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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14194 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 66820/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 66820 / 2020 promossa da:
in persona del l.r.p.t. sig. , con Parte_1 Parte_1
sede in Piano di Sorrento (NA) alla Via Gottola n. 69, P.IVA rappresentata e difesa P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in atti dal Prof. Avv. Ferdinando Pinto (C.F.
), dall'Avv. Rosa Persico ( ) e dall'Avv. Pierluigi C.F._1 CodiceFiscale_2
PA (C.F. ) e con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma alla C.F._3
Via di San Tommaso d'Aquino n. 116 presso lo studio dell'Avv. Carlo Milardi -
ATTRICE
CONTRO
con sede in Roma, via Flaminia n.160, c.f. Controparte_1
, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante P.IVA_2
pro-tempore, Notaio , rappresentata e difesa, in forza di procura in Persona_1
Pagina 1 atti, dall'avv. Onofrio Antonio Spinoso (Foro di Roma Elenco Speciale CP_1 CP_1
, c.f. ), elettivamente domiciliata presso la propria sede -
[...] C.F._4
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 novembre 2020, ha convenuto Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la per ivi sentir accogliere Controparte_1
le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale, rigettata ogni avversa richiesta e/o deduzione, in
accoglimento della domanda: a) In via preliminare:
1. Preso atto dei contratti di subappalto di cui
in premessa tra la e l'impresa avente ad oggetto il completo rifacimento Parte_2 Pt_1
dell'impiantistica elettrica, termica ed idraulica per un importo complessivo di euro 478.833,34
(quattrocentosettantottomilaottocentotrentatre,34) per lavori effettuati in Roma, in parte,
all'immobile di via Cavour e per la restante somma all'edificio di via Flaminia;
e accertata
l'esecuzione a regola d'arte di tali interventi - come attestato dalla documentazione agli atti non
contestata -, condannare la , in persona del l.r.p.t., al pagamento a Controparte_2
favore della parte attrice della somma complessiva euro 478.833,34
(quattrocentosettantottomilaottocentotrentatre,34) oltre interessi e rivalutazione come per legge. b)
In subordine:
2. Accertata la corretta esecuzione degli interventi oggetto del subappalto di cui
sopra, condannare la , in persona del l.r.p.t., a titolo di indebito Controparte_1
arricchimento a favore della ditta e, per effetto, di ristorarlo della minor somma tra Parte_1
il valore attributi agli immobili per effetto dell'attività posta in essere dalla ditta o di quanto Pt_1
da quest'ultima speso per l'approvvigionamento del materiale e la sua posa in opera per l'importo
complessivo di euro 478.833,34 (quattrocentosettantottomilaottocentotrentatre,34) e/o nella diversa
misura da accertarsi in corso di causa.
3. Con salvezza di spese e diritti di causa con attribuzione
ai procuratori antistatari.”. In seguito, con provvedimento del 2 febbraio 2021, il Giudice dott.ssa
ES MP ha differito ex art. 168 bis comma V c.p.c. al 29 settembre 2021 l'udienza per la trattazione e comparizione delle parti, precedentemente fissata in citazione per il 15 marzo
Pagina 2 2021. In data 8 settembre 2021 si è costituita tempestivamente la per Controparte_1
chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria
domanda, eccezione e deduzione respinta, eccepiti, come ampiamente spiegato in narrativa, la
prescrizione dei diritti avversari nonché il difetto di legittimazione della Controparte_1
, rigettare le domande avversarie perché inammissibili e infondate per tutte le ragioni e i
[...]
motivi esposti. Con vittoria dei compensi di lite.”. Successivamente il giudice dott.ssa Eleonora
Montesano, in sostituzione del giudice dott.ssa ES MP, concedeva con provvedimento del 18 gennaio 2022 i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c. con decorrenza dal
1° aprile 2022, rinviando la causa all'udienza del 29 novembre 2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori. In data 22 dicembre 2022, a seguito della sostituzione in data 5 settembre 2022 del
Giudice dott.ssa ES MP con il Giudice dott. Pietro Persico, la causa è stata rinviata all'udienza del 5 luglio 2023 per l'escussione dei testi. Successivamente il Giudice dott. Pietro
Persico, a scioglimento della riserva assunta in data 13 dicembre 2023, ha disposto che si facesse luogo a consulenza tecnica d'ufficio nominando, a tal fine, l'Architetto Persona_2
rinviando al 21 febbraio 2024 per il conferimento dell'incarico. Prestato il giuramento da parte del
CTU, la causa è stata rinviata per l'esame della relazione peritale e la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 febbraio 2025, udienza di cui è stata successivamente disposta con provvedimento del 3 febbraio 2025 la sostituzione con note di trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Con provvedimento del 6 aprile 2025 il giudice ha poi trattenuto la causa a sentenza assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'azione dell' attrice muove dal presupposto (esposto nell'atto di citazione Parte_1
introduttivo del presente giudizio) della sussistenza di un contratto di appalto tra CP_1
convenuta e la per la ristrutturazione di beni immobili siti in Roma
[...] Controparte_3
Pagina 3 alla Via Flaminia n. 133 e in Roma alla Via Cavour n. 305, sostenendo l'attrice di aver stipulato con la contratti di subappalto n. 2010-3888, n. 2010-3889, n. 2010-3192 per Controparte_3
l'asserito completo rifacimento di impiantistica elettrica, termica ed idraulica per un importo complessivo di € 423.000,00 per interventi da realizzare in Roma alla Via Cavour, nonché contratto di subappalto n. 2010-4676 per lavori di rifacimento impiantistica elettrica, termica ed idraulica per un importo di € 55.000,00 per interventi da realizzare in Roma alla Via Flaminia 133. La difesa attorea ha prospettato che la avrebbe transatto con la asserita Controparte_1 Controparte_3
sottoposta anche a procedura fallimentare, mentre la subappaltatrice l' nulla ha Parte_3
percepito dalla committente (invocandosi l'applicazione del principio stabilito Controparte_1
dall'art. 118 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2010) a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite dall'attrice in esecuzione dei contratti di subappalto. Nel rispondere ai quesiti posti dal giudice il
CTU incaricato Arch. , dopo aver esaminato la documentazione prodotta e dopo Persona_2
aver eseguito accurate indagini e verifiche, è giunto alle seguenti conclusioni: riguardo all'immobile di Via Flaminia n. 133, il CTU ha accertato che l'immobile era ed è di proprietà del
[...]
gestito da , e non della;
le Controparte_4 CP_5 Controparte_1
visure catastali e le risultanze della Conservatoria hanno confermato che nel periodo di interesse
(2010/2011) la titolarità non spettava all'ente convenuto, pertanto, nessun rapporto diretto di appalto o subappalto può essere imputato alla relativamente a tale immobile. Riguardo CP_1
all'immobile di Via Cavour n. 185, il CTU ha acquisito il fascicolo edilizio e ha rilevato la presentazione di una D.I.A. del 4 marzo 2010 con due varianti (luglio e settembre 2010); tali pratiche risultavano intestate a come committente e a Controparte_6 Controparte_3
come impresa esecutrice;
il consulente ha tuttavia chiarito che, al momento dell'avvio dei lavori, la proprietà dell'immobile era già della , subentrata nel maggio 2010 Controparte_1
dopo l'acquisto da e che, pertanto, la titolarità sostanziale dell'immobile, nel Controparte_6
periodo in cui i lavori venivano eseguiti, era in capo alla Nonostante ciò, il CTU ha rilevato CP_1
che il contratto di appalto principale non è stato rinvenuto né prodotto in giudizio: risulta solo che
Pagina 4 avrebbe affidato in subappalto ad i lavori di impiantistica (tre Controparte_3 Parte_1
contratti per € 423.000,00). Riguardo invece alla documentazione tecnica e ai contratti, il CTU ha sottolineato che i contratti prodotti dall'attrice sono incompleti e privi di elementi essenziali:
mancano i progetti degli impianti firmati da professionisti abilitati, i computi metrici, la contabilità
