Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1226/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente rel
Dott. Elisa Einaudi Giudice
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1226/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
CECI CRISTINA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'Avv. BATTAGLIA SUSANNA che la rappresenta e difende per procura in atti,
CONVENUTO
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previi i più opportuni provvedimenti e declaratorie di rito,
IN VIA URGENTE disporre Consulenza Tecnica di Ufficio da affidarsi a professionista psicologa psicoterapeuta sul seguente quesito: “Letti gli atti e i documenti di causa, esaminate le parti in causa nonché la minore ed eventualmente i soggetti conviventi con le parti in causa, compiuto ogni altro accertamento necessario: a) dica il CTU in merito al contesto paterno e materno, tenuto conto della personalità dei genitori e della loro capacità di svolgere la funzione genitoriale;
b) riferisca della personalità della minore e della relazione con i due contesti;
c) dica quale possa essere l'evoluzione futura delle relazioni con entrambi i contesti e tenuto conto
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori;
confermare il collocamento e residenza anagrafica della minore presso la madre;
modificare il decreto del Tribunale di Cuneo dell'1.6.2023, pubblicato in data 12.6.2023, n. cronol. 3345/2023 (R.G. 3714/2022) e, per l'effetto disporre il seguente calendario di cure, prevedendo che la minore possa rimanere presso il padre: un fine settimana ogni quindici giorni: ogni quindici giorni, il padre terrà con e presso di sé
dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola (ore 16.00 nei giorni in cui la minore non Per_1 va a scuola) sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola o presso l'abitazione della madre alle ore 9.00 nei giorni in cui la minore non va a scuola;
nelle settimane che terminano con il week-end di competenza paterna: il martedì pomeriggio con pernottamento dall'uscita di scuola (ore 16.00 nei giorni in cui il minore non va a scuola) provvedendo ad accompagnarla a scuola il giorno successivo o presso l'abitazione della madre alle ore 9.00 nei giorni in cui la minore non va a scuola;
nelle settimane che terminano con week-end di competenza materna: il martedì e il mercoledì con pernottamento dall'uscita da scuola (ore 16.00 nei giorni in cui il minore non va a scuola) provvedendo ad accompagnarla a scuola il giovedì o presso l'abitazione della madre alle ore 9.00 nei giorni in cui la minore non va a scuola;
durante le vacanze estive: la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori tre settimane, di cui due consecutive, da concordare entro il 30 giugno di ogni anno. ln difetto di accordo, la minore trascorrerà le prime due settimane di agosto, compreso il giorno di Ferragosto con pernottamento, con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari e le ultime due di agosto con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
durante vacanze natalizie: la minore trascorrerà i giorni che vanno dal 23 al 30 dicembre con un genitore, e il periodo dal 30 dicembre alle ore 21.00 al 6 gennaio con l'altro, secondo il principio dell'alternanza. Il genitore che avrà con sé la minore il giorno di Natale, e sarà presso la propria residenza, acconsentirà a che l'altro genitore possa stare con la figlia dalle ore 17.00 del 24 dicembre alle ore 10.00 del 25 dicembre;
▪ durante le vacanze pasquali: la minore trascorrerà tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro, alternando i giorni di Pasqua e Pasquetta, il giorno di Pasqua la minore sarà prelevata alle ore 21.00, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza per l'anno successivo;
▪ ulteriori periodi di sospensione scolastica, compresi eventuali “ponti”: la minore li trascorrerà con il genitore con il quale è stata il fine settimana precedente o nel quale starà il fine settimana successivo, in questo caso il prelievo verrà effettuato alle ore 10.00;
✓ disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto della minore quando la stessa è presso di loro;
✓ confermare a carico del padre l'assegno a titolo di contributo al mantenimento indiretto della figlia minore pari ad euro 400,00 mensili, da versare a mezzo bonifico bancario su conto corrente della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
✓ confermare a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, relative alla figlia. Per l'esatta individuazione delle spese straordinarie ci si richiama al Protocollo d'intesa tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Torino;
✓ con espressa riserva di modificare le suddette conclusioni alla luce delle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio.
IN VIA ISTRUTTORIA.
• disporre Consulenza Tecnica di Ufficio da affidarsi a professionista psicologa psicoterapeuta sul seguente quesito: “Letti gli atti e i documenti di causa, esaminate le parti in causa nonché la minore ed eventualmente i soggetti conviventi con le parti in causa, compiuto ogni altro accertamento necessario: a) dica il CTU in merito al contesto paterno e materno, tenuto conto della personalità dei genitori e della loro capacità di svolgere la funzione genitoriale;
b) riferisca della personalità della minore e della relazione con i due contesti;
c) dica quale possa essere l'evoluzione futura delle relazioni con entrambi i contesti e tenuto conto dell'esigenza di tutelare la possibilità che la relazione con ciascuno di essi si sviluppi in modo da favorirne una corretta crescita affettiva, cognitiva e relazionale, esamini le possibili soluzioni di affidamento, evidenziando gli aspetti positivi e negativi nonché le modalità di incontro con il genitore non convivente”.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e onorari di giudizio, C.P.A., IVA, spese generali e successive occorrende.
Per parte convenuta
Respinta ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione,
- respingere l'avversaria domanda;
- insiste per la conferma delle condizioni di affidamento della figlia minore così Persona_2 come previste nel provvedimento emesso dal Tribunale di Cuneo nell'ambito del procedimento n. 3714/2022 V.G. il 01.06.2023 e pubblicato il 12.06.2023
e chiede
- venga dichiarato che la figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori con Per_1 residenza e collocamento prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione
- vengano confermate la modalità di affidamento già stabilite a giugno 2023 e di seguito indicate:
*a weekend alternati dal sabato alle 9.30 alla domenica alle 19.30, con riaccompagnamento a casa della madre,
*nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna, un giorno infrasettimanale, indicativamente il giovedì, dall'uscita dall'asilo o orario corrispondente sino alle 21.00,
* nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, un giorno infrasettimanale, indicativamente il giovedì, dall'uscita dall'asilo o orario corrispondente sino al mattino successivo con riaccompagnamento all'asilo o presso la casa materna entro le ore
9.00,
* per sette giorni nelle vacanze natalizie, alternando con la madre di anno in anno il Natale
e il Capodanno, per tre giorni nelle vacanze pasquali, alternando con la madre di anno in anno la Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
* due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno,
* con possibilità del padre di poter tenere con sé la minore, anche in giorni differenti da quelli espressamente previsti nel provvedimento ed in periodi più ampi, purchè vi sia l'accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze e del bene della minore;
- disporre che corrisponda a a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 500,00 € da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di
Torino;
- respingere la richiesta di CTU nei confronti della minore e, qualora fosse Persona_2 disposta, addebitane per intero il costo al ricorrente;
- Con vittoria di spese.
Pubblico Ministero
Si disponga la CTU nei termini richiesti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Dalla relazione tra e , non coniugati, nasceva la minore Parte_1 Controparte_1
il 30.01.2021. Per_1
Con ricorso depositato in data 29.12.2022, il sig. chiedeva al Tribunale l'adozione dei Per_2 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c., domandando l'affidamento condiviso della minore con collocazione della stessa presso la madre, la regolamentazione del calendario di visita padre-figlia e la determinazione di un assegno di mantenimento a proprio carico di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente che, pur aderendo alle domande di affidamento condiviso e di collocazione presso di sé, proponