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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 12/01/2026, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 223/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
FRATTAROLO FR MARIA, Relatore
LUPI ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4289/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Giambattista Conti 15 00125 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9937/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020220002485359000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3640/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9937/7/2024 del 24/5/2024 (dep. il 23/7/2024) la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma in composizione monocratica rigettava il ricorso del sig. Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 07020220002485359000 per Irpef e redditi di lavoro dipendente anno 2016, del complessivo importo di
Euro 721,13, notificatagli in data 20/1/2023.
Il contribuente eccepiva l'erroneità delle riprese a tassazione operate sull'indennità di fine rapporto e di incentivo all'esodo percepite a fine dicembre 2016 per la mancata applicazione della c.d. clausola di salvaguardia, di cui all'art. 1, comma 9, L. 296/06, nonchè per carenza di motivazione della risposta all'istanza di autotutela presentata.
Si costituiva in primo grado l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma depositando controdeduzioni nelle quali chiede il rigetto del ricorso deducendo che la clausola di salvaguardia prevede la possibilità di applicare sul TFR, se più favorevoli, le aliquote di tassazione per scaglioni vigenti fino al
2006 “per i rapporti di lavoro iniziati prima del 31 dicembre 2006”; nel caso di specie, il contribuente risultava invece assunto in data 1/5/2011.
Il Giudice di primo grado riteneva l'infondatezza del ricorso in accoglimento delle argomentazioni dell'Ufficio, evidenziando che la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 9, della L. n. 296/06 risulta inapplicabile al caso di specie posto che “il ricorrente, assunto nel 2011, non ha maturato alcunchè a titolo di tfr e incentivo all'esodo entro il 2006 e non era e non è, perciò, titolare di una situazione da «salvaguardare» dalle modifiche alle aliquote ed agli scaglioni introdotte dalla legge n. 296 del 2006”.
Ha proposto appello il contribuente eccependo violazione dell'art. 1, comma 9, della L. n. 296/06 posto che tale norma non prevederebbe “alcun limite temporale di applicazione”.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Roma depositando controdeduzioni nelle quali chiede il rigetto dell'appello reiterando che “la clausola di salvaguardia…prevede, per i rapporti di lavoro iniziati prima del 31 dicembre 2006, la possibilità di applicare sul Tfr, se più favorevoli, le aliquote di tassazione per scaglioni vigenti fino al 2006”, essendo “evidentemente necessario che il rapporto di lavoro sia iniziato entro il 31 dicembre 2006, condizione che, nella fattispecie in esame, non ricorre a fronte dell'assunzione del sig. Ricorrente_1 avvenuta in data 01/05/2011”, con conseguente legittimità della liquidazione disposta dalla Amministrazione Finanziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Corte, l'appello del contribuente non può trovare accoglimento.
Il disposto dell'art. 1, comma 9, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) prevede che “Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006”.
Trattasi della c.d. clausola di salvaguardia che prevede una tassazione agevolata sui trattamenti di fine rapporto relativamente a rapporti di lavoro sorti in data antecedente al 31 dicembre 2006.
Occorre premettere che la verifica dell'applicabilità viene effettuata in un primo momento dal sostituto di imposta che determina l'imposta provvisoria con il reddito di riferimento;
l'Amministrazione Finanziaria interviene in un secondo momento per la liquidazione definitiva dell'imposta per il TFR servendosi dei dati che il sostituto di imposta ha inserito durante la compilazione del modello di dichiarazione 770, in base all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello della cessazione del rapporto;
nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria ha applicato l'aliquota del 25,07 %, posto che il TFR maturato alla data del 31/12/2000 era pari a zero essendo stato il sig. Ricorrente_1 assunto in data 1/5/2011.
Il ricorrente assume, al contrario, che la clausola di salvaguardia in questione si applicherebbe senza alcuna considerazione temporale in merito alla data di inizio del rapporto lavorativo, non essendo inoltre le circolari dell'Agenzia delle Entrate – venendo in rilievo nella materia che ci occupa la circolare 15/E del 16/3/2007 – dotate di valore normativo.
Tale assunto non può tuttavia essere condiviso: pur non essendo chiaramente esplicitato né nella norma né nella circolare citata dell'Agenzia delle Entrate, la clausola di salvaguardia è stata introdotta per i trattamenti di fine rapporto erogati a partire dal 1 gennaio 2007, per garantire che il nuovo sistema di aliquote e di scaglioni non comportasse per i contribuente il pagamento di una imposta maggiore rispetto a quella che sarebbe stata dovuta sulla base delle aliquote in vigore al 31 dicembre 2006; dovendo pertanto tale clausola essere applicata a trattamenti di fine rapporto già maturati alla data del 31 dicembre 2006, nel caso di specie essa non può trovare applicazione, trattandosi di rapporto di lavoro iniziato in epoca posteriore a tale data.
Con riguardo alle spese, ove si consideri che l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 stabilisce che “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”, si ritengono, nel caso di specie, sussistenti dette ragioni, in considerazione della obiettiva controvertibilità della materia.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
FRATTAROLO FR MARIA, Relatore
LUPI ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4289/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Giambattista Conti 15 00125 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9937/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020220002485359000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3640/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9937/7/2024 del 24/5/2024 (dep. il 23/7/2024) la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma in composizione monocratica rigettava il ricorso del sig. Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 07020220002485359000 per Irpef e redditi di lavoro dipendente anno 2016, del complessivo importo di
Euro 721,13, notificatagli in data 20/1/2023.
Il contribuente eccepiva l'erroneità delle riprese a tassazione operate sull'indennità di fine rapporto e di incentivo all'esodo percepite a fine dicembre 2016 per la mancata applicazione della c.d. clausola di salvaguardia, di cui all'art. 1, comma 9, L. 296/06, nonchè per carenza di motivazione della risposta all'istanza di autotutela presentata.
Si costituiva in primo grado l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma depositando controdeduzioni nelle quali chiede il rigetto del ricorso deducendo che la clausola di salvaguardia prevede la possibilità di applicare sul TFR, se più favorevoli, le aliquote di tassazione per scaglioni vigenti fino al
2006 “per i rapporti di lavoro iniziati prima del 31 dicembre 2006”; nel caso di specie, il contribuente risultava invece assunto in data 1/5/2011.
Il Giudice di primo grado riteneva l'infondatezza del ricorso in accoglimento delle argomentazioni dell'Ufficio, evidenziando che la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 9, della L. n. 296/06 risulta inapplicabile al caso di specie posto che “il ricorrente, assunto nel 2011, non ha maturato alcunchè a titolo di tfr e incentivo all'esodo entro il 2006 e non era e non è, perciò, titolare di una situazione da «salvaguardare» dalle modifiche alle aliquote ed agli scaglioni introdotte dalla legge n. 296 del 2006”.
Ha proposto appello il contribuente eccependo violazione dell'art. 1, comma 9, della L. n. 296/06 posto che tale norma non prevederebbe “alcun limite temporale di applicazione”.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Roma depositando controdeduzioni nelle quali chiede il rigetto dell'appello reiterando che “la clausola di salvaguardia…prevede, per i rapporti di lavoro iniziati prima del 31 dicembre 2006, la possibilità di applicare sul Tfr, se più favorevoli, le aliquote di tassazione per scaglioni vigenti fino al 2006”, essendo “evidentemente necessario che il rapporto di lavoro sia iniziato entro il 31 dicembre 2006, condizione che, nella fattispecie in esame, non ricorre a fronte dell'assunzione del sig. Ricorrente_1 avvenuta in data 01/05/2011”, con conseguente legittimità della liquidazione disposta dalla Amministrazione Finanziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Corte, l'appello del contribuente non può trovare accoglimento.
Il disposto dell'art. 1, comma 9, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) prevede che “Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006”.
Trattasi della c.d. clausola di salvaguardia che prevede una tassazione agevolata sui trattamenti di fine rapporto relativamente a rapporti di lavoro sorti in data antecedente al 31 dicembre 2006.
Occorre premettere che la verifica dell'applicabilità viene effettuata in un primo momento dal sostituto di imposta che determina l'imposta provvisoria con il reddito di riferimento;
l'Amministrazione Finanziaria interviene in un secondo momento per la liquidazione definitiva dell'imposta per il TFR servendosi dei dati che il sostituto di imposta ha inserito durante la compilazione del modello di dichiarazione 770, in base all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello della cessazione del rapporto;
nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria ha applicato l'aliquota del 25,07 %, posto che il TFR maturato alla data del 31/12/2000 era pari a zero essendo stato il sig. Ricorrente_1 assunto in data 1/5/2011.
Il ricorrente assume, al contrario, che la clausola di salvaguardia in questione si applicherebbe senza alcuna considerazione temporale in merito alla data di inizio del rapporto lavorativo, non essendo inoltre le circolari dell'Agenzia delle Entrate – venendo in rilievo nella materia che ci occupa la circolare 15/E del 16/3/2007 – dotate di valore normativo.
Tale assunto non può tuttavia essere condiviso: pur non essendo chiaramente esplicitato né nella norma né nella circolare citata dell'Agenzia delle Entrate, la clausola di salvaguardia è stata introdotta per i trattamenti di fine rapporto erogati a partire dal 1 gennaio 2007, per garantire che il nuovo sistema di aliquote e di scaglioni non comportasse per i contribuente il pagamento di una imposta maggiore rispetto a quella che sarebbe stata dovuta sulla base delle aliquote in vigore al 31 dicembre 2006; dovendo pertanto tale clausola essere applicata a trattamenti di fine rapporto già maturati alla data del 31 dicembre 2006, nel caso di specie essa non può trovare applicazione, trattandosi di rapporto di lavoro iniziato in epoca posteriore a tale data.
Con riguardo alle spese, ove si consideri che l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 stabilisce che “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”, si ritengono, nel caso di specie, sussistenti dette ragioni, in considerazione della obiettiva controvertibilità della materia.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Spese compensate.