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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IC ER, Presidente
LO PIETRO, AT
CORRERA MARIA ROSARIA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1870/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500001936000 IMPOSTE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3405/2025 depositato il
26/09/2025
Richieste delle parti: La parte ricorrente si riporta a quanto dedotto agli atti di causa e insiste per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1870/25
OGGETTO:Ricorso avverso il preavviso di Fermo amministrativo n. 06880202500001936000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ha ricevuto il preavviso di fermo amministrativo indicato in oggetto, relativo all'autovettura Marca_auto targata Targa_1 di sua proprietà , per il pagamento di somme inerenti una cartella emessa per debiti fiscali di vario titolo.
Avverso detto avviso di fermo amministrativo l'odierna parte ricorrente ha proposto ricorso deducendone l'illegittimità per essere la vettura stessa “strumentale e indispensabile per il trasporto di persona con disabilità grave ai sensi 2 dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992”, cioè al trasporto del figlio minore della ricorrente, portatore di handicap grave certificato ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/1992.
Deduce, inoltre, la ricorrente che l'autovettura viene utilizzata anche per il di lei marito ,invalido in percentuale pari al 60%.
Per tali ragioni, la parte ricorrente chiede al Giudice di “dichiarare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo illegittima, giuridicamente inesistente e/o nulla”,e di condannare la parte convenuta alle spese e ai compensi del processo.
In via cautelare, la parte ricorrente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione in considerazione delle dedotte condizioni di salute del figlio e del coniuge e del grave danno che ne deriverebbe per le stesse condizioni.
Si è costituita la convenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione contestando le argomentazioni e le pretese di controparte e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare,l'Ufficio ha contestato le deduzioni della parte ricorrente , che considera contraddittorie e, comunque, inconferenti.
Dopo il rigetto dell'istanza cautelare, all'udienza del 24 settembre 2025, la Corte ha sentito le parti e, quindi, ha deliberato in Camera di consiglio per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato, preliminarmente, che la parte ricorrente non contesta il mancato pagamento dei debiti di cui alla cartella che costituisce atto presupposto dell'odierno preavviso di fermo.
La parte ricorrente,invece, deduce la necessità di servirsi della vettura oggetto del fermo amministrativo per recarsi il trasporto del figlio e del coniuge ,entrambi affetti da disabilità ,sia pure in percentuale differente.
A tal fine, la parte ricorrente invoca l'esimente e il divieto di fermo di cui al combinato disposto dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 dell'art. 86 del D.P.R. 602/1973, e della Giurisprudenza che di questa norma ha sancito l'applicabilità anche al caso di “veicoli utilizzati in modo esclusivo o prevalente per il trasporto di soggetti con gravi disabilità”.
Osserva il Collegio che il ricorso appare gravemente lacunoso in relazione allo stretto legame funzionale tra la vettura oggetto di fermo e le dedotte necessità di trasporto.
In particolare, la parte ricorrente non deduce idonea documentazione in ordine alla presenza sul veicolo di speciali dispositivi prescritti per adattare il veicolo al trasporto di persone affette da problematiche fisico-motorie.
Del pari, va rilevato che la parte non ha dedotto alcunchè circa l'indispensabilità della vettura in questione per il soddisfacimento del fine indicato in ricorso.
In proposito, va rilevato che l'Agenzia convenuta ha dedotto -senza essere contraddetta- che la parte ricorrente ha la disponibilità di altre vetture analogamente utilizzabili per le finalità invocate in ricorso. La circostanza ,adeguatamente documentata, non è stata in alcun modo contestata dalla parte ricorrente e, quindi, deve essere considerata provata.
Le circostanze sopra illustrate portano ad escludere che il fermo in questione sia indefettibilmente e in assoluto idoneo a pregiudicare le esigenze in astratto invocate dalla parte ricorrente, per modo che vengono le garanzie e le esimenti poste dalle norme ultt. citt.
Consegue a ciò l'infondatezza delle doglianze mosse dalla parte ricorrente e il venir meno della fondatezza del ricorso.
Le considerazioni che precedono paiono sufficienti per il rigetto del ricorso.
Le conclusioni predette hanno portata assorbente ed esaustiva e rendono superflua, per il principio della ragione più liquida, ogni altra valutazione delle altre questioni di causa.
Ogni altra deduzione trova, quindi, assorbenza nella parte motiva esposta.
Le conclusioni che precedono, singolarmente e congiuntamente valutate, inducono la Corte a rigettare integralmente il ricorso e a confermare l'atto impugnato;
con l'accollo sulla parte soccombente delle spese di causa , liquidate in favore di parte convenuta come meglio indicato in dispositivo sulla base del valore della causa e tenuto conto della fase cautelare.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate a favore della resistente in complessive euro 400,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IC ER, Presidente
LO PIETRO, AT
CORRERA MARIA ROSARIA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1870/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500001936000 IMPOSTE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3405/2025 depositato il
26/09/2025
Richieste delle parti: La parte ricorrente si riporta a quanto dedotto agli atti di causa e insiste per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1870/25
OGGETTO:Ricorso avverso il preavviso di Fermo amministrativo n. 06880202500001936000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ha ricevuto il preavviso di fermo amministrativo indicato in oggetto, relativo all'autovettura Marca_auto targata Targa_1 di sua proprietà , per il pagamento di somme inerenti una cartella emessa per debiti fiscali di vario titolo.
Avverso detto avviso di fermo amministrativo l'odierna parte ricorrente ha proposto ricorso deducendone l'illegittimità per essere la vettura stessa “strumentale e indispensabile per il trasporto di persona con disabilità grave ai sensi 2 dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992”, cioè al trasporto del figlio minore della ricorrente, portatore di handicap grave certificato ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/1992.
Deduce, inoltre, la ricorrente che l'autovettura viene utilizzata anche per il di lei marito ,invalido in percentuale pari al 60%.
Per tali ragioni, la parte ricorrente chiede al Giudice di “dichiarare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo illegittima, giuridicamente inesistente e/o nulla”,e di condannare la parte convenuta alle spese e ai compensi del processo.
In via cautelare, la parte ricorrente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione in considerazione delle dedotte condizioni di salute del figlio e del coniuge e del grave danno che ne deriverebbe per le stesse condizioni.
Si è costituita la convenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione contestando le argomentazioni e le pretese di controparte e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare,l'Ufficio ha contestato le deduzioni della parte ricorrente , che considera contraddittorie e, comunque, inconferenti.
Dopo il rigetto dell'istanza cautelare, all'udienza del 24 settembre 2025, la Corte ha sentito le parti e, quindi, ha deliberato in Camera di consiglio per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato, preliminarmente, che la parte ricorrente non contesta il mancato pagamento dei debiti di cui alla cartella che costituisce atto presupposto dell'odierno preavviso di fermo.
La parte ricorrente,invece, deduce la necessità di servirsi della vettura oggetto del fermo amministrativo per recarsi il trasporto del figlio e del coniuge ,entrambi affetti da disabilità ,sia pure in percentuale differente.
A tal fine, la parte ricorrente invoca l'esimente e il divieto di fermo di cui al combinato disposto dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 dell'art. 86 del D.P.R. 602/1973, e della Giurisprudenza che di questa norma ha sancito l'applicabilità anche al caso di “veicoli utilizzati in modo esclusivo o prevalente per il trasporto di soggetti con gravi disabilità”.
Osserva il Collegio che il ricorso appare gravemente lacunoso in relazione allo stretto legame funzionale tra la vettura oggetto di fermo e le dedotte necessità di trasporto.
In particolare, la parte ricorrente non deduce idonea documentazione in ordine alla presenza sul veicolo di speciali dispositivi prescritti per adattare il veicolo al trasporto di persone affette da problematiche fisico-motorie.
Del pari, va rilevato che la parte non ha dedotto alcunchè circa l'indispensabilità della vettura in questione per il soddisfacimento del fine indicato in ricorso.
In proposito, va rilevato che l'Agenzia convenuta ha dedotto -senza essere contraddetta- che la parte ricorrente ha la disponibilità di altre vetture analogamente utilizzabili per le finalità invocate in ricorso. La circostanza ,adeguatamente documentata, non è stata in alcun modo contestata dalla parte ricorrente e, quindi, deve essere considerata provata.
Le circostanze sopra illustrate portano ad escludere che il fermo in questione sia indefettibilmente e in assoluto idoneo a pregiudicare le esigenze in astratto invocate dalla parte ricorrente, per modo che vengono le garanzie e le esimenti poste dalle norme ultt. citt.
Consegue a ciò l'infondatezza delle doglianze mosse dalla parte ricorrente e il venir meno della fondatezza del ricorso.
Le considerazioni che precedono paiono sufficienti per il rigetto del ricorso.
Le conclusioni predette hanno portata assorbente ed esaustiva e rendono superflua, per il principio della ragione più liquida, ogni altra valutazione delle altre questioni di causa.
Ogni altra deduzione trova, quindi, assorbenza nella parte motiva esposta.
Le conclusioni che precedono, singolarmente e congiuntamente valutate, inducono la Corte a rigettare integralmente il ricorso e a confermare l'atto impugnato;
con l'accollo sulla parte soccombente delle spese di causa , liquidate in favore di parte convenuta come meglio indicato in dispositivo sulla base del valore della causa e tenuto conto della fase cautelare.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate a favore della resistente in complessive euro 400,00 oltre accessori di legge.