice Civile pari a 75 giorni di retribuzione oltre rateo tredicesima e quattordicesima per la somma di euro 7.321,88 o per la diversa somma ritenuta dovuta dall'Ill.mo Giudice. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari".
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva al ricorso la società convenuta instando per il suo rigetto per infondatezza.
Tentata senza esito positivo una soluzione volta al bonario componimento della controversia, la causa ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti - è stata decisa mediante la presente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione di termine per note conclusive ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
Valga rilevare, anzitutto, che il ricorrente, alle dipendenze della società resistente dal 2.2.09 con profilo professionale di operatore di esercizio e mansioni di conducente/autista, è stato licenziato per superamento del c.d. periodo di comporto, avendo maturato n. 602 giorni di assenza per malattia nell'arco temporale 7.7.2021/18.12.2024, a fronte della previsione collettiva di un periodo di comporto
(per sommatoria) pari a 540 giorni che, secondo quanto indicato nella lettera di licenziamento del
19.12.2024, si era compiuto già alla data del 30.9.2024, tenuto conto di un arco temporale di 42 mesi
(1.260 giorni). Pertanto, con missiva del 19.12.2024, la società datoriale, odierna convenuta, ha intimato al ricorrente licenziamento per superamento del periodo di comporto, date le assenze per malattia (giorni 602) alla data del 18.12.2024, effettuate nell'arco temporale di 42 mesi.
Stante la causale del licenziamento, giova premettere che secondo l'insegnamento della SC (ex plurimis, Cass. n. 15747/2024), occorre muovere da una considerazione di ordine generale, rappresentata dal fatto che la ratio ispiratrice della disciplina dettata dall'art. 2110 c.c. in relazione alle ipotesi ivi contemplate fra le quali quella relativa alla malattia del prestatore di lavoro costituisce contemperamento degli interessi confliggenti del datore di lavoro (a mantenere alle proprie dipendenze solo chi lavora e produce) e del lavoratore a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento e l'occupazione (Cass. n. 5927 del 1996).
Al verificarsi dello stato di malattia, il datore di lavoro, quindi, pur in difetto della prestazione di controparte, non può, ex art. 2110, comma 2, c.c., recedere dal rapporto di lavoro se non decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, vale a dire collettive, dagli usi o secondo equità.
Presupposto dell'assetto di interessi delineato dalla disciplina ora richiamata è che l'assenza per malattia del prestatore di lavoro sia destinata in concreto ad incidere sulla funzionalità del sinallagma contrattuale;
solo nel caso di sussistenza e attualità dell'obbligo di rendere la prestazione a carico del lavoratore la situazione di malattia, quale causa di impossibilità a rendere la prestazione, con riflessi quindi pregiudizievoli per l'interesse datoriale, giustifica la facoltà di questi a recedere dal rapporto una volta decorso il periodo di tempo stabilito dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità.
Tanto premesso al fine di inquadrare la fattispecie per cui è causa, si osserva che la società convenuta, con atto del 19.12.2024, ha comunicato al ricorrente l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 20.12.2024, avuto riguardo alle assenze per malattia nel periodo 7.7.2021/18.12.2024 e, segnatamente, alle assenze per complessivi n. 602 giorni, evidenziando che il periodo di comporto (pari a 540 giorni, 18 mesi, nell'arco di 42 mesi) è stato già superato alla data del 30.9.2024.
Alla lettera di licenziamento è stato inoltre allegato, quale parte integrante, il prospetto analitico delle assenze per malattia, estratto dal portale dell'INPS, per un complessivo numero di assenze di 602 giorni, pari al numero di giorni indicati nel corpo dell'atto. Ciò posto, parte ricorrente assume anzitutto l'erroneo computo del periodo di comporto (540 giorni vale a dire 30 giorni per 18 mesi) sostenendo che il periodo debba essere computato secondo calendario comune e che, pertanto, il periodo è pari a giorni 547,50, non superato alla data del 30.9.2024.
La società convenuta, sul punto, richiama le norme collettive applicate e, segnatamente, le previsioni dell'accordo nazionale 19 settembre 2005, parte integrante del c.c.n.l. dei lavoratori autoferrotranvieri, sottoscritto con le OO.SS. dei lavoratori e l'associazione datoriale ASSTRA, le cui norme sono state esplicitate con Circolare ASSTRA n.388 del 20.10.2005 e recepite con disposizione aziendale
AMM/14231 del 29. 12.2005.
Assume la società che il conteggio del periodo massimo delle assenze dal servizio per malattia, entro cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto - ossia 18 mesi (540 gg) nell'arco temporale di
42 mesi (1260 giornate dall'ultimo giorno di malattia) è stato difatti correttamente effettuato da
-
Controparte_1 con riferimento alla menzionata disposizione, avendo il ricorrente effettuato
,
n.602 assenze per malattia dal 7.7.2021 al 18.12.2024, per come si evince dalla lista degli attestati di malattia estratta dal portale INPS (all.6), comprensiva dei certificati dal n.285080749 del 26.7.2021 al n.399074710 del 17.12.2024 avente prognosi sino al 18.12.2024. Nello specifico, emerge per tabulas come già alla data del 30.09.2024 il ricorrente avesse già superato, di n.62 giorni, i 540 giorni di malattia.
Tanto rilevato, occorre muovere dalla disamina dell'accordo nazionale del 19.9.2005 che, all'art. 1
comma 3, prevede che il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto secco pari a 18 mesi e che, parimenti, nel caso di più assenze per malattia in relazione a diversi eventi morbosi, il periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a 18 mesi, tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi.
Tali norme collettive sono state esplicate con Circolare ASSTRA n.388 del 20.10.2005 e recepite con disposizione aziendale AMM/14231 del 29.12.2005 e, con particolare riferimento al comporto, è espressamente chiarito che i 18 mesi di durata del comporto equivalgono a 540 giorni.
In ogni caso, anche considerando il comporto pari a 547,50 giorni (come da calendario comune) per come preteso da parte ricorrente, lo stesso è stato comunque ampiamente superato avendo, nel resto, la società correttamente incluso le assenze indicate nell'allegato prospetto, con la sola eccezione di giorni
4 di cui si dirà nel prosieguo ma, in ogni caso, irrilevanti. Valga rilevare, infatti, che il periodo indicato nella lettera di licenziamento è 7.7.2021/18.12.2024 e, sotto tale profilo, le assenze maturate in tale arco temporale sono pari a 602 giorni e, quindi, superiori al comporto anche ove ritenuto di 547,50 giorni.
Invero, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il periodo di assenza per malattia considerato (per come espressamente indicato nella lettera di licenziamento) è quello tra il 7.7.2021 ed il 18.12.2024 – arco temporale di 42 mesi preso in considerazione- ; l'indicazione della data del 30.9.2024 non delimita, invero, il periodo considerato ma è solo per come evincibile in maniera chiara dalla piana lettura dell'atto di licenziamento -il momento in cui è stato superato il comporto ma la società ha indicato in 602 giorni il numero delle assenze considerate computabili e computate.
E tali assenze sono state correttamente computate siccome è consolidato l'orientamento della SC secondo cui ai fini del calcolo del comporto, si deve tener conto anche dei giorni non lavorativi cadenti nel periodo di assenza per malattia, dovendosi presumere la continuità dell'episodio morboso (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 222711991; 13816/2000; 20458/2004; 21385/2004; 29317/2008).
