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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 187/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente
GALASSO LUIGI, Relatore
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 932/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro, 1 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM060201019 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso per parte ricorrente. Resistente/Appellato: La rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati e chiede il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle Entrate notificava, l'11 Settembre 2025, a Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. TFM060201019, relativo all'IVA per l'anno 2019.
La motivazione, e la conseguente decisione parte recitavano, nei passi che qui rilevano, come segue.
Con schema d'atto n. TFMQ60201019/2025 emesso ai sensi dell'art.
6-bis, commi 1 e 3 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, notificato in data 7/7/2025, lo scrivente Ufficio ha invitato il contribuente in intestazione a presentare istanza di adesione e/o a formulare delle osservazioni in merito a quanto comunicato.
La parte non ha ottemperato all'invito dell'Ufficio.
Si riporta di seguito il contenuto del predetto schema d'atto:
Atteso che il contribuente “Ricorrente_1” è stato inserito nel Piano annuale dei controlli.
Vista la dichiarazione modello IVA 2020 prodotta dal contribuente per l'anno d'imposta 2019 in relazione all'attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali” – cod. attività 41.20.00.
Visto l'invito n. I00263/2024, notificato in data 27/05/2024, con il quale è stata chiesta l'esibizione della documentazione contabile afferente all'anno d'imposta 2019.
Il contribuente, avendo aderito al Concordato Preventivo Biennale 2024, sulla base di quanto disposto dal
D.L. n. 167/2024, ha avuto accesso ai benefici fiscali del nuovo regime di ravvedimento di cui all'articolo 2- quater del D.L. n° 113/2024 convertito dalla Legge n° 143/2024 e modificato dal D.L. n° 155/2024 per gli anni d'imposta pregressi tra cui anche l'anno 2019.
Il controllo, pertanto, si è imperniato innanzitutto, attraverso la valutazione di ogni elemento utile che fosse idoneo ad evidenziare incongruenze ed irregolarità sulla esatta contabilizzazione e detrazione dell'imposta
IVA.
Dal controllo sono emersi i seguenti rilievi ai fini Iva:
OMISSIS
2 - Illegittima detrazione ai fini IVA – distacco di personale - iva € 6.160,00
Il contribuente ha ricevuto la fattura di acquisto registrata al n° 417 dal fornitore Società_2, avente ad oggetto
“Fattura relativa al distacco di nostro personale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sugli immobili in uso alla Direzione Regionale Puglia e Basilicata”.
Tale fattura fiscale, per l'imponibile complessivo di € 28.000,00 - IVA 6.160,00, è stata registrata nel Registro
IVA acquisti con integrale detrazione dell'IVA.
Come è noto il distacco di personale è regolamentato, ai fini IVA dall'articolo 8 comma 35, legge 67/1998.
Tale disposizione prevede che il distacco di personale a fronte del quale è previso, come nel caso in esame, il solo rimborso del costo, non assume rilevanza ai fini IVA. Si evidenzia che il contribuente ha correttamente spesato ai fini Iva, altre fatture ricevute da altri fornitori aventi ad oggetto il distacco di personale.
La società Società_2:
ha un capitale sociale di € 10.000,00 partecipato al 100% dal sig. Ricorrente_1;
ha la medesima sede legale della ditta individuale;
ha dichiarato ricavi per € 138.429,00 ed un volume d'affari pari ad € 151.748,00;
dai dati presenti in A.T. risultano inviate n. 4 certificazioni Uniche per il personale dipendente assunto solo per complessivi n. 518 giorni (media 129 giorni pro capite);
la fattura non riporta il periodo di riferimento in cui il personale è stato distaccato né il numero dei dipendenti.
Alla luce di quanto esposto, si rileva che la società ha illegittimamente detratto IVA per complessivi
€ 6.160,00.
OMISSIS
Per quanto esposto, l'Agenzia accertava una minore imposta Iva indicata nel quadro VF per complessivi
€ 8.612,00, e, ai sensi degli articoli 19 e 54 del D.p.r. n. 633/72, rettificava la dichiarazione presentata come evidenziato negli appositi quadri del presente avviso.
Le sanzioni venivano irrogate contestualmente all'avviso di accertamento, ex art. 17 D.Lgs. n° 472/97 ed erano riportate nell'apposita sezione del presente atto.
2. Ricorrente_1 impugnava l'atto, innanzi a questa C.G.T., limitatamente al rilievo n. 2, mosso ai fini IVA per l'anno d'imposta 2019.
In questa sede si osserva che la contestata fattura nr. 36 del 28/12/2019 - emessa dalla Società_1, per l'imponibile di € 28.000,00 ed IVA, aliq. 22%, per € 6.160,00, annotata nel registro acquisti dell'esponente al nr. 417/2019 - afferisce al contratto 03752293 stipulato in data 8/9/2019, relativo al per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sugli immobili in uso alla Agenzia delle Entrate-Direzione
Regionale Puglia e Basilicata>.
L'Agenzia delle Entrate di Benevento ha ritenuto che l'Iva esposta nella citata fattura di acquisto nr. 36/2019, per l'importo di € 6.160,00, non fosse detraibile ai sensi dell'art. 8 comma 35, della legge nr. 67/1988.
L'operato dell'Ufficio non merita ingresso.
Invero l'art. 8 comma 35 della legge nr. 67/1988, nel testo in vigore fino al 13/11/2024, stabiliva che «non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo».
La Suprema Corte di Cassazione, a seguito dei ricorsi proposti dalla Spa Società_3 contro l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero delle Finanze, con ordinanza interlocutoria nr. 2386/2019, richiedeva alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) di verificare se gli artt. 2 e 6 della Sesta Direttiva UE, nonché il principio di neutralità fiscale, fossero o meno ostativi rispetto alla legislazione nazionale che, con l'art. 8 comma 35 della legge nr. 67/1998, considerava non rilevanti ai fini Iva i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali veniva versato il solo rimborso del relativo costo. La CGUE, con la pronuncia resa in data 11/3/2020, nella causa iscritta al nr. C-94/19, stabiliva che l'art. 8
c. 35 della legge nr. 67/1988, non fosse conforme, sul piano comunitario, all'articolo 2, punto 1), VI Direttiva
CEE (ora articolo 2, § 1, lettera a) e lett. c), Direttiva 2006/112/CE).
A seguito alla pubblicazione della citata pronuncia della CGUE - che, peraltro, stante la portata interpretativa della normativa comunitaria, possedeva efficacia retroattiva (cfr. Cass. Sez. V, nr. 25278/19) - la Suprema
Corte, con le sentenze nrr. 529/530, depositate in data 14/1/2021, stabiliva che: «l'articolo 8, comma 35, della legge nr. 67/1988, va disapplicato, in base a quanto stabilito dalla Corte di giustizia, nella causa
C-94/19……..che, nel giudicare fondato il dubbio sollevato con la richiamata ordinanza n. 2385/19, ha stabilito che la prestazione di servizi, come definita dall'art. 2, punto 1, della sesta direttiva (che si specchia nel D.
P.R. n. 633 del 1972, art. 3) è da ritenere onerosa, e quindi imponibile, purché sia ravvisabile nesso di corrispettività tra servizio reso e somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività. Irrilevante è, in particolare,
l'importo del corrispettivo, ossia che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell'ambito della fornitura della sua prestazione……» (cfr. Cass. Sez. Trib. nrr. 529
e 530/2021).
Successivamente la stessa Corte Suprema, sempre sulla base dell'orientamento assunto dalla CGUE:
• è pervenuta ad identiche conclusioni anche nel caso in cui «il personale utilizzato non veniva distaccato, ma impegnato al fine di potere assicurare un servizio in favore delle altre società……; in entrambi i casi, trattandosi di prestazioni di servizi, deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione ove sussistano le condizioni di cui all'art. 2, c. 1, Direttiva Iva, cioè che la prestazione di servizi sia stata compiuta a titolo oneroso…; la pronuncia del giudice del gravame, dunque, è viziata da violazione di legge, non essendo conforme ai principi sopra enunciati;
deve, quindi, essere affermato il seguente principio di diritto: "In tema di iva, il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto in favore di un soggetto passivo che riceva a titolo oneroso prestazioni di servizi da altro soggetto passivo, mediante l'utilizzo, in nome proprio, di proprio personale» (cfr. Cass. Sez. Trib. nr. 6986/2023);
• ha nuovamente affermato che «l'articolo 8, comma 35, legge nr. 67/1988…. va disapplicato, in base a quanto stabilito dalla Corte di giustizia UE, nella causa C-94/19 dell'11/3/20 (Società_3 Spa/ Agenzia delle entrate), secondo la quale «l'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme - deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente;
i giudici unionali hanno, dunque, stabilito che la prestazione di servizi, come definita dall'art. 2, punto 1, della sesta direttiva (che corrisponde all'art. 3 Dpr 633/72 ), deve ritenersi onerosa e, quindi, imponibile ai fini IVA, purché sia ravvisabile un nesso di corrispettività tra il servizio reso e la somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività, sicché è irrilevante l'importo del corrispettivo, ossia che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto nell'ambito della fornitura della sua prestazione (Cass. n. 529 del 14/01/2021); è invece importante che la prestazione di servizi, come definita dall'art. 2, punto 1, della sesta direttiva (che si specchia nell'art. 3 Dpr 633/72), sia da ritenere onerosa, e quindi imponibile, condizione che ricorre ove sia ravvisabile un nesso di corrispettività tra servizio reso e somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività.
È dunque irrilevante l'importo del corrispettivo, ossia che sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto nell'ambito della fornitura della sua prestazione….» (cfr. Cass. Sez. Trib. nr. 9585/2025).
Nel frattempo, il legislatore domestico - al fine di recepire, a sua volta, l'illegittimità dell'art. 8 c. 35 legge nr.
67/88, dichiarata, sul piano comunitario, dalla CGUE con la richiamata pronuncia nr. C94/2019 dell'11/3/2020 - interveniva con l'art. 16/ter DL nr. 131/24, in vigore dal 14/11/24, stabilendo:
al comma 1, che «il comma 35 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato»;
al comma 2, che «le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dall'1/1/25; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa C94/19, o in conformità all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definiti».
L'art. 16/ter DL nr. 131/24, dunque, pur disponendo, al comma 2, l'abrogazione dell'art. 8 c. 35 della legge nr. 67/1988, relativamente ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1/1/2025, ha fatto salvi i comportamenti precedentemente adottati dai contribuenti che, applicando l'Iva sulle medesime prestazioni di servizi, si erano comunque attenuti, in assenza di accertamenti definitivi alla stessa data dell'1/1/2025, alla interpretazione offerta, in ambito comunitario, dalla CGUE con la pronuncia nr. C-94/2019 dell'11/3/2020.
Ebbene, nella vicenda in rassegna, l'antagonista Agenzia delle Entrate di Benevento - in riferimento alla prestazione documentata dalla fattura nr. 36/2019, emessa dalla Società_1, per l'imponibile di € 28.000,00 ed IVA, aliq. 22%, pari ad € 6.160,00 – ha ritenuto che non spettasse, all'odierno ricorrente, la detrazione dell'Iva corrisposta per € 6.160,00, ipotizzando la presunta violazione dell'art. 8 comma 35 della legge nr.
67/1988, in quanto, a suo dire, «tale disposizione prevede che il distacco di personale a fronte del quale è previsto, come nel caso in esame, il solo rimborso del costo, non assume rilevanza ai fini IVA».
Così fragilmente opinando, tuttavia, l'Ufficio ha ignorato, non solo la citata giurisprudenza intervenuta sul punto, ma addirittura la stessa normativa di riferimento, come interpretata dalla propria prassi interna - a cui avrebbe dovuto rigidamente attenersi, essendo antecedente alla notifica dell'11/9/2025 - avendo platealmente mancato di considerare che:
l'art. 16/ter c. 2 DL nr. 131/24, secondo quanto illustrato nella risposta all'interpello nr. 38 del 18/2/25, « prevede una clausola di salvaguardia per i comportamenti (rectius, rapporti) posti in essere anteriormente all'1/1/2025: in particolare, in assenza di accertamenti definitivi, è legittimo sia il comportamento dell'impresa che non ha addebitato l'IVA alle prestazioni di distacco di personale in forza della previgente normativa nazionale, sia la condotta dell'impresa che ha addebitato l'IVA su dette prestazioni in conformità all'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE» (cfr. ADE, risposta interpello nr. 38/25);
l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare nr. 5 del 16/5/2025, sempre in relazione al «trattamento iva delle operazioni di distacco o prestito di personale», ha ulteriormente chiarito che: «l'intervenuta abrogazione dell'articolo 8, comma 35, della legge finanziaria 1988 – rispondendo all'esigenza di dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (di seguito “Corte di Giustizia UE”) dell'11 marzo 2020, causa C-94/19 – deve essere interpretata alla luce degli orientamenti ivi forniti dai giudici unionali…….. Ciò premesso, l'operazione di distacco o prestito di personale in argomento, per effetto della novella normativa, risulta essere rilevante ai fini dell'IVA al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali normativamente previsti, di seguito richiamati.»:
Requisito soggettivo
In primo luogo si osserva che, laddove il datore di lavoro svolga in via esclusiva o prevalente attività d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito “decreto
IVA”), o di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto, il requisito soggettivo, ai fini dell'assoggettamento a IVA dell'operazione di distacco di personale, deve ritenersi, in ogni caso, soddisfatto, attesa la natura di soggetto passivo IVA dello stesso…. Requisito oggettivo
Il distacco o prestito di personale effettuato «verso corrispettivo» costituisce, in via generale, una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto IVA. In base alle indicazioni fornite dai giudici unionali nella sentenza Società_3, sussiste il nesso diretto tra il distacco o prestito di personale, da un lato, e il pagamento del corrispettivo, dall'altro, quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente;
vale a dire che l'una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l'altra, e viceversa. A tal fine, la somma di denaro pagata deve essere qualificata come corrispettivo dell'operazione di cui trattasi;
laddove il pagamento della stessa sia ritenuto dalle parti condizione essenziale per l'esecuzione dell'operazione di distacco, e viceversa (sussistendo il c.d. “sinallagma”);
a prescindere dal suo ammontare, non rilevando più la circostanza che il relativo importo sia inferiore, pari o superiore all'ammontare dei costi che il datore di lavoro ha sostenuto per il personale distaccato, e, quindi, anche nel caso in cui l'operazione sia effettuata in mancanza di lucratività.
In merito al corrispettivo, si precisa che…..l'intero ammontare dello stesso costituisce la base imponibile di cui all'articolo 13 del decreto IVA, inclusa l'eventuale quota imputata al rimborso dei costi sostenuti per il personale distaccato……..
Requisito territoriale
Il distacco di personale costituisce una prestazione di servizi effettuata nel territorio dello Stato al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 7-ter del decreto IVA…… Ai fini della territorialità IVA, in nessun caso assume rilevanza il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa del personale distaccato che, pertanto, può anche coincidere con la sede di lavoro del distaccante.
DECORRENZA DELLE NOVITÀ
In base al comma 2 dell'articolo 16-ter del decreto Salva-infrazioni, le novità sul trattamento, ai fini dell'IVA, delle operazioni di distacco o prestito di personale «si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 (…)». Il secondo periodo dell'articolo 16-ter del decreto Salva- infrazioni dispone infine che, ad ogni modo, «sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi».
Tale previsione è stata emanata – in ossequio al principio del legittimo affidamento – con la finalità di salvaguardare le seguenti operazioni di distacco o prestito di personale effettuate anteriormente alla data di efficacia della novella normativa:
operazioni per le quali è stata applicata l'IVA, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-94/19, anche al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 8, comma 35, della legge finanziaria 1988, ossia nell'ipotesi in cui il distaccante si limiti a ribaltare al distaccatario i soli costi sostenuti per il personale……; La salvaguardia non si estende inoltre, per espressa previsione normativa, anche alle pregresse operazioni di distacco o prestito di personale il cui trattamento, ai fini dell'IVA, è stato oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria tramite accertamento divenuto definitivo prima del
1/1/25, data da cui decorrono gli effetti della novella normativa…» (cfr. Circolare Agenzia Entrate nr. 5/2025 del 16/5/25).
Ineludibile corollario dei postulati che precedono è che, nel caso di specie - considerato che il disconoscimento della detrazione dell'Iva corrisposta per € 6.160,00, a fronte della prestazione di servizi documentata dalla fattura di acquisto nr. 36/19, riposa unicamente sulla presunta violazione dell'art. 8 c. 35 legge nr. 67/1988 – la pretesa azionata risulta adottata in palese violazione dell'art. 3 Dpr 633/72 – come interpretato sia dalla
CGUE con la pronuncia C-94/2019, sia dalla richiamata giurisprudenza domestica - atteso che, non essendo stata contestata l'insussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali richiesti dalla citata Circolare
ADE nr. 5/2025, trova applicazione la clausola di salvaguardia riconosciuta dall'ignorato art. 16/ter c. 2 DL nr. 131/24, stante l'assoluta assenza di accertamenti definitivi alla data dell'1/1/2025.
3. Resisteva l'Agenzia delle Entrate.
In ordine alla legittimità della ripresa a tassazione dell'IVA indebitamente detratta dalla Ditta ricorrente, in corrispondenza dell'operazione di distacco del personale fatturata nei confronti della stessa dalla Società_2
. Corretta applicazione da parte dell'Ufficio dell'art. 8, comma 35, della L. n. 67/1998.
Orbene, al fine di rendere maggiormente agevole la comprensione della questione controversa, dovrà ripercorrersi, seppur brevemente, la normativa involgente il caso di specie.
L'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67 sancisce quanto appresso: «Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo».
Con ordinanza 19 Gennaio 2019 n. 2385, la Corte di Cassazione rimetteva alla Corte di Giustizia Europea il giudizio relativo alla compatibilità del citato articolo 8 con il contenuto della Direttiva 2006/112/CE (c.d.
Direttiva Iva).
Ebbene, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza 11 marzo 2020, causa C-94-19, sanciva l'incompatibilità di questa disposizione con l'articolo 2, punto 1, della Direttiva IVA nella parte in cui è esclusa a priori l'irrilevanza ai fini IVA del distacco del personale.
Al fine di recepire l'orientamento dei giudici unionali, l'art. 16 ter del decreto-legge 17 settembre 2024 n.
131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024 n. 267, abrogava l'art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
In particolare, l'art. 16 ter cit., rubricato «Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto», disponeva che: «Il comma 35 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa
C94/19, o in conformità all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi».
L'ufficio recuperava a tassazione l'IVA detratta dalla Ditta ricorrente pari ad euro 6.160 relativamente all'operazione di distacco del personale fatturata nei suoi confronti dalla società Società_2 srl.
Il rilievo in questione era così motivato: «Come è noto il distacco di personale è regolamentato, ai fini IVA dall'articolo 8 comma 35, legge 67/1998. Tale disposizione prevede che il distacco di personale a fronte del quale è previsto, come nel caso in esame, il solo rimborso del costo, non assume rilevanza ai fini IVA. Si evidenzia che il contribuente ha correttamente spesato ai fini Iva, altre fatture ricevute da altri fornitori aventi ad oggetto il distacco di personale. La società Società_2: ha un capitale sociale di € 10.000,00 partecipato al 100% dal sig. Ricorrente_1; ha la medesima sede legale della ditta individuale; ha dichiarato ricavi per
€ 138.429,00 ed un volume d'affari pari ad € 151.748,00 dai dati presenti in A.T. risultano inviate n° 4 certificazioni Uniche per il personale dipendente assunto solo per complessivi n° 518 giorni (media 129 giorni pro capite). la fattura non riporta il periodo di riferimento in cui il personale è stato distaccato né il numero dei dipendenti». Pertanto, oltre ad una non corretta applicazione della normativa di riferimento, emergevano anche ulteriori criticità riguardanti la società emittente la fatture in discussione (capitale sociale della Società_2 interamente partecipato dal sig. Ricorrente_1, identità della sede sociale, rapporti di lavoro di durata ridotta e assenza in fattura del periodo di distacco), che in questa sede non erano contraddette da parte ricorrente, ma che comunque erano parte integrante delle motivazione della ripresa.
Invero, quando a fatturare il distacco erano società diverse dalla Società_2, tali soggetti non applicavano l'IVA, quando invece fatturava la predetta società, che presentava una forte identificazione con la ditta ricorrente, l'operazione veniva assoggettata a IVA.
Il comportamento fiscale adottato dal contribuente non era, pertanto, coerente ed uniforme con quello assunto dagli altri committenti per la medesima fattispecie.
Infatti, per altre operazioni di distacco del personale effettuate nel corso del 2019, i distaccanti non avevano applicato l'IVA, in ossequio al più volte citato articolo 8.
Anche detta circostanza era espressamente richiamata nella motivazione dell'atto quivi gravato, ove è dato leggersi: «Si evidenzia che il contribuente ha correttamente spesato ai fini Iva, altre fatture ricevute da altri fornitori aventi ad oggetto il distacco di personale».
Ulteriore circostanza rimasta incontestata.
Solo in punto di diritto, la ricorrente invoca l'applicazione della clausola di salvaguardia e sostiene che l'operazione contestata (fattura n. 36 del 28/12/2029 emessa dalla società Società_2) sia stata correttamente assoggettata IVA, in conformità a quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea nella sentenza c-94/2019.
L'argomentazione non è condivisibile.
Alla data di fatturazione dell'operazione di distacco del personale - 28 dicembre 2019- il contribuente non poteva essere a conoscenza dell'orientamento dalla Corte di Giustizia europea espresso successivamente in data 11 marzo 2020.
L'operazione di distacco del personale alla data del 28/12/2019 doveva essere qualificata “fuori campo IVA” ai sensi della vigente normativa nazionale ratione temporis rappresentata dall'articolo 8 comma 35 della legge finanziaria 1988 (ut supra).
La prestazione di servizi non era imponibile e l'IVA addebitata in via di rivalsa dal distaccante pari ad euro
6.160,00 non poteva essere detratta.
4. Il ricorrente presentava una memoria illustrativa.
Rispetto alle avverse difese, si rileva che l'Ufficio ha paradossalmente addotto che l'esponente non potesse beneficiare della contestata detrazione Iva, in quanto, alla data del 28/12/2019, non conosceva l'orientamento successivamente manifestato dalla CGUE con la pronuncia depositata in data 11/3/2020, relativa alla causa C-94/19 (Società_3 Spa/Agenzia delle Entrate).
L'Ufficio, quindi, ha mancato di considerare che l'esponente non ha invocato la citata pronuncia della CGUE, bensì la clausola di salvaguardia introdotta con effetto retroattivo, a seguito della medesima pronuncia, ad opera dell'art. 16/ter c. 2 DL nr. 131/24, applicabile, nel caso di specie, atteso che, per quanto attiene alla
Iva detratta con la fattura nr. 36/2019, non risultano accertamenti definitivi alla data di notifica dell'avviso impugnato (11/9/2025).
L'art. 16/ter DL nr. 131/24, in vigore dal 14/11/24, infatti, stabilisce: al comma 1, che «il comma 35 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato»;
al comma 2, che «le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dall'1/1/25; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definiti».
Sul punto, come già anticipato in sede di ricorso introduttivo, è intervenuta, da ultimo, la Circolare dell'Agenzia
Entrate nr. 5/2025 del 16/5/25, rilevando che: «……….il secondo periodo dell'articolo 16-ter del DL 131/24 dispone che «sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente all'1/1/2025, in conformità alla sentenza della CGUE dell'11/3/20, nella causa C-94/19, o in conformità all'articolo 8 c. 35, legge nr. 67/1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.
Tale previsione è stata emanata…con la finalità di salvaguardare le seguenti operazioni di distacco o prestito di personale effettuate anteriormente alla data di efficacia della novella normativa: operazioni per le quali è stata applicata l'IVA, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-94/19, anche al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 8 c. 35, della legge 67/1988, ossia nell'ipotesi in cui il distaccante si limiti a ribaltare al distaccatario i soli costi sostenuti per il personale……La salvaguardia non si estende inoltre, per espressa previsione normativa, anche alle pregresse operazioni di distacco o prestito di personale il cui trattamento, ai fini dell'IVA, è stato oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria tramite accertamento divenuto definitivo prima del 1/1/25, data da cui decorrono gli effetti della novella normativa…».
L'odierno ricorrente, dunque, in relazione alla detrazione dell'Iva per € 6.160,00, operata a seguito della fattura nr. 36/2019, ha legittimamente invocato l'art. 16/ter c. 2 DL nr. 131/24, che, per espressa previsione legislativa, i comportamenti adottati dai contribuenti per «le operazioni effettuate prima del
14/11/2024, per le quali è stata applicata l'IVA, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-94/19, anche al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 8, comma 35, della legge finanziaria 1988».
Nel caso di specie, quindi, il recupero dell'Iva per € 6.160,00 contestato dall'Ufficio in seno all'avviso impugnato, risulta oltremodo illegittimo dal momento che, per il passato, trova applicazione la clausola di salvaguardia riconosciuta dall'ignorato art. 16/ter c. 2 DL nr. 131/24, stante l'assoluta assenza di accertamenti definitivi alla data dell'1/1/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'atto impugnato contiene una motivazione più ampia, rispetto alla questione del trattamento dell'IVA: venivano, infatti, formulate ulteriori censure: che il capitale sociale della Società_2 fosse interamente partecipato dal Ricorrente_1, l'identità della sede sociale, che i rapporti di lavoro avessero durata ridotta, l'assenza in fattura del periodo di distacco.
In assenza di critica, da parte del ricorrente, circa tali aspetti della motivazione dell'atto, sufficienti a sorreggerne l'esito, non è possibile accogliere la domanda.
2. La notevole complessità delle questioni giuridiche sollevate dalla ricorrente consente la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente
GALASSO LUIGI, Relatore
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 932/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro, 1 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM060201019 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso per parte ricorrente. Resistente/Appellato: La rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati e chiede il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle Entrate notificava, l'11 Settembre 2025, a Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. TFM060201019, relativo all'IVA per l'anno 2019.
La motivazione, e la conseguente decisione parte recitavano, nei passi che qui rilevano, come segue.
Con schema d'atto n. TFMQ60201019/2025 emesso ai sensi dell'art.
6-bis, commi 1 e 3 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, notificato in data 7/7/2025, lo scrivente Ufficio ha invitato il contribuente in intestazione a presentare istanza di adesione e/o a formulare delle osservazioni in merito a quanto comunicato.
La parte non ha ottemperato all'invito dell'Ufficio.
Si riporta di seguito il contenuto del predetto schema d'atto:
Atteso che il contribuente “Ricorrente_1” è stato inserito nel Piano annuale dei controlli.
Vista la dichiarazione modello IVA 2020 prodotta dal contribuente per l'anno d'imposta 2019 in relazione all'attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali” – cod. attività 41.20.00.
Visto l'invito n. I00263/2024, notificato in data 27/05/2024, con il quale è stata chiesta l'esibizione della documentazione contabile afferente all'anno d'imposta 2019.
Il contribuente, avendo aderito al Concordato Preventivo Biennale 2024, sulla base di quanto disposto dal
D.L. n. 167/2024, ha avuto accesso ai benefici fiscali del nuovo regime di ravvedimento di cui all'articolo 2- quater del D.L. n° 113/2024 convertito dalla Legge n° 143/2024 e modificato dal D.L. n° 155/2024 per gli anni d'imposta pregressi tra cui anche l'anno 2019.
Il controllo, pertanto, si è imperniato innanzitutto, attraverso la valutazione di ogni elemento utile che fosse idoneo ad evidenziare incongruenze ed irregolarità sulla esatta contabilizzazione e detrazione dell'imposta
IVA.
Dal controllo sono emersi i seguenti rilievi ai fini Iva:
OMISSIS
2 - Illegittima detrazione ai fini IVA – distacco di personale - iva € 6.160,00
Il contribuente ha ricevuto la fattura di acquisto registrata al n° 417 dal fornitore Società_2, avente ad oggetto
“Fattura relativa al distacco di nostro personale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sugli immobili in uso alla Direzione Regionale Puglia e Basilicata”.
Tale fattura fiscale, per l'imponibile complessivo di € 28.000,00 - IVA 6.160,00, è stata registrata nel Registro
IVA acquisti con integrale detrazione dell'IVA.
Come è noto il distacco di personale è regolamentato, ai fini IVA dall'articolo 8 comma 35, legge 67/1998.
Tale disposizione prevede che il distacco di personale a fronte del quale è previso, come nel caso in esame, il solo rimborso del costo, non assume rilevanza ai fini IVA. Si evidenzia che il contribuente ha correttamente spesato ai fini Iva, altre fatture ricevute da altri fornitori aventi ad oggetto il distacco di personale.
La società Società_2:
ha un capitale sociale di € 10.000,00 partecipato al 100% dal sig. Ricorrente_1;
ha la medesima sede legale della ditta individuale;
ha dichiarato ricavi per € 138.429,00 ed un volume d'affari pari ad € 151.748,00;
dai dati presenti in A.T. risultano inviate n. 4 certificazioni Uniche per il personale dipendente assunto solo per complessivi n. 518 giorni (media 129 giorni pro capite);
la fattura non riporta il periodo di riferimento in cui il personale è stato distaccato né il numero dei dipendenti.
Alla luce di quanto esposto, si rileva che la società ha illegittimamente detratto IVA per complessivi
€ 6.160,00.
OMISSIS
Per quanto esposto, l'Agenzia accertava una minore imposta Iva indicata nel quadro VF per complessivi
€ 8.612,00, e, ai sensi degli articoli 19 e 54 del D.p.r. n. 633/72, rettificava la dichiarazione presentata come evidenziato negli appositi quadri del presente avviso.
Le sanzioni venivano irrogate contestualmente all'avviso di accertamento, ex art. 17 D.Lgs. n° 472/97 ed erano riportate nell'apposita sezione del presente atto.
2. Ricorrente_1 impugnava l'atto, innanzi a questa C.G.T., limitatamente al rilievo n. 2, mosso ai fini IVA per l'anno d'imposta 2019.
In questa sede si osserva che la contestata fattura nr. 36 del 28/12/2019 - emessa dalla Società_1, per l'imponibile di € 28.000,00 ed IVA, aliq. 22%, per € 6.160,00, annotata nel registro acquisti dell'esponente al nr. 417/2019 - afferisce al contratto 03752293 stipulato in data 8/9/2019, relativo al per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sugli immobili in uso alla Agenzia delle Entrate-Direzione
Regionale Puglia e Basilicata>.
L'Agenzia delle Entrate di Benevento ha ritenuto che l'Iva esposta nella citata fattura di acquisto nr. 36/2019, per l'importo di € 6.160,00, non fosse detraibile ai sensi dell'art. 8 comma 35, della legge nr. 67/1988.
L'operato dell'Ufficio non merita ingresso.
Invero l'art. 8 comma 35 della legge nr. 67/1988, nel testo in vigore fino al 13/11/2024, stabiliva che «non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo».
La Suprema Corte di Cassazione, a seguito dei ricorsi proposti dalla Spa Società_3 contro l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero delle Finanze, con ordinanza interlocutoria nr. 2386/2019, richiedeva alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) di verificare se gli artt. 2 e 6 della Sesta Direttiva UE, nonché il principio di neutralità fiscale, fossero o meno ostativi rispetto alla legislazione nazionale che, con l'art. 8 comma 35 della legge nr. 67/1998, considerava non rilevanti ai fini Iva i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali veniva versato il solo rimborso del relativo costo. La CGUE, con la pronuncia resa in data 11/3/2020, nella causa iscritta al nr. C-94/19, stabiliva che l'art. 8
c. 35 della legge nr. 67/1988, non fosse conforme, sul piano comunitario, all'articolo 2, punto 1), VI Direttiva
CEE (ora articolo 2, § 1, lettera a) e lett. c), Direttiva 2006/112/CE).
A seguito alla pubblicazione della citata pronuncia della CGUE - che, peraltro, stante la portata interpretativa della normativa comunitaria, possedeva efficacia retroattiva (cfr. Cass. Sez. V, nr. 25278/19) - la Suprema
Corte, con le sentenze nrr. 529/530, depositate in data 14/1/2021, stabiliva che: «l'articolo 8, comma 35, della legge nr. 67/1988, va disapplicato, in base a quanto stabilito dalla Corte di giustizia, nella causa
C-94/19……..che, nel giudicare fondato il dubbio sollevato con la richiamata ordinanza n. 2385/19, ha stabilito che la prestazione di servizi, come definita dall'art. 2, punto 1, della sesta direttiva (che si specchia nel D.
P.R. n. 633 del 1972, art. 3) è da ritenere onerosa, e quindi imponibile, purché sia ravvisabile nesso di corrispettività tra servizio reso e somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività. Irrilevante è, in particolare,
l'importo del corrispettivo, ossia che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell'ambito della fornitura della sua prestazione……» (cfr. Cass. Sez. Trib. nrr. 529
e 530/2021).
Successivamente la stessa Corte Suprema, sempre sulla base dell'orientamento assunto dalla CGUE:
• è pervenuta ad identiche conclusioni anche nel caso in cui «il personale utilizzato non veniva distaccato, ma impegnato al fine di potere assicurare un servizio in favore delle altre società……; in entrambi i casi, trattandosi di prestazioni di servizi, deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione ove sussistano le condizioni di cui all'art. 2, c. 1, Direttiva Iva, cioè che la prestazione di servizi sia stata compiuta a titolo oneroso…; la pronuncia del giudice del gravame, dunque, è viziata da violazione di legge, non essendo conforme ai principi sopra enunciati;
deve, quindi, essere affermato il seguente principio di diritto: "In tema di iva, il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto in favore di un soggetto passivo che riceva a titolo oneroso prestazioni di servizi da altro soggetto passivo, mediante l'utilizzo, in nome proprio, di proprio personale» (cfr. Cass. Sez. Trib. nr. 6986/2023);
• ha nuovamente affermato che «l'articolo 8, comma 35, legge nr. 67/1988…. va disapplicato, in base a quanto stabilito dalla Corte di giustizia UE, nella causa C-94/19 dell'11/3/20 (Società_3 Spa/ Agenzia delle entrate), secondo la quale «l'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme - deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente;
i giudici unionali hanno, dunque, stabilito che la prestazione di servizi, come definita dall'art. 2, punto 1, della sesta direttiva (che corrisponde all'art. 3 Dpr 633/72 ), deve ritenersi onerosa e, quindi, imponibile ai fini IVA, purché sia ravvisabile un nesso di corrispettività tra il servizio reso e la somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività, sicché è irrilevante l'importo del corrispettivo, ossia che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto nell'ambito della fornitura della sua prestazione (Cass. n. 529 del 14/01/2021); è invece importante che la prestazione di servizi, come definita dall'art. 2, punto 1, della sesta direttiva (che si specchia nell'art. 3 Dpr 633/72), sia da ritenere onerosa, e quindi imponibile, condizione che ricorre ove sia ravvisabile un nesso di corrispettività tra servizio reso e somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività.
È dunque irrilevante l'importo del corrispettivo, ossia che sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto nell'ambito della fornitura della sua prestazione….» (cfr. Cass. Sez. Trib. nr. 9585/2025).
Nel frattempo, il legislatore domestico - al fine di recepire, a sua volta, l'illegittimità dell'art. 8 c. 35 legge nr.
67/88, dichiarata, sul piano comunitario, dalla CGUE con la richiamata pronuncia nr. C94/2019 dell'11/3/2020 - interveniva con l'art. 16/ter DL nr. 131/24, in vigore dal 14/11/24, stabilendo:
al comma 1, che «il comma 35 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato»;
al comma 2, che «le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dall'1/1/25; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa C94/19, o in conformità all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definiti».
L'art. 16/ter DL nr. 131/24, dunque, pur disponendo, al comma 2, l'abrogazione dell'art. 8 c. 35 della legge nr. 67/1988, relativamente ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1/1/2025, ha fatto salvi i comportamenti precedentemente adottati dai contribuenti che, applicando l'Iva sulle medesime prestazioni di servizi, si erano comunque attenuti, in assenza di accertamenti definitivi alla stessa data dell'1/1/2025, alla interpretazione offerta, in ambito comunitario, dalla CGUE con la pronuncia nr. C-94/2019 dell'11/3/2020.
Ebbene, nella vicenda in rassegna, l'antagonista Agenzia delle Entrate di Benevento - in riferimento alla prestazione documentata dalla fattura nr. 36/2019, emessa dalla Società_1, per l'imponibile di € 28.000,00 ed IVA, aliq. 22%, pari ad € 6.160,00 – ha ritenuto che non spettasse, all'odierno ricorrente, la detrazione dell'Iva corrisposta per € 6.160,00, ipotizzando la presunta violazione dell'art. 8 comma 35 della legge nr.
67/1988, in quanto, a suo dire, «tale disposizione prevede che il distacco di personale a fronte del quale è previsto, come nel caso in esame, il solo rimborso del costo, non assume rilevanza ai fini IVA».
Così fragilmente opinando, tuttavia, l'Ufficio ha ignorato, non solo la citata giurisprudenza intervenuta sul punto, ma addirittura la stessa normativa di riferimento, come interpretata dalla propria prassi interna - a cui avrebbe dovuto rigidamente attenersi, essendo antecedente alla notifica dell'11/9/2025 - avendo platealmente mancato di considerare che:
l'art. 16/ter c. 2 DL nr. 131/24, secondo quanto illustrato nella risposta all'interpello nr. 38 del 18/2/25, « prevede una clausola di salvaguardia per i comportamenti (rectius, rapporti) posti in essere anteriormente all'1/1/2025: in particolare, in assenza di accertamenti definitivi, è legittimo sia il comportamento dell'impresa che non ha addebitato l'IVA alle prestazioni di distacco di personale in forza della previgente normativa nazionale, sia la condotta dell'impresa che ha addebitato l'IVA su dette prestazioni in conformità all'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE» (cfr. ADE, risposta interpello nr. 38/25);
l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare nr. 5 del 16/5/2025, sempre in relazione al «trattamento iva delle operazioni di distacco o prestito di personale», ha ulteriormente chiarito che: «l'intervenuta abrogazione dell'articolo 8, comma 35, della legge finanziaria 1988 – rispondendo all'esigenza di dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (di seguito “Corte di Giustizia UE”) dell'11 marzo 2020, causa C-94/19 – deve essere interpretata alla luce degli orientamenti ivi forniti dai giudici unionali…….. Ciò premesso, l'operazione di distacco o prestito di personale in argomento, per effetto della novella normativa, risulta essere rilevante ai fini dell'IVA al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali normativamente previsti, di seguito richiamati.»:
Requisito soggettivo
In primo luogo si osserva che, laddove il datore di lavoro svolga in via esclusiva o prevalente attività d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito “decreto
IVA”), o di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto, il requisito soggettivo, ai fini dell'assoggettamento a IVA dell'operazione di distacco di personale, deve ritenersi, in ogni caso, soddisfatto, attesa la natura di soggetto passivo IVA dello stesso…. Requisito oggettivo
Il distacco o prestito di personale effettuato «verso corrispettivo» costituisce, in via generale, una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto IVA. In base alle indicazioni fornite dai giudici unionali nella sentenza Società_3, sussiste il nesso diretto tra il distacco o prestito di personale, da un lato, e il pagamento del corrispettivo, dall'altro, quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente;
vale a dire che l'una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l'altra, e viceversa. A tal fine, la somma di denaro pagata deve essere qualificata come corrispettivo dell'operazione di cui trattasi;
laddove il pagamento della stessa sia ritenuto dalle parti condizione essenziale per l'esecuzione dell'operazione di distacco, e viceversa (sussistendo il c.d. “sinallagma”);
a prescindere dal suo ammontare, non rilevando più la circostanza che il relativo importo sia inferiore, pari o superiore all'ammontare dei costi che il datore di lavoro ha sostenuto per il personale distaccato, e, quindi, anche nel caso in cui l'operazione sia effettuata in mancanza di lucratività.
In merito al corrispettivo, si precisa che…..l'intero ammontare dello stesso costituisce la base imponibile di cui all'articolo 13 del decreto IVA, inclusa l'eventuale quota imputata al rimborso dei costi sostenuti per il personale distaccato……..
Requisito territoriale
Il distacco di personale costituisce una prestazione di servizi effettuata nel territorio dello Stato al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 7-ter del decreto IVA…… Ai fini della territorialità IVA, in nessun caso assume rilevanza il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa del personale distaccato che, pertanto, può anche coincidere con la sede di lavoro del distaccante.
DECORRENZA DELLE NOVITÀ
In base al comma 2 dell'articolo 16-ter del decreto Salva-infrazioni, le novità sul trattamento, ai fini dell'IVA, delle operazioni di distacco o prestito di personale «si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 (…)». Il secondo periodo dell'articolo 16-ter del decreto Salva- infrazioni dispone infine che, ad ogni modo, «sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi».
Tale previsione è stata emanata – in ossequio al principio del legittimo affidamento – con la finalità di salvaguardare le seguenti operazioni di distacco o prestito di personale effettuate anteriormente alla data di efficacia della novella normativa:
operazioni per le quali è stata applicata l'IVA, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-94/19, anche al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 8, comma 35, della legge finanziaria 1988, ossia nell'ipotesi in cui il distaccante si limiti a ribaltare al distaccatario i soli costi sostenuti per il personale……; La salvaguardia non si estende inoltre, per espressa previsione normativa, anche alle pregresse operazioni di distacco o prestito di personale il cui trattamento, ai fini dell'IVA, è stato oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria tramite accertamento divenuto definitivo prima del
1/1/25, data da cui decorrono gli effetti della novella normativa…» (cfr. Circolare Agenzia Entrate nr. 5/2025 del 16/5/25).
Ineludibile corollario dei postulati che precedono è che, nel caso di specie - considerato che il disconoscimento della detrazione dell'Iva corrisposta per € 6.160,00, a fronte della prestazione di servizi documentata dalla fattura di acquisto nr. 36/19, riposa unicamente sulla presunta violazione dell'art. 8 c. 35 legge nr. 67/1988 – la pretesa azionata risulta adottata in palese violazione dell'art. 3 Dpr 633/72 – come interpretato sia dalla
CGUE con la pronuncia C-94/2019, sia dalla richiamata giurisprudenza domestica - atteso che, non essendo stata contestata l'insussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali richiesti dalla citata Circolare
ADE nr. 5/2025, trova applicazione la clausola di salvaguardia riconosciuta dall'ignorato art. 16/ter c. 2 DL nr. 131/24, stante l'assoluta assenza di accertamenti definitivi alla data dell'1/1/2025.
3. Resisteva l'Agenzia delle Entrate.
In ordine alla legittimità della ripresa a tassazione dell'IVA indebitamente detratta dalla Ditta ricorrente, in corrispondenza dell'operazione di distacco del personale fatturata nei confronti della stessa dalla Società_2
. Corretta applicazione da parte dell'Ufficio dell'art. 8, comma 35, della L. n. 67/1998.
Orbene, al fine di rendere maggiormente agevole la comprensione della questione controversa, dovrà ripercorrersi, seppur brevemente, la normativa involgente il caso di specie.
L'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67 sancisce quanto appresso: «Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo».
Con ordinanza 19 Gennaio 2019 n. 2385, la Corte di Cassazione rimetteva alla Corte di Giustizia Europea il giudizio relativo alla compatibilità del citato articolo 8 con il contenuto della Direttiva 2006/112/CE (c.d.
Direttiva Iva).
Ebbene, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza 11 marzo 2020, causa C-94-19, sanciva l'incompatibilità di questa disposizione con l'articolo 2, punto 1, della Direttiva IVA nella parte in cui è esclusa a priori l'irrilevanza ai fini IVA del distacco del personale.
Al fine di recepire l'orientamento dei giudici unionali, l'art. 16 ter del decreto-legge 17 settembre 2024 n.
131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024 n. 267, abrogava l'art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
In particolare, l'art. 16 ter cit., rubricato «Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto», disponeva che: «Il comma 35 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa
C94/19, o in conformità all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi».
L'ufficio recuperava a tassazione l'IVA detratta dalla Ditta ricorrente pari ad euro 6.160 relativamente all'operazione di distacco del personale fatturata nei suoi confronti dalla società Società_2 srl.
Il rilievo in questione era così motivato: «Come è noto il distacco di personale è regolamentato, ai fini IVA dall'articolo 8 comma 35, legge 67/1998. Tale disposizione prevede che il distacco di personale a fronte del quale è previsto, come nel caso in esame, il solo rimborso del costo, non assume rilevanza ai fini IVA. Si evidenzia che il contribuente ha correttamente spesato ai fini Iva, altre fatture ricevute da altri fornitori aventi ad oggetto il distacco di personale. La società Società_2: ha un capitale sociale di € 10.000,00 partecipato al 100% dal sig. Ricorrente_1; ha la medesima sede legale della ditta individuale; ha dichiarato ricavi per
€ 138.429,00 ed un volume d'affari pari ad € 151.748,00 dai dati presenti in A.T. risultano inviate n° 4 certificazioni Uniche per il personale dipendente assunto solo per complessivi n° 518 giorni (media 129 giorni pro capite). la fattura non riporta il periodo di riferimento in cui il personale è stato distaccato né il numero dei dipendenti». Pertanto, oltre ad una non corretta applicazione della normativa di riferimento, emergevano anche ulteriori criticità riguardanti la società emittente la fatture in discussione (capitale sociale della Società_2 interamente partecipato dal sig. Ricorrente_1, identità della sede sociale, rapporti di lavoro di durata ridotta e assenza in fattura del periodo di distacco), che in questa sede non erano contraddette da parte ricorrente, ma che comunque erano parte integrante delle motivazione della ripresa.
Invero, quando a fatturare il distacco erano società diverse dalla Società_2, tali soggetti non applicavano l'IVA, quando invece fatturava la predetta società, che presentava una forte identificazione con la ditta ricorrente, l'operazione veniva assoggettata a IVA.
Il comportamento fiscale adottato dal contribuente non era, pertanto, coerente ed uniforme con quello assunto dagli altri committenti per la medesima fattispecie.
Infatti, per altre operazioni di distacco del personale effettuate nel corso del 2019, i distaccanti non avevano applicato l'IVA, in ossequio al più volte citato articolo 8.
Anche detta circostanza era espressamente richiamata nella motivazione dell'atto quivi gravato, ove è dato leggersi: «Si evidenzia che il contribuente ha correttamente spesato ai fini Iva, altre fatture ricevute da altri fornitori aventi ad oggetto il distacco di personale».
Ulteriore circostanza rimasta incontestata.
Solo in punto di diritto, la ricorrente invoca l'applicazione della clausola di salvaguardia e sostiene che l'operazione contestata (fattura n. 36 del 28/12/2029 emessa dalla società Società_2) sia stata correttamente assoggettata IVA, in conformità a quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea nella sentenza c-94/2019.
L'argomentazione non è condivisibile.
Alla data di fatturazione dell'operazione di distacco del personale - 28 dicembre 2019- il contribuente non poteva essere a conoscenza dell'orientamento dalla Corte di Giustizia europea espresso successivamente in data 11 marzo 2020.
L'operazione di distacco del personale alla data del 28/12/2019 doveva essere qualificata “fuori campo IVA” ai sensi della vigente normativa nazionale ratione temporis rappresentata dall'articolo 8 comma 35 della legge finanziaria 1988 (ut supra).
La prestazione di servizi non era imponibile e l'IVA addebitata in via di rivalsa dal distaccante pari ad euro
6.160,00 non poteva essere detratta.
4. Il ricorrente presentava una memoria illustrativa.
Rispetto alle avverse difese, si rileva che l'Ufficio ha paradossalmente addotto che l'esponente non potesse beneficiare della contestata detrazione Iva, in quanto, alla data del 28/12/2019, non conosceva l'orientamento successivamente manifestato dalla CGUE con la pronuncia depositata in data 11/3/2020, relativa alla causa C-94/19 (Società_3 Spa/Agenzia delle Entrate).
L'Ufficio, quindi, ha mancato di considerare che l'esponente non ha invocato la citata pronuncia della CGUE, bensì la clausola di salvaguardia introdotta con effetto retroattivo, a seguito della medesima pronuncia, ad opera dell'art. 16/ter c. 2 DL nr. 131/24, applicabile, nel caso di specie, atteso che, per quanto attiene alla
Iva detratta con la fattura nr. 36/2019, non risultano accertamenti definitivi alla data di notifica dell'avviso impugnato (11/9/2025).
L'art. 16/ter DL nr. 131/24, in vigore dal 14/11/24, infatti, stabilisce: al comma 1, che «il comma 35 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato»;
al comma 2, che «le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dall'1/1/25; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definiti».
Sul punto, come già anticipato in sede di ricorso introduttivo, è intervenuta, da ultimo, la Circolare dell'Agenzia
Entrate nr. 5/2025 del 16/5/25, rilevando che: «……….il secondo periodo dell'articolo 16-ter del DL 131/24 dispone che «sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente all'1/1/2025, in conformità alla sentenza della CGUE dell'11/3/20, nella causa C-94/19, o in conformità all'articolo 8 c. 35, legge nr. 67/1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.
Tale previsione è stata emanata…con la finalità di salvaguardare le seguenti operazioni di distacco o prestito di personale effettuate anteriormente alla data di efficacia della novella normativa: operazioni per le quali è stata applicata l'IVA, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-94/19, anche al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 8 c. 35, della legge 67/1988, ossia nell'ipotesi in cui il distaccante si limiti a ribaltare al distaccatario i soli costi sostenuti per il personale……La salvaguardia non si estende inoltre, per espressa previsione normativa, anche alle pregresse operazioni di distacco o prestito di personale il cui trattamento, ai fini dell'IVA, è stato oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria tramite accertamento divenuto definitivo prima del 1/1/25, data da cui decorrono gli effetti della novella normativa…».
L'odierno ricorrente, dunque, in relazione alla detrazione dell'Iva per € 6.160,00, operata a seguito della fattura nr. 36/2019, ha legittimamente invocato l'art. 16/ter c. 2 DL nr. 131/24, che, per espressa previsione legislativa, i comportamenti adottati dai contribuenti per «le operazioni effettuate prima del
14/11/2024, per le quali è stata applicata l'IVA, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-94/19, anche al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 8, comma 35, della legge finanziaria 1988».
Nel caso di specie, quindi, il recupero dell'Iva per € 6.160,00 contestato dall'Ufficio in seno all'avviso impugnato, risulta oltremodo illegittimo dal momento che, per il passato, trova applicazione la clausola di salvaguardia riconosciuta dall'ignorato art. 16/ter c. 2 DL nr. 131/24, stante l'assoluta assenza di accertamenti definitivi alla data dell'1/1/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'atto impugnato contiene una motivazione più ampia, rispetto alla questione del trattamento dell'IVA: venivano, infatti, formulate ulteriori censure: che il capitale sociale della Società_2 fosse interamente partecipato dal Ricorrente_1, l'identità della sede sociale, che i rapporti di lavoro avessero durata ridotta, l'assenza in fattura del periodo di distacco.
In assenza di critica, da parte del ricorrente, circa tali aspetti della motivazione dell'atto, sufficienti a sorreggerne l'esito, non è possibile accogliere la domanda.
2. La notevole complessità delle questioni giuridiche sollevate dalla ricorrente consente la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta la domanda e compensa le spese di lite.