lavori e le certificazioni depositate presso la Camera di Commercio. Pertanto, l'ausiliare tecnico del giudice ha evidenziato che non vi è sufficiente documentazione tecnica tale da dimostrare l'effettiva esecuzione dei lavori nei termini come descritti ed indicati da parte attrice. Le carenze documentali e le lacune probatorie tecniche emerse dalla CTU non possono essere superate né colmate dagli esiti della prova per testi espletata, atteso che il subappalto presuppone la sussistenza di un valido e formale contratto di appalto che nel caso di specie non risulta prodotto in giudizio da parte attrice unitamente alla documentazione relativa all'andamento dell'appalto entro i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.. Non essendo provato il formale contratto scritto di appalto, non risulta,
quindi, la prova necessaria e imprescindibile per poter ritenere la Cassa del Notariato come parte committente. Di conseguenza cade la possibilità di configurare responsabilità contrattuale della come committente obbligata al pagamento del corrispettivo per le asserite Controparte_1
prestazioni della subappaltatrice. Peraltro, è emersa la carenza di un collegamento della parte convenuta rispetto all'immobile di Via Flaminia n. 133 in Roma che non è Controparte_1
risultato all'esito della CTU essere di proprietà della . Quanto all'azione ex art. Controparte_1
2041 c.c. si deve rilevare che trattasi di azione residuale esperibile soltanto in mancanza di altre azioni, non potendosi ritenere esperibile l'azione ex art. 2041 c.c. in caso di arricchimento indiretto,
ovvero quando l'arricchimento della stazione appaltante è un effetto indiretto e riflesso del rapporto contrattuale tra la committenza e l'impresa appaltatrice, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità più recente (Cassazione Civile Sezione I Ordinanza n. 8070 del 27-3-2025) che ammette l'ipotesi dell'esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. per arricchimento indiretto soltanto quando l'arricchimento viene ottenuto da un'amministrazione pubblica per prestazioni eseguite dalla parte impoverita in favore di un altro ente pubblico, oppure quando l'arricchimento sia conseguito dal
Pagina 5 terzo a titolo gratuito. In definitiva la domanda principale di parte attrice va rigettata per carenza di prove documentali e tecniche idonee prodotte entro i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.,
peraltro non risulta esperito un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 o 696 bis c.p.c. che abbia tempestivamente e idoneamente accertato in loco sul cantiere mentre i lavori erano in corso e/o al momento dell'ultimazione degli stessi l'entità ed il valore economico dei lavori di impiantistica dedotti in lite dall'attrice. La domanda ex art. 2041 c.c. va dichiarata inammissibile per quanto sopra argomentato. Le spese, incluse quelle di CTU, seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al
D.M. 55/2014, dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata. Non si evincono elementi sufficienti per irrogare condanna ulteriore ex art. 96 c.p.c. considerata la materia esposta all'evoluzione dell'esegesi giurisprudenziale di legittimità intervenuta anche nel corso del presente giudizio, come dimostra la recente Ordinanza n. 8070 dell'anno 2025 della Corte di Cassazione
sopra richiamata sulla limitata rilevanza del cd. arricchimento indiretto o riflesso.
P.Q.M.
Rigetta la domanda principale di parte attrice e dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c.
formulata dalla parte attrice. Condanna in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di CTU come liquidate nel corso del presente giudizio, e quindi al rimborso in favore della Cassa Nazionale del Notariato
convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di quanto da quest'ultima sia stato versato al CTU a titolo di acconto. Condanna Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della Controparte_1
convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del presente
[...]
giudizio liquidate in € 15.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 15-10-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 6 Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 66820 / 2020 promossa da:
in persona del l.r.p.t. sig. , con Parte_1 Parte_1
sede in Piano di Sorrento (NA) alla Via Gottola n. 69, P.IVA rappresentata e difesa P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in atti dal Prof. Avv. Ferdinando Pinto (C.F.
), dall'Avv. Rosa Persico ( ) e dall'Avv. Pierluigi C.F._1 CodiceFiscale_2
PA (C.F. ) e con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma alla C.F._3
Via di San Tommaso d'Aquino n. 116 presso lo studio dell'Avv. Carlo Milardi -
ATTRICE
CONTRO
con sede in Roma, via Flaminia n.160, c.f. Controparte_1
, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante P.IVA_2
pro-tempore, Notaio , rappresentata e difesa, in forza di procura in Persona_1
Pagina 1 atti, dall'avv. Onofrio Antonio Spinoso (Foro di Roma Elenco Speciale CP_1 CP_1
, c.f. ), elettivamente domiciliata presso la propria sede -
[...] C.F._4
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 novembre 2020, ha convenuto Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la per ivi sentir accogliere Controparte_1
le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale, rigettata ogni avversa richiesta e/o deduzione, in
accoglimento della domanda: a) In via preliminare:
1. Preso atto dei contratti di subappalto di cui
in premessa tra la e l'impresa avente ad oggetto il completo rifacimento Parte_2 Pt_1
dell'impiantistica elettrica, termica ed idraulica per un importo complessivo di euro 478.833,34
(quattrocentosettantottomilaottocentotrentatre,34) per lavori effettuati in Roma, in parte,
all'immobile di via Cavour e per la restante somma all'edificio di via Flaminia;
e accertata
l'esecuzione a regola d'arte di tali interventi - come attestato dalla documentazione agli atti non
contestata -, condannare la , in persona del l.r.p.t., al pagamento a Controparte_2
favore della parte attrice della somma complessiva euro 478.833,34
(quattrocentosettantottomilaottocentotrentatre,34) oltre interessi e rivalutazione come per legge. b)
In subordine:
2. Accertata la corretta esecuzione degli interventi oggetto del subappalto di cui
sopra, condannare la , in persona del l.r.p.t., a titolo di indebito Controparte_1
arricchimento a favore della ditta e, per effetto, di ristorarlo della minor somma tra Parte_1
il valore attributi agli immobili per effetto dell'attività posta in essere dalla ditta o di quanto Pt_1
da quest'ultima speso per l'approvvigionamento del materiale e la sua posa in opera per l'importo
complessivo di euro 478.833,34 (quattrocentosettantottomilaottocentotrentatre,34) e/o nella diversa
misura da accertarsi in corso di causa.
3. Con salvezza di spese e diritti di causa con attribuzione
ai procuratori antistatari.”. In seguito, con provvedimento del 2 febbraio 2021, il Giudice dott.ssa
ES MP ha differito ex art. 168 bis comma V c.p.c. al 29 settembre 2021 l'udienza per la trattazione e comparizione delle parti, precedentemente fissata in citazione per il 15 marzo
Pagina 2 2021. In data 8 settembre 2021 si è costituita tempestivamente la per Controparte_1
chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria
domanda, eccezione e deduzione respinta, eccepiti, come ampiamente spiegato in narrativa, la
prescrizione dei diritti avversari nonché il difetto di legittimazione della Controparte_1
, rigettare le domande avversarie perché inammissibili e infondate per tutte le ragioni e i
[...]
motivi esposti. Con vittoria dei compensi di lite.”. Successivamente il giudice dott.ssa Eleonora
Montesano, in sostituzione del giudice dott.ssa ES MP, concedeva con provvedimento del 18 gennaio 2022 i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c. con decorrenza dal
1° aprile 2022, rinviando la causa all'udienza del 29 novembre 2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori. In data 22 dicembre 2022, a seguito della sostituzione in data 5 settembre 2022 del
Giudice dott.ssa ES MP con il Giudice dott. Pietro Persico, la causa è stata rinviata all'udienza del 5 luglio 2023 per l'escussione dei testi. Successivamente il Giudice dott. Pietro
Persico, a scioglimento della riserva assunta in data 13 dicembre 2023, ha disposto che si facesse luogo a consulenza tecnica d'ufficio nominando, a tal fine, l'Architetto Persona_2
rinviando al 21 febbraio 2024 per il conferimento dell'incarico. Prestato il giuramento da parte del
CTU, la causa è stata rinviata per l'esame della relazione peritale e la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 febbraio 2025, udienza di cui è stata successivamente disposta con provvedimento del 3 febbraio 2025 la sostituzione con note di trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Con provvedimento del 6 aprile 2025 il giudice ha poi trattenuto la causa a sentenza assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'azione dell' attrice muove dal presupposto (esposto nell'atto di citazione Parte_1
introduttivo del presente giudizio) della sussistenza di un contratto di appalto tra CP_1
convenuta e la per la ristrutturazione di beni immobili siti in Roma
[...] Controparte_3
Pagina 3 alla Via Flaminia n. 133 e in Roma alla Via Cavour n. 305, sostenendo l'attrice di aver stipulato con la contratti di subappalto n. 2010-3888, n. 2010-3889, n. 2010-3192 per Controparte_3
l'asserito completo rifacimento di impiantistica elettrica, termica ed idraulica per un importo complessivo di € 423.000,00 per interventi da realizzare in Roma alla Via Cavour, nonché contratto di subappalto n. 2010-4676 per lavori di rifacimento impiantistica elettrica, termica ed idraulica per un importo di € 55.000,00 per interventi da realizzare in Roma alla Via Flaminia 133. La difesa attorea ha prospettato che la avrebbe transatto con la asserita Controparte_1 Controparte_3
sottoposta anche a procedura fallimentare, mentre la subappaltatrice l' nulla ha Parte_3
percepito dalla committente (invocandosi l'applicazione del principio stabilito Controparte_1
dall'art. 118 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2010) a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite dall'attrice in esecuzione dei contratti di subappalto. Nel rispondere ai quesiti posti dal giudice il
CTU incaricato Arch. , dopo aver esaminato la documentazione prodotta e dopo Persona_2
aver eseguito accurate indagini e verifiche, è giunto alle seguenti conclusioni: riguardo all'immobile di Via Flaminia n. 133, il CTU ha accertato che l'immobile era ed è di proprietà del
[...]
gestito da , e non della;
le Controparte_4 CP_5 Controparte_1
visure catastali e le risultanze della Conservatoria hanno confermato che nel periodo di interesse
(2010/2011) la titolarità non spettava all'ente convenuto, pertanto, nessun rapporto diretto di appalto o subappalto può essere imputato alla relativamente a tale immobile. Riguardo CP_1
all'immobile di Via Cavour n. 185, il CTU ha acquisito il fascicolo edilizio e ha rilevato la presentazione di una D.I.A. del 4 marzo 2010 con due varianti (luglio e settembre 2010); tali pratiche risultavano intestate a come committente e a Controparte_6 Controparte_3
come impresa esecutrice;
il consulente ha tuttavia chiarito che, al momento dell'avvio dei lavori, la proprietà dell'immobile era già della , subentrata nel maggio 2010 Controparte_1
dopo l'acquisto da e che, pertanto, la titolarità sostanziale dell'immobile, nel Controparte_6
periodo in cui i lavori venivano eseguiti, era in capo alla Nonostante ciò, il CTU ha rilevato CP_1
che il contratto di appalto principale non è stato rinvenuto né prodotto in giudizio: risulta solo che
Pagina 4 avrebbe affidato in subappalto ad i lavori di impiantistica (tre Controparte_3 Parte_1
contratti per € 423.000,00). Riguardo invece alla documentazione tecnica e ai contratti, il CTU ha sottolineato che i contratti prodotti dall'attrice sono incompleti e privi di elementi essenziali:
mancano i progetti degli impianti firmati da professionisti abilitati, i computi metrici, la contabilità
lavori e le certificazioni depositate presso la Camera di Commercio. Pertanto, l'ausiliare tecnico del giudice ha evidenziato che non vi è sufficiente documentazione tecnica tale da dimostrare l'effettiva esecuzione dei lavori nei termini come descritti ed indicati da parte attrice. Le carenze documentali e le lacune probatorie tecniche emerse dalla CTU non possono essere superate né colmate dagli esiti della prova per testi espletata, atteso che il subappalto presuppone la sussistenza di un valido e formale contratto di appalto che nel caso di specie non risulta prodotto in giudizio da parte attrice unitamente alla documentazione relativa all'andamento dell'appalto entro i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.. Non essendo provato il formale contratto scritto di appalto, non risulta,
quindi, la prova necessaria e imprescindibile per poter ritenere la Cassa del Notariato come parte committente. Di conseguenza cade la possibilità di configurare responsabilità contrattuale della come committente obbligata al pagamento del corrispettivo per le asserite Controparte_1
prestazioni della subappaltatrice. Peraltro, è emersa la carenza di un collegamento della parte convenuta rispetto all'immobile di Via Flaminia n. 133 in Roma che non è Controparte_1
risultato all'esito della CTU essere di proprietà della . Quanto all'azione ex art. Controparte_1
2041 c.c. si deve rilevare che trattasi di azione residuale esperibile soltanto in mancanza di altre azioni, non potendosi ritenere esperibile l'azione ex art. 2041 c.c. in caso di arricchimento indiretto,
ovvero quando l'arricchimento della stazione appaltante è un effetto indiretto e riflesso del rapporto contrattuale tra la committenza e l'impresa appaltatrice, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità più recente (Cassazione Civile Sezione I Ordinanza n. 8070 del 27-3-2025) che ammette l'ipotesi dell'esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. per arricchimento indiretto soltanto quando l'arricchimento viene ottenuto da un'amministrazione pubblica per prestazioni eseguite dalla parte impoverita in favore di un altro ente pubblico, oppure quando l'arricchimento sia conseguito dal
Pagina 5 terzo a titolo gratuito. In definitiva la domanda principale di parte attrice va rigettata per carenza di prove documentali e tecniche idonee prodotte entro i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.,
peraltro non risulta esperito un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 o 696 bis c.p.c. che abbia tempestivamente e idoneamente accertato in loco sul cantiere mentre i lavori erano in corso e/o al momento dell'ultimazione degli stessi l'entità ed il valore economico dei lavori di impiantistica dedotti in lite dall'attrice. La domanda ex art. 2041 c.c. va dichiarata inammissibile per quanto sopra argomentato. Le spese, incluse quelle di CTU, seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al
D.M. 55/2014, dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata. Non si evincono elementi sufficienti per irrogare condanna ulteriore ex art. 96 c.p.c. considerata la materia esposta all'evoluzione dell'esegesi giurisprudenziale di legittimità intervenuta anche nel corso del presente giudizio, come dimostra la recente Ordinanza n. 8070 dell'anno 2025 della Corte di Cassazione
sopra richiamata sulla limitata rilevanza del cd. arricchimento indiretto o riflesso.
P.Q.M.
Rigetta la domanda principale di parte attrice e dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c.
formulata dalla parte attrice. Condanna in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di CTU come liquidate nel corso del presente giudizio, e quindi al rimborso in favore della Cassa Nazionale del Notariato
convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di quanto da quest'ultima sia stato versato al CTU a titolo di acconto. Condanna Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della Controparte_1
convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del presente
[...]
giudizio liquidate in € 15.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 15-10-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 6 Pagina 7