Invero, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, le giornate festive sono ben computabili, posto che, nella determinazione del periodo di comporto - sia esso "secco" o "per sommatoria" e previsto a mesi oppure a giorni - deve tenersi conto anche dei giorni non lavorativi (festivi) o non "lavorati" che cadano nel periodo di assenza per malattia, dovendosi presumere la continuità dell'episodio morboso, a meno che non sia fornita prova contraria da parte del lavoratore (Cass. 8 agosto 1983, n. 5296; Cass. 19 ottobre 2004, n. 20458; Cass. 24 settembre 2014, n. 20106).
Nel caso di specie, tutti i giorni festivi sono "interclusi”, ossia intervallati da una festività o da un fine settimana, e pertanto nell'arco temporale di un episodio morboso unitario (cfr. Cass. n. 27980/2023).
D'altro canto, non si pone qui un problema di specificazione dei singoli giorni di assenza, anche sulla base del novellato art. 2 della legge n. 604 del 1966, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, nel comporto cd. per sommatoria (plurime e frammentate assenze), a differenza che nel comporto cd. "secco" (unico ininterrotto periodo di malattia), ove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore (Cass. 27 febbraio 2019, n. 5752).
Invero, quale parte integrante dell'atto di licenziamento, la società ha allegato un prospetto analitico delle giornate di assenza di malattia nel periodo considerato per un totale di giorni 602 (nell'arco dei 42 mesi a ritroso dall'ultimo episodio morboso) - dal 26.7.2021 al 18.12.2024. Tale allegato indica i periodi di malattia come da certificati medici e appare del tutto infondato l'assunto attoreo secondo cui non si può considerare assenza per malattia l'assenza dal servizio ove il certificato medico sia stato inviato tardivamente, trattandosi al più di assenza ingiustificata;
invero, la società ha correttamente valutato e considerato tutte le giornate di assenza dal servizio per malattia certificate dalla documentazione in atti, irrilevante essendo ai fini pretesi da parte ricorrente che,
-
invero, invoca principi inconferenti siccome riferiti al licenziamento per giusta causa per assenza ingiustificata il momento di invio del certificato telematico.
-
Né è parimenti fondata la doglianza attorea che contesta il computo, nei giorni di assenza per malattia, dei 4 giorni tra il 12 e 15 marzo 2023 durante i quali ha fatto accesso al pronto soccorso in conseguenza di un incidente stradale.
Orbene, in disparte dal fatto che – anche se dalle 602 giornate di assenza per malattia si scomputassero
4 giorni in questione (per complessivi 598 giorni) il comporto sarebbe comunque stato superato, con sostanziale irrilevanza di tale doglianza (priva cioè di alcun risultato utile per parte ricorrente), in ogni caso, premesso che è in atti certificato di malattia telematico dal 12.3.2024 al 21.3.2024, per giorni 10, indicato nel prospetto delle assenze per malattia allegato alla lettera di licenziamento, parte ricorrente risulta aver effettuato il giorno 12.3.2024 un accesso al pronto soccorso con dimissioni nella stessa giornata.
Stante quanto sopra, è del tutto inconferente il richiamo da parte attrice a Cass. n. 15845/2024 che, invero, si è pronunciata sull'interpretazione dell'art. 70 del c.c.n.l. Controparte_2 nella parte in cui, alla lett. a), esclude dal computo ai fini del comporto "le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital", dovendosi stabilire se nella previsione contrattuale possano considerarsi comprese, come ha sostenuto la Corte d'appello, anche le assenze dal lavoro nei giorni in cui il lavoratore si è recato al pronto soccorso. Ma, osserva il giudice, che l'esclusione dal computo del comporto dei giorni di accesso al pronto soccorso è discesa, nel caso affrontato dalla SC, dalla previsione di norma di CCNL diverso che, invero, prevede espressamente l'esclusione dal comporto delle giornate di ricovero in ospedale, ritenendo la Corte, in via interpretativa, l'inclusione anche dei giorni di accesso al pronto
Soccorso.
Nel caso di specie, non è invocata alcuna norma collettiva applicata al rapporto di lavoro di analogo tenore e, pertanto, in disparte dal fatto che è documentato l'accesso al PS in una giornata (che anche ove non computata non comporterebbe alcuna utilità ai fini attorei), le giornate di malattia in questione sono state correttamente computate, stante in linea di principio, l'ampia e generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 cod. civ., comprensiva anche di infortuni extra lavorativi che sono pertanto normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro previsto nel citato art. 2110 c.c., in assenza di previsioni specifiche della contrattazione collettive che escludono, come nel caso ben diverso invocato, la computabilità dei giorni di ricovero.
Sia pure senza conseguenze favorevoli a parte attrice, si rivela fondata soltanto la doglianza relativa al computo per due volte delle giornate (4) di assenza dal 1.11. al 4.11.2023 in conseguenza dell'erroneo invio da parte del medico di base di due certificati medici di malattia per le stesse giornate.
Invero, per come evincibile dal prospetto delle assenze, è stato erroneamente riportata per due volte l'assenza predetta (con computo per due volte di 4 giornate di assenza).
Pertanto, in considerazione di quanto sopra, le giornate di assenza per malattia correttamente computabili sono 598 (dovendosi escludere le 4 giornate dal 1.11.2023 al 4.11.2023 computate per due volte); tale rilievo, tuttavia, per come anticipato, non determina alcuna conseguenza nei termini auspicati da parte attrice, siccome il periodo di comporto (540 giorni) risulta in ogni caso ampiamente superato nell'arco di tempo dal 7.7.2021 al 18.12.2024. Ad analoghe conclusioni si perverrebbe anche considerando, come pretende parte attrice, il periodo di comporto pari a giorni 547,50 posto che le assenze computabili (giorni 598) sono comunque superiori, tali da comportarne il superamento.
Ulteriormente, parte attrice lamenta l'illegittimità del licenziamento per mancanza di tempestività, evidenziando che pur dopo il superamento del periodo di comporto egli ha ripreso a lavorare (come da buste paga di ottobre e novembre 2024) e tale ripresa del servizio implica la rinuncia del datore di lavoro ad esercitare il suo potere di recesso.
Valga anzitutto rilevare che dopo la data del 30.9.2024 (che la società ha indicato quale momento di superamento del periodo di comporto) a ben vedere, in realtà, vi è stata una ripresa del servizio alternata a assenze per malattia;
in particolare, il ricorrente è stato assente per malattia dal 6 al
12.10.2024 per 7 giorni, dal 19 al 20.10.2024 per ulteriori due giorni, per altri giorni dal 28 al
31.10.2024 e nel mese di novembre 2024 dal 1.11 al 7 per sette giorni, di nuovo nella giornata del 9, poi assente per tre giorni (11-13) e per dieci giorni dal 14.11. al 23.11.2024; anche nel mese di dicembre, alla ripresa del lavoro si sono alternate assenze per malattia dal 4 al 7 (4 giorni), dall'11 al 14
(per altri 4 giorni) e ancora dal 12 al 14 dal 15 al 18 dicembre (4 giorni). La ripresa del servizio, quindi, è stata discontinua, alternandosi giorni di presenza e giorni di assenza per malattia fino al 18.12.2024 (ultimo giorno considerato nella missiva di licenziamento quale periodo rilevante).
Occorre, quindi, richiamare la giurisprudenza di legittimità che ha ben chiarito in che modo la tempestività del recesso refluisca sulla sua legittimità nel caso in cui lo stesso sia intimato in relazione all'avvenuto superamento del periodo di comporto (cfr., da ultimo, Cass. n. 18960/2020).
E' stato condivisibilmente evidenziato infatti che in questo caso il requisito della tempestività non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma costituisce oggetto di una valutazione di congruità, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata, che il giudice di merito deve operare caso per caso, con riferimento all'intero contesto delle circostanze significative.
Sarà il lavoratore invece a dover provare che l'intervallo temporale tra il superamento del periodo di comporto e la comunicazione di recesso ha superato i limiti di adeguatezza e ragionevolezza, sì da far ritenere la sussistenza di una volontà tacita del datore di lavoro di rinunciare alla facoltà di recedere dal rapporto.
A differenza del licenziamento disciplinare, che postula l'immediatezza del recesso a garanzia della pienezza del diritto di difesa all'incolpato, del licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con quello del datore di lavoro a disporre di un ragionevole "spatium deliberandi", in cui valutare convenientemente la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di sostenibilità delle sue assenze in rapporto agli interessi aziendali.
In tale caso, il giudizio sulla tempestività del recesso non può conseguire alla rigida applicazione di criteri cronologici prestabiliti, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice deve compiere caso per caso, apprezzando ogni circostanza al riguardo significativa (cfr. Cass. 12/10/2018 n. 25535 e anche Cass. 28/03/2011 n. 7037).
Invero, mentre nel licenziamento disciplinare vi è l'esigenza della immediatezza del recesso, volta a garantire la pienezza del diritto di difesa all'incolpato, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con un ragionevole "spatium deliberandi" che va riconosciuto al datore di lavoro perchè egli possa valutare convenientemente nel complesso la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di compatibilità della sua presenza in rapporto agli interessi aziendali;
ne consegue che in questo caso la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice di merito deve fare caso per caso, con riferimento all'intero contesto delle circostanze significative. (Nella specie, la S.C. - n. 7037/201
1 - ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto il decorso del termine di circa dieci mesi dal superamento del periodo di comporto non ostativo al recesso del datore di lavoro, avvenuto quando la morbilità del lavoratore era divenuta tale da rendere quest'ultimo non più utilmente e convenientemente reinseribile nell'apparato produttivo).
Nel caso in esame, il tempo trascorso tra il formale compimento del periodo di comporto e il licenziamento (due mesi e mezzo) duranti i quali, peraltro, il lavoratore ha ripreso il servizio in maniera intermittente, alternando alle giornate di lavoro assenze per malattia, in assenza di ulteriori elementi, non può dirsi significativo di una volontà tacita, per fatti concludenti, di rinunciare alla facoltà di recedere dal rapporto, siccome era piuttosto finalizzato a verificare in concreto l'esistenza di margini residui di persistente utilizzabilità della prestazione con un equilibrato bilanciamento dei concorrenti interessi delle parti (del lavoratore a conservare la posizione lavorativa e del datore di lavoro a ricevere una prestazione utile).
Assume, invero, il ricorrente che il suo rientro in servizio nel mese di ottobre 2024, al compimento del periodo di comporto in data 30.9.2024, renderebbe illegittimo il licenziamento, intimato soltanto in data 19.12.2024, siccome tale lasso di tempo intercorso implicherebbe la rinuncia tacita della società a recedere dal rapporto di lavoro;
in ogni caso, il licenziamento sarebbe tardivo avuto riguardo al periodo di due mesi e mezzo intercorso tra il compimento del comporto e il recesso.
Orbene, premesso che si tratta di un periodo di tempo comunque limitato (due mesi e mezzo) durante il quale, peraltro, per come già sopra evidenziato, il ricorrente ha ripreso il servizio in maniera non continuativa, avendo comunque riportato molte assenze per malattia, si osserva che non venendo in rilievo le esigenze di tempestività che sussistono nel licenziamento disciplinare, posto che l'immediatezza del recesso è strettamente funzionale alla garanzia della pienezza del diritto di difesa del lavoratore incolpato, nel caso di specie, invece, in cui è stato intimato licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con un ragionevole "spatium deliberandi" che va riconosciuto al datore di lavoro perché egli possa valutare convenientemente nel complesso la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di compatibilità della presenza in azienda del lavoratore in rapporto agli interessi aziendali;
ne consegue che in quest'ultima evenienza, la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice di merito deve fare caso per caso, con riferimento all'intero contesto delle circostanze significative.
Nella concreta fattispecie, dopo il superamento del comporto in data 30.9.2024, il ricorrente ha alternato giorni di lavoro e giorni di assenza per malattia fino al recesso in data 19.12.2024; tale lasso di tempo non può ritenersi eccessivamente lungo ed, anzi, il suo decorso senza l'intimazione del licenziamento appare ampiamente giustificato, occorrendo considerare anche (data la complessità della struttura aziendale) il tempo necessario per calcolare i singoli periodi di malattia computabili (avendo il ricorrente alternato durante tutto il lungo periodo giorni di lavoro e giorni di assenza), sommarli tra loro, decidere poi se procedere o meno al licenziamento, valutando se nonostante il periodo di comporto fosse già maturato - residuasse una prognosi di compatibilità della presenza in azienda del lavoratore in rapporto agli interessi aziendali.
per come visto Peraltro, il ricorrente riprendeva il servizio per qualche giorno, per poi di nuovo assentarsi e così alternando giorni di lavoro e giorni di assenza e che, quindi, in siffatto contesto,
l'atteggiamento prudente sino ad allora manifestato dal datore di lavoro (ossia la decisione di attendere
- prima del recesso il decorso di un ulteriore periodo di malattia alternato a qualche giorno di
-
- lavoro- al fine di accertare definitivamente l'irrecuperabilità del ricorrente nell'organizzazione aziendale) appare giustificato, poiché il lavoratore era ritornato in servizio e, dunque, poteva legittimamente prospettarsi una prognosi favorevole di compatibilità della presenza in azienda del lavoratore, benché di frequente assente per malattia.
Ciò non significa che l'azienda, accettando la prestazione lavorativa (resa, per come detto, in maniera discontinua, alternata a giorni di malattia) abbia rinunciato ad avvalersi – di lì a due mesi e mezzo della facoltà di recesso ma solo che, apparendo cessato il periodo di malattia con la ripresa del servizio, si decideva di sospendere il giudizio aspettando i successivi sviluppi della vicenda, al fine di verificare se la situazione potesse ritenersi normalizzata;
che, tuttavia, avendo ripreso il servizio per poi, tuttavia, ricadere in malattia, fino all'ultimo episodio morboso del dicembre 2024, l'azienda datoriale intimava il licenziamento dopo due mesi e mezzo, tempo che non può considerarsi eccessivamente lungo, posto che, dopo la ripresa del servizio, iniziava un nuovo periodo di malattia la cui durata non era predeterminata, sicché si imponeva un ulteriore periodo di riflessione sull'evoluzione della situazione al fine di verificare la capacità di recupero, da parte del ricorrente, delle condizioni fisiche.
Da tale complesso di avvenimenti se ne ricava la conseguenza che allorquando, in data 19.12.2024, la società datoriale ha deciso di recedere dal rapporto di lavoro, la morbilità del ricorrente, evidentemente, era divenuta tale da renderlo non più utilmente e convenientemente reinseribile nell'apparato produttivo anche in considerazione che alla data del 18.12.2024 i giorni di assenza discontinua ammontavano a
602 giorni a fronte di un periodo di comporto di 540.
Eccepisce, inoltre, parte ricorrente la nullità ovvero l'illegittimità del recesso in ragione in ragione della mancata concessione del periodo di aspettativa successivo alla eventuale scadenza del periodo di comporto, prevista dall'art. 1 punto 6 dell'accordo del 15 novembre 2005 a tenore del quale "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 12 luglio 1988, n. 270, si Intendono derogate come segue le disposizioni di cui ai commi 4 e 11 dell'articolo 24 dell'All. A) del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148: decorsi i 18 mesi durante i quali è corrisposto il trattamento economico di malattia, perdurando lo stato di patologia, è concessa, con deliberazione del Direttore, l'aspettativa senza retribuzione per una durata massima di sei mesi;
superato il periodo di comporto e scaduto il suddetto periodo di aspettativa, si può procedere all'esonero definitivo dal servizio."
Secondo la prospettazione attorea, Ad una lettura di quanto pattuito in sede di contrattazione collettiva, alla fine del periodo di comporto doveva essere attivato il periodo di aspettativa per 6 mesi, propedeutico rispetto poi alla eventuale risoluzione del rapporto lavorativo, che solo allora poteva essere imposta. Le ulteriori successive assenze andavano dunque tramute in aspettativa.
L'assunto è palesemente infondato sol che si osservi che la previsione collettiva prevede la facoltà del lavoratore di richiedere l'aspettativa non retribuita all'esito del periodo di comporto ma, per come pacifico, nessuna richiesta in tal senso è stata presentata dal ricorrente.
Invero, la norma collettiva prevede espressamente che, esaurito il periodo di comporto e di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore può chiedere l'aspettativa non retribuita per 6 mesi ma, nel caso di specie, il ricorrente non ha presentato alcuna istanza.
In assenza di iniziativa e richiesta da parte del lavoratore, pertanto, non è sostenibile che la società avrebbe dovuto “considerarlo in aspettativa", trattandosi di istituto attivabile solo su istanza del lavoratore interessato. Né, tanto meno, è sostenibile una sorta di "aspettativa” d'ufficio, disposta cioè dal datore di lavoro, in luogo delle assenze per malattia successive al superamento del comporto, in quanto, comunque, il mutamento del titolo dell'assenza postula, come nel caso analogo delle ferie, la richiesta del lavoratore, non presentata nel caso in esame dal lavoratore che ha continuato a inviare i certificati di malattia senza chiedere né aspettativa né in ipotesi ferie. In assenza di tali istanze, il lavoratore non può
- -
fondatamente pretendere, ex post, una conversione delle cause delle assenze dal lavoro che postula una richiesta di modificazione del titolo (arg. Corte Cost. n. 616/1987, rich. Da Cass. n. 9831/2025).
La SC afferma peraltro che, in assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro non ha neppure l'onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettere al lavoratore di esercitare eventualmente la facoltà di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa, come previsto dal contratto collettivo stesso (cfr., in tal senso Cass. nr. 3351/1996, nr. 5091/1998). Né il datore di lavoro, in mancanza di un obbligo contrattuale in tal senso, era tenuto a comunicare al lavoratore l'approssimarsi del compimento del comporto ovvero ad indicare strumenti alternativi all'assenza per malattia. Nel licenziamento per superamento del periodo di comporto, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), la risoluzione del rapporto costituisce la conseguenza di un caso di impossibilità parziale sopravvenuta dell'adempimento, in cui il dato dell'assenza dal lavoro per infermità ha una valenza puramente oggettiva. Non rileva, pertanto, la mancata conoscenza da parte del lavoratore del limite cd. esterno del comporto e della durata complessiva delle malattie e, ove come nella specie non risulti esistente un obbligo contrattuale in tal senso, non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto la mancata comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto, in quanto tale comunicazione servirebbe in realtà a consentire al dipendente di porre in essere iniziative, quali richieste di ferie o di aspettativa, sostanzialmente elusive dell'accertamento della sua inidoneità ad adempiere l'obbligazione
(cfr. Cass. 17/08/2018 n. 20761 e Cass. 28/06/2006 n. 14891).
Ritenuta, per i motivi sopra esposti, la legittimità del licenziamento, deve essere esaminata la domanda in via subordinata avente ad oggetto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Tale domanda è fondata, osservandosi che in base all'art. 7 del CCNL di settore in atti, al termine del periodo il datore di lavoro puòdi comporto, procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto al successivo art. 13, ultimo comm a; la norma prevede anche che
Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso.
L'art. 13, nel disciplinare i termini di preavviso in base all'anzianità di servizio e all'inquadramento, all'ultimo comma prevede che in caso di mancato preavviso compete la relativa indennità sostitutiva, conformemente alle previsioni dell'art. 2118 c.c.
Nel caso di specie, parte ricorrente rivendica indennità sostitutiva per 75 giorni di mancato preavviso, posta l'anzianità di servizio (superiore ai 10 anni) e l'inquadramento funzionale (area professionale III cui appartiene l'operatore di esercizio secondo il CCNL di settore), quantificandola in euro 7.321,88, somma non contestata dalla società che si è limitata ad affermare che a tale titolo nulla è dovuto, senza alcuna specifica posizione difensiva sulle norme collettive invocate in ricorso. Sul punto, si rammenta che Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della
specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre
la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile (Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011).
Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento debeatur" (Cass. Sez. L - genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum
Sentenza n. 29236 del 06/12/2017). Pertanto, essendosi parte convenuta limitata a negare la spettanza del preavviso siccome, superato il periodo di comporto, sussiste il diritto di recesso ad nutum, senza contestazione dei conteggi;
rilevato che in base alle su indicate norme collettive, al compimento del periodo di comporto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento con la corresponsione dell'indennità sostituiva del preavviso non concesso e che la somma indicata in ricorso - conforme alle previsioni collettive in punto di giorni di
- non risulta preavviso tenuto conto dell'anzianità di servizio e dell'inquadramento professionale contestata, in accoglimento della domanda in via subordinata, parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 7.321,88, oltre accessori.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda principale e, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata, condanna
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, della somma di euro 7.321,88, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2201 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da nato a [...] il [...] e residente in [...]
Paola n.8 (CF (), rappresentato e difeso, congiuntamente disgiuntamente, comeC.F. 1 da procura in calce al ricorso, dagli Avvocati Eugenio Spadafora (C.F. C.F._2 ) e
C.F. AL CO (C.F. ), entrambi del Foro di Cosenza, con studio in
Cosenza alla via Pio La Torre n.30, ove elettivamente domicilia
Ricorrente
Nei confronti di
Controparte_1 in persona dell'Amministratore Unico legale rappresentante p.t., con sede legale a Catanzaro in via Milano n.28, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Mariano Marchese, C.F. del Foro di Cosenza ed elettivamente C.F._4
domiciliata nello studio del nominato difensore, sito a Cosenza in via delle Medaglie d'Oro n. 135.
Resistente
Avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento ex art. 441 bis c.p.c. Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatogli dalla convenuta società datrice di lavoro con provvedimento del 19.12.2024, deducendone, sotto più profili l'illegittimità e chiedendo, quindi, di condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 commi 4 e 7 della Legge 309/1970 con sede legale in Catanzaro alla via Controparte_1 nato a [...] il [...] Milano n.28 (CF P.IVA 1 ) alla reintegrazione di Parte_1
) nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria (CF C.F. 1 commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre contributi previdenziali e assistenziali;
In via subordinata disporre in favore di nato a [...] il [...] (CF ) ed a carico di C.F. 1 Parte_1
con sede legale in Catanzaro alla via Milano n.28 (CF P.IVA 1 ) Controparte_1
l'indennità sostitutiva di preavviso ex art. 2118 del Codice Civile pari a 75 giorni di retribuzione oltre rateo tredicesima e quattordicesima per la somma di euro 7.321,88 o per la diversa somma ritenuta dovuta dall'Ill.mo Giudice. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari".
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva al ricorso la società convenuta instando per il suo rigetto per infondatezza.
Tentata senza esito positivo una soluzione volta al bonario componimento della controversia, la causa ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti - è stata decisa mediante la presente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione di termine per note conclusive ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
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Valga rilevare, anzitutto, che il ricorrente, alle dipendenze della società resistente dal 2.2.09 con profilo professionale di operatore di esercizio e mansioni di conducente/autista, è stato licenziato per superamento del c.d. periodo di comporto, avendo maturato n. 602 giorni di assenza per malattia nell'arco temporale 7.7.2021/18.12.2024, a fronte della previsione collettiva di un periodo di comporto
(per sommatoria) pari a 540 giorni che, secondo quanto indicato nella lettera di licenziamento del
19.12.2024, si era compiuto già alla data del 30.9.2024, tenuto conto di un arco temporale di 42 mesi
(1.260 giorni). Pertanto, con missiva del 19.12.2024, la società datoriale, odierna convenuta, ha intimato al ricorrente licenziamento per superamento del periodo di comporto, date le assenze per malattia (giorni 602) alla data del 18.12.2024, effettuate nell'arco temporale di 42 mesi.
Stante la causale del licenziamento, giova premettere che secondo l'insegnamento della SC (ex plurimis, Cass. n. 15747/2024), occorre muovere da una considerazione di ordine generale, rappresentata dal fatto che la ratio ispiratrice della disciplina dettata dall'art. 2110 c.c. in relazione alle ipotesi ivi contemplate fra le quali quella relativa alla malattia del prestatore di lavoro costituisce contemperamento degli interessi confliggenti del datore di lavoro (a mantenere alle proprie dipendenze solo chi lavora e produce) e del lavoratore a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento e l'occupazione (Cass. n. 5927 del 1996).
Al verificarsi dello stato di malattia, il datore di lavoro, quindi, pur in difetto della prestazione di controparte, non può, ex art. 2110, comma 2, c.c., recedere dal rapporto di lavoro se non decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, vale a dire collettive, dagli usi o secondo equità.
Presupposto dell'assetto di interessi delineato dalla disciplina ora richiamata è che l'assenza per malattia del prestatore di lavoro sia destinata in concreto ad incidere sulla funzionalità del sinallagma contrattuale;
solo nel caso di sussistenza e attualità dell'obbligo di rendere la prestazione a carico del lavoratore la situazione di malattia, quale causa di impossibilità a rendere la prestazione, con riflessi quindi pregiudizievoli per l'interesse datoriale, giustifica la facoltà di questi a recedere dal rapporto una volta decorso il periodo di tempo stabilito dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità.
Tanto premesso al fine di inquadrare la fattispecie per cui è causa, si osserva che la società convenuta, con atto del 19.12.2024, ha comunicato al ricorrente l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 20.12.2024, avuto riguardo alle assenze per malattia nel periodo 7.7.2021/18.12.2024 e, segnatamente, alle assenze per complessivi n. 602 giorni, evidenziando che il periodo di comporto (pari a 540 giorni, 18 mesi, nell'arco di 42 mesi) è stato già superato alla data del 30.9.2024.
Alla lettera di licenziamento è stato inoltre allegato, quale parte integrante, il prospetto analitico delle assenze per malattia, estratto dal portale dell'INPS, per un complessivo numero di assenze di 602 giorni, pari al numero di giorni indicati nel corpo dell'atto. Ciò posto, parte ricorrente assume anzitutto l'erroneo computo del periodo di comporto (540 giorni vale a dire 30 giorni per 18 mesi) sostenendo che il periodo debba essere computato secondo calendario comune e che, pertanto, il periodo è pari a giorni 547,50, non superato alla data del 30.9.2024.
La società convenuta, sul punto, richiama le norme collettive applicate e, segnatamente, le previsioni dell'accordo nazionale 19 settembre 2005, parte integrante del c.c.n.l. dei lavoratori autoferrotranvieri, sottoscritto con le OO.SS. dei lavoratori e l'associazione datoriale ASSTRA, le cui norme sono state esplicitate con Circolare ASSTRA n.388 del 20.10.2005 e recepite con disposizione aziendale
AMM/14231 del 29. 12.2005.
Assume la società che il conteggio del periodo massimo delle assenze dal servizio per malattia, entro cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto - ossia 18 mesi (540 gg) nell'arco temporale di
42 mesi (1260 giornate dall'ultimo giorno di malattia) è stato difatti correttamente effettuato da
-
Controparte_1 con riferimento alla menzionata disposizione, avendo il ricorrente effettuato
,
n.602 assenze per malattia dal 7.7.2021 al 18.12.2024, per come si evince dalla lista degli attestati di malattia estratta dal portale INPS (all.6), comprensiva dei certificati dal n.285080749 del 26.7.2021 al n.399074710 del 17.12.2024 avente prognosi sino al 18.12.2024. Nello specifico, emerge per tabulas come già alla data del 30.09.2024 il ricorrente avesse già superato, di n.62 giorni, i 540 giorni di malattia.
Tanto rilevato, occorre muovere dalla disamina dell'accordo nazionale del 19.9.2005 che, all'art. 1
comma 3, prevede che il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto secco pari a 18 mesi e che, parimenti, nel caso di più assenze per malattia in relazione a diversi eventi morbosi, il periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a 18 mesi, tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi.
Tali norme collettive sono state esplicate con Circolare ASSTRA n.388 del 20.10.2005 e recepite con disposizione aziendale AMM/14231 del 29.12.2005 e, con particolare riferimento al comporto, è espressamente chiarito che i 18 mesi di durata del comporto equivalgono a 540 giorni.
In ogni caso, anche considerando il comporto pari a 547,50 giorni (come da calendario comune) per come preteso da parte ricorrente, lo stesso è stato comunque ampiamente superato avendo, nel resto, la società correttamente incluso le assenze indicate nell'allegato prospetto, con la sola eccezione di giorni
4 di cui si dirà nel prosieguo ma, in ogni caso, irrilevanti. Valga rilevare, infatti, che il periodo indicato nella lettera di licenziamento è 7.7.2021/18.12.2024 e, sotto tale profilo, le assenze maturate in tale arco temporale sono pari a 602 giorni e, quindi, superiori al comporto anche ove ritenuto di 547,50 giorni.
Invero, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il periodo di assenza per malattia considerato (per come espressamente indicato nella lettera di licenziamento) è quello tra il 7.7.2021 ed il 18.12.2024 – arco temporale di 42 mesi preso in considerazione- ; l'indicazione della data del 30.9.2024 non delimita, invero, il periodo considerato ma è solo per come evincibile in maniera chiara dalla piana lettura dell'atto di licenziamento -il momento in cui è stato superato il comporto ma la società ha indicato in 602 giorni il numero delle assenze considerate computabili e computate.
E tali assenze sono state correttamente computate siccome è consolidato l'orientamento della SC secondo cui ai fini del calcolo del comporto, si deve tener conto anche dei giorni non lavorativi cadenti nel periodo di assenza per malattia, dovendosi presumere la continuità dell'episodio morboso (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 222711991; 13816/2000; 20458/2004; 21385/2004; 29317/2008).
Invero, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, le giornate festive sono ben computabili, posto che, nella determinazione del periodo di comporto - sia esso "secco" o "per sommatoria" e previsto a mesi oppure a giorni - deve tenersi conto anche dei giorni non lavorativi (festivi) o non "lavorati" che cadano nel periodo di assenza per malattia, dovendosi presumere la continuità dell'episodio morboso, a meno che non sia fornita prova contraria da parte del lavoratore (Cass. 8 agosto 1983, n. 5296; Cass. 19 ottobre 2004, n. 20458; Cass. 24 settembre 2014, n. 20106).
Nel caso di specie, tutti i giorni festivi sono "interclusi”, ossia intervallati da una festività o da un fine settimana, e pertanto nell'arco temporale di un episodio morboso unitario (cfr. Cass. n. 27980/2023).
D'altro canto, non si pone qui un problema di specificazione dei singoli giorni di assenza, anche sulla base del novellato art. 2 della legge n. 604 del 1966, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, nel comporto cd. per sommatoria (plurime e frammentate assenze), a differenza che nel comporto cd. "secco" (unico ininterrotto periodo di malattia), ove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore (Cass. 27 febbraio 2019, n. 5752).
Invero, quale parte integrante dell'atto di licenziamento, la società ha allegato un prospetto analitico delle giornate di assenza di malattia nel periodo considerato per un totale di giorni 602 (nell'arco dei 42 mesi a ritroso dall'ultimo episodio morboso) - dal 26.7.2021 al 18.12.2024. Tale allegato indica i periodi di malattia come da certificati medici e appare del tutto infondato l'assunto attoreo secondo cui non si può considerare assenza per malattia l'assenza dal servizio ove il certificato medico sia stato inviato tardivamente, trattandosi al più di assenza ingiustificata;
invero, la società ha correttamente valutato e considerato tutte le giornate di assenza dal servizio per malattia certificate dalla documentazione in atti, irrilevante essendo ai fini pretesi da parte ricorrente che,
-
invero, invoca principi inconferenti siccome riferiti al licenziamento per giusta causa per assenza ingiustificata il momento di invio del certificato telematico.
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Né è parimenti fondata la doglianza attorea che contesta il computo, nei giorni di assenza per malattia, dei 4 giorni tra il 12 e 15 marzo 2023 durante i quali ha fatto accesso al pronto soccorso in conseguenza di un incidente stradale.
Orbene, in disparte dal fatto che – anche se dalle 602 giornate di assenza per malattia si scomputassero
4 giorni in questione (per complessivi 598 giorni) il comporto sarebbe comunque stato superato, con sostanziale irrilevanza di tale doglianza (priva cioè di alcun risultato utile per parte ricorrente), in ogni caso, premesso che è in atti certificato di malattia telematico dal 12.3.2024 al 21.3.2024, per giorni 10, indicato nel prospetto delle assenze per malattia allegato alla lettera di licenziamento, parte ricorrente risulta aver effettuato il giorno 12.3.2024 un accesso al pronto soccorso con dimissioni nella stessa giornata.
Stante quanto sopra, è del tutto inconferente il richiamo da parte attrice a Cass. n. 15845/2024 che, invero, si è pronunciata sull'interpretazione dell'art. 70 del c.c.n.l. Controparte_2 nella parte in cui, alla lett. a), esclude dal computo ai fini del comporto "le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital", dovendosi stabilire se nella previsione contrattuale possano considerarsi comprese, come ha sostenuto la Corte d'appello, anche le assenze dal lavoro nei giorni in cui il lavoratore si è recato al pronto soccorso. Ma, osserva il giudice, che l'esclusione dal computo del comporto dei giorni di accesso al pronto soccorso è discesa, nel caso affrontato dalla SC, dalla previsione di norma di CCNL diverso che, invero, prevede espressamente l'esclusione dal comporto delle giornate di ricovero in ospedale, ritenendo la Corte, in via interpretativa, l'inclusione anche dei giorni di accesso al pronto
Soccorso.
Nel caso di specie, non è invocata alcuna norma collettiva applicata al rapporto di lavoro di analogo tenore e, pertanto, in disparte dal fatto che è documentato l'accesso al PS in una giornata (che anche ove non computata non comporterebbe alcuna utilità ai fini attorei), le giornate di malattia in questione sono state correttamente computate, stante in linea di principio, l'ampia e generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 cod. civ., comprensiva anche di infortuni extra lavorativi che sono pertanto normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro previsto nel citato art. 2110 c.c., in assenza di previsioni specifiche della contrattazione collettive che escludono, come nel caso ben diverso invocato, la computabilità dei giorni di ricovero.
Sia pure senza conseguenze favorevoli a parte attrice, si rivela fondata soltanto la doglianza relativa al computo per due volte delle giornate (4) di assenza dal 1.11. al 4.11.2023 in conseguenza dell'erroneo invio da parte del medico di base di due certificati medici di malattia per le stesse giornate.
Invero, per come evincibile dal prospetto delle assenze, è stato erroneamente riportata per due volte l'assenza predetta (con computo per due volte di 4 giornate di assenza).
Pertanto, in considerazione di quanto sopra, le giornate di assenza per malattia correttamente computabili sono 598 (dovendosi escludere le 4 giornate dal 1.11.2023 al 4.11.2023 computate per due volte); tale rilievo, tuttavia, per come anticipato, non determina alcuna conseguenza nei termini auspicati da parte attrice, siccome il periodo di comporto (540 giorni) risulta in ogni caso ampiamente superato nell'arco di tempo dal 7.7.2021 al 18.12.2024. Ad analoghe conclusioni si perverrebbe anche considerando, come pretende parte attrice, il periodo di comporto pari a giorni 547,50 posto che le assenze computabili (giorni 598) sono comunque superiori, tali da comportarne il superamento.
Ulteriormente, parte attrice lamenta l'illegittimità del licenziamento per mancanza di tempestività, evidenziando che pur dopo il superamento del periodo di comporto egli ha ripreso a lavorare (come da buste paga di ottobre e novembre 2024) e tale ripresa del servizio implica la rinuncia del datore di lavoro ad esercitare il suo potere di recesso.
Valga anzitutto rilevare che dopo la data del 30.9.2024 (che la società ha indicato quale momento di superamento del periodo di comporto) a ben vedere, in realtà, vi è stata una ripresa del servizio alternata a assenze per malattia;
in particolare, il ricorrente è stato assente per malattia dal 6 al
12.10.2024 per 7 giorni, dal 19 al 20.10.2024 per ulteriori due giorni, per altri giorni dal 28 al
31.10.2024 e nel mese di novembre 2024 dal 1.11 al 7 per sette giorni, di nuovo nella giornata del 9, poi assente per tre giorni (11-13) e per dieci giorni dal 14.11. al 23.11.2024; anche nel mese di dicembre, alla ripresa del lavoro si sono alternate assenze per malattia dal 4 al 7 (4 giorni), dall'11 al 14
(per altri 4 giorni) e ancora dal 12 al 14 dal 15 al 18 dicembre (4 giorni). La ripresa del servizio, quindi, è stata discontinua, alternandosi giorni di presenza e giorni di assenza per malattia fino al 18.12.2024 (ultimo giorno considerato nella missiva di licenziamento quale periodo rilevante).
Occorre, quindi, richiamare la giurisprudenza di legittimità che ha ben chiarito in che modo la tempestività del recesso refluisca sulla sua legittimità nel caso in cui lo stesso sia intimato in relazione all'avvenuto superamento del periodo di comporto (cfr., da ultimo, Cass. n. 18960/2020).
E' stato condivisibilmente evidenziato infatti che in questo caso il requisito della tempestività non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma costituisce oggetto di una valutazione di congruità, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata, che il giudice di merito deve operare caso per caso, con riferimento all'intero contesto delle circostanze significative.
Sarà il lavoratore invece a dover provare che l'intervallo temporale tra il superamento del periodo di comporto e la comunicazione di recesso ha superato i limiti di adeguatezza e ragionevolezza, sì da far ritenere la sussistenza di una volontà tacita del datore di lavoro di rinunciare alla facoltà di recedere dal rapporto.
A differenza del licenziamento disciplinare, che postula l'immediatezza del recesso a garanzia della pienezza del diritto di difesa all'incolpato, del licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con quello del datore di lavoro a disporre di un ragionevole "spatium deliberandi", in cui valutare convenientemente la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di sostenibilità delle sue assenze in rapporto agli interessi aziendali.
In tale caso, il giudizio sulla tempestività del recesso non può conseguire alla rigida applicazione di criteri cronologici prestabiliti, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice deve compiere caso per caso, apprezzando ogni circostanza al riguardo significativa (cfr. Cass. 12/10/2018 n. 25535 e anche Cass. 28/03/2011 n. 7037).
Invero, mentre nel licenziamento disciplinare vi è l'esigenza della immediatezza del recesso, volta a garantire la pienezza del diritto di difesa all'incolpato, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con un ragionevole "spatium deliberandi" che va riconosciuto al datore di lavoro perchè egli possa valutare convenientemente nel complesso la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di compatibilità della sua presenza in rapporto agli interessi aziendali;
ne consegue che in questo caso la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice di merito deve fare caso per caso, con riferimento all'intero contesto delle circostanze significative. (Nella specie, la S.C. - n. 7037/201
1 - ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto il decorso del termine di circa dieci mesi dal superamento del periodo di comporto non ostativo al recesso del datore di lavoro, avvenuto quando la morbilità del lavoratore era divenuta tale da rendere quest'ultimo non più utilmente e convenientemente reinseribile nell'apparato produttivo).
Nel caso in esame, il tempo trascorso tra il formale compimento del periodo di comporto e il licenziamento (due mesi e mezzo) duranti i quali, peraltro, il lavoratore ha ripreso il servizio in maniera intermittente, alternando alle giornate di lavoro assenze per malattia, in assenza di ulteriori elementi, non può dirsi significativo di una volontà tacita, per fatti concludenti, di rinunciare alla facoltà di recedere dal rapporto, siccome era piuttosto finalizzato a verificare in concreto l'esistenza di margini residui di persistente utilizzabilità della prestazione con un equilibrato bilanciamento dei concorrenti interessi delle parti (del lavoratore a conservare la posizione lavorativa e del datore di lavoro a ricevere una prestazione utile).
Assume, invero, il ricorrente che il suo rientro in servizio nel mese di ottobre 2024, al compimento del periodo di comporto in data 30.9.2024, renderebbe illegittimo il licenziamento, intimato soltanto in data 19.12.2024, siccome tale lasso di tempo intercorso implicherebbe la rinuncia tacita della società a recedere dal rapporto di lavoro;
in ogni caso, il licenziamento sarebbe tardivo avuto riguardo al periodo di due mesi e mezzo intercorso tra il compimento del comporto e il recesso.
Orbene, premesso che si tratta di un periodo di tempo comunque limitato (due mesi e mezzo) durante il quale, peraltro, per come già sopra evidenziato, il ricorrente ha ripreso il servizio in maniera non continuativa, avendo comunque riportato molte assenze per malattia, si osserva che non venendo in rilievo le esigenze di tempestività che sussistono nel licenziamento disciplinare, posto che l'immediatezza del recesso è strettamente funzionale alla garanzia della pienezza del diritto di difesa del lavoratore incolpato, nel caso di specie, invece, in cui è stato intimato licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con un ragionevole "spatium deliberandi" che va riconosciuto al datore di lavoro perché egli possa valutare convenientemente nel complesso la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di compatibilità della presenza in azienda del lavoratore in rapporto agli interessi aziendali;
ne consegue che in quest'ultima evenienza, la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice di merito deve fare caso per caso, con riferimento all'intero contesto delle circostanze significative.
Nella concreta fattispecie, dopo il superamento del comporto in data 30.9.2024, il ricorrente ha alternato giorni di lavoro e giorni di assenza per malattia fino al recesso in data 19.12.2024; tale lasso di tempo non può ritenersi eccessivamente lungo ed, anzi, il suo decorso senza l'intimazione del licenziamento appare ampiamente giustificato, occorrendo considerare anche (data la complessità della struttura aziendale) il tempo necessario per calcolare i singoli periodi di malattia computabili (avendo il ricorrente alternato durante tutto il lungo periodo giorni di lavoro e giorni di assenza), sommarli tra loro, decidere poi se procedere o meno al licenziamento, valutando se nonostante il periodo di comporto fosse già maturato - residuasse una prognosi di compatibilità della presenza in azienda del lavoratore in rapporto agli interessi aziendali.
per come visto Peraltro, il ricorrente riprendeva il servizio per qualche giorno, per poi di nuovo assentarsi e così alternando giorni di lavoro e giorni di assenza e che, quindi, in siffatto contesto,
l'atteggiamento prudente sino ad allora manifestato dal datore di lavoro (ossia la decisione di attendere
- prima del recesso il decorso di un ulteriore periodo di malattia alternato a qualche giorno di
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- lavoro- al fine di accertare definitivamente l'irrecuperabilità del ricorrente nell'organizzazione aziendale) appare giustificato, poiché il lavoratore era ritornato in servizio e, dunque, poteva legittimamente prospettarsi una prognosi favorevole di compatibilità della presenza in azienda del lavoratore, benché di frequente assente per malattia.
Ciò non significa che l'azienda, accettando la prestazione lavorativa (resa, per come detto, in maniera discontinua, alternata a giorni di malattia) abbia rinunciato ad avvalersi – di lì a due mesi e mezzo della facoltà di recesso ma solo che, apparendo cessato il periodo di malattia con la ripresa del servizio, si decideva di sospendere il giudizio aspettando i successivi sviluppi della vicenda, al fine di verificare se la situazione potesse ritenersi normalizzata;
che, tuttavia, avendo ripreso il servizio per poi, tuttavia, ricadere in malattia, fino all'ultimo episodio morboso del dicembre 2024, l'azienda datoriale intimava il licenziamento dopo due mesi e mezzo, tempo che non può considerarsi eccessivamente lungo, posto che, dopo la ripresa del servizio, iniziava un nuovo periodo di malattia la cui durata non era predeterminata, sicché si imponeva un ulteriore periodo di riflessione sull'evoluzione della situazione al fine di verificare la capacità di recupero, da parte del ricorrente, delle condizioni fisiche.
Da tale complesso di avvenimenti se ne ricava la conseguenza che allorquando, in data 19.12.2024, la società datoriale ha deciso di recedere dal rapporto di lavoro, la morbilità del ricorrente, evidentemente, era divenuta tale da renderlo non più utilmente e convenientemente reinseribile nell'apparato produttivo anche in considerazione che alla data del 18.12.2024 i giorni di assenza discontinua ammontavano a
602 giorni a fronte di un periodo di comporto di 540.
Eccepisce, inoltre, parte ricorrente la nullità ovvero l'illegittimità del recesso in ragione in ragione della mancata concessione del periodo di aspettativa successivo alla eventuale scadenza del periodo di comporto, prevista dall'art. 1 punto 6 dell'accordo del 15 novembre 2005 a tenore del quale "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 12 luglio 1988, n. 270, si Intendono derogate come segue le disposizioni di cui ai commi 4 e 11 dell'articolo 24 dell'All. A) del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148: decorsi i 18 mesi durante i quali è corrisposto il trattamento economico di malattia, perdurando lo stato di patologia, è concessa, con deliberazione del Direttore, l'aspettativa senza retribuzione per una durata massima di sei mesi;
superato il periodo di comporto e scaduto il suddetto periodo di aspettativa, si può procedere all'esonero definitivo dal servizio."
Secondo la prospettazione attorea, Ad una lettura di quanto pattuito in sede di contrattazione collettiva, alla fine del periodo di comporto doveva essere attivato il periodo di aspettativa per 6 mesi, propedeutico rispetto poi alla eventuale risoluzione del rapporto lavorativo, che solo allora poteva essere imposta. Le ulteriori successive assenze andavano dunque tramute in aspettativa.
L'assunto è palesemente infondato sol che si osservi che la previsione collettiva prevede la facoltà del lavoratore di richiedere l'aspettativa non retribuita all'esito del periodo di comporto ma, per come pacifico, nessuna richiesta in tal senso è stata presentata dal ricorrente.
Invero, la norma collettiva prevede espressamente che, esaurito il periodo di comporto e di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore può chiedere l'aspettativa non retribuita per 6 mesi ma, nel caso di specie, il ricorrente non ha presentato alcuna istanza.
In assenza di iniziativa e richiesta da parte del lavoratore, pertanto, non è sostenibile che la società avrebbe dovuto “considerarlo in aspettativa", trattandosi di istituto attivabile solo su istanza del lavoratore interessato. Né, tanto meno, è sostenibile una sorta di "aspettativa” d'ufficio, disposta cioè dal datore di lavoro, in luogo delle assenze per malattia successive al superamento del comporto, in quanto, comunque, il mutamento del titolo dell'assenza postula, come nel caso analogo delle ferie, la richiesta del lavoratore, non presentata nel caso in esame dal lavoratore che ha continuato a inviare i certificati di malattia senza chiedere né aspettativa né in ipotesi ferie. In assenza di tali istanze, il lavoratore non può
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fondatamente pretendere, ex post, una conversione delle cause delle assenze dal lavoro che postula una richiesta di modificazione del titolo (arg. Corte Cost. n. 616/1987, rich. Da Cass. n. 9831/2025).
La SC afferma peraltro che, in assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro non ha neppure l'onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettere al lavoratore di esercitare eventualmente la facoltà di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa, come previsto dal contratto collettivo stesso (cfr., in tal senso Cass. nr. 3351/1996, nr. 5091/1998). Né il datore di lavoro, in mancanza di un obbligo contrattuale in tal senso, era tenuto a comunicare al lavoratore l'approssimarsi del compimento del comporto ovvero ad indicare strumenti alternativi all'assenza per malattia. Nel licenziamento per superamento del periodo di comporto, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), la risoluzione del rapporto costituisce la conseguenza di un caso di impossibilità parziale sopravvenuta dell'adempimento, in cui il dato dell'assenza dal lavoro per infermità ha una valenza puramente oggettiva. Non rileva, pertanto, la mancata conoscenza da parte del lavoratore del limite cd. esterno del comporto e della durata complessiva delle malattie e, ove come nella specie non risulti esistente un obbligo contrattuale in tal senso, non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto la mancata comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto, in quanto tale comunicazione servirebbe in realtà a consentire al dipendente di porre in essere iniziative, quali richieste di ferie o di aspettativa, sostanzialmente elusive dell'accertamento della sua inidoneità ad adempiere l'obbligazione
(cfr. Cass. 17/08/2018 n. 20761 e Cass. 28/06/2006 n. 14891).
Ritenuta, per i motivi sopra esposti, la legittimità del licenziamento, deve essere esaminata la domanda in via subordinata avente ad oggetto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Tale domanda è fondata, osservandosi che in base all'art. 7 del CCNL di settore in atti, al termine del periodo il datore di lavoro puòdi comporto, procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto al successivo art. 13, ultimo comm a; la norma prevede anche che
Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso.
L'art. 13, nel disciplinare i termini di preavviso in base all'anzianità di servizio e all'inquadramento, all'ultimo comma prevede che in caso di mancato preavviso compete la relativa indennità sostitutiva, conformemente alle previsioni dell'art. 2118 c.c.
Nel caso di specie, parte ricorrente rivendica indennità sostitutiva per 75 giorni di mancato preavviso, posta l'anzianità di servizio (superiore ai 10 anni) e l'inquadramento funzionale (area professionale III cui appartiene l'operatore di esercizio secondo il CCNL di settore), quantificandola in euro 7.321,88, somma non contestata dalla società che si è limitata ad affermare che a tale titolo nulla è dovuto, senza alcuna specifica posizione difensiva sulle norme collettive invocate in ricorso. Sul punto, si rammenta che Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della
specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre
la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile (Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011).
Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento debeatur" (Cass. Sez. L - genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum
Sentenza n. 29236 del 06/12/2017). Pertanto, essendosi parte convenuta limitata a negare la spettanza del preavviso siccome, superato il periodo di comporto, sussiste il diritto di recesso ad nutum, senza contestazione dei conteggi;
rilevato che in base alle su indicate norme collettive, al compimento del periodo di comporto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento con la corresponsione dell'indennità sostituiva del preavviso non concesso e che la somma indicata in ricorso - conforme alle previsioni collettive in punto di giorni di
- non risulta preavviso tenuto conto dell'anzianità di servizio e dell'inquadramento professionale contestata, in accoglimento della domanda in via subordinata, parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 7.321,88, oltre accessori.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda principale e, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata, condanna
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, della somma di euro 7.321,88, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti