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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/12/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2810/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2810/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1
e
, nata a [...] il [...], Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. COPPA PAOLA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri Controparte_1
e , hanno esposto: Controparte_2 CP_2
- di aver contratto matrimonio in TA (CN) il 27/07/1995, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte II, Serie C, dell'anno 1995, nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mondovì al n. 14, parte II, Serie C, dell'anno 1995 e nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cuneo al n. 58, parte II, Serie C, dell'anno 1995;
- che dal matrimonio è nata la figlia , in data 11/07/2000, oggi Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- che il Tribunale, con decreto del 15/12/2014, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi, tenuto conto della maggiore età della figlia della coppia ed essendo la medesima economicamente autosufficiente, può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti, le quali hanno dichiarato e riconoscono di aver definito ogni loro rapporto economico e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Controparte_1
, nato il [...] a [...], e
[...] Controparte_2
, nata il [...] Cuneo (CN), celebrato in TA (CN) il
[...]
27/07/1995, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.
1, parte II, Serie C, dell'anno 1995 nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mondovì al n. 14, parte II, Serie C, dell'anno 1995 e nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cuneo al n. 58, parte II, Serie C, dell'anno 1995;
2) Nulla sulle spese;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TA (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2810/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1
e
, nata a [...] il [...], Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. COPPA PAOLA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri Controparte_1
e , hanno esposto: Controparte_2 CP_2
- di aver contratto matrimonio in TA (CN) il 27/07/1995, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte II, Serie C, dell'anno 1995, nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mondovì al n. 14, parte II, Serie C, dell'anno 1995 e nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cuneo al n. 58, parte II, Serie C, dell'anno 1995;
- che dal matrimonio è nata la figlia , in data 11/07/2000, oggi Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- che il Tribunale, con decreto del 15/12/2014, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi, tenuto conto della maggiore età della figlia della coppia ed essendo la medesima economicamente autosufficiente, può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti, le quali hanno dichiarato e riconoscono di aver definito ogni loro rapporto economico e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Controparte_1
, nato il [...] a [...], e
[...] Controparte_2
, nata il [...] Cuneo (CN), celebrato in TA (CN) il
[...]
27/07/1995, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.
1, parte II, Serie C, dell'anno 1995 nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mondovì al n. 14, parte II, Serie C, dell'anno 1995 e nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cuneo al n. 58, parte II, Serie C, dell'anno 1995;
2) Nulla sulle spese;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TA (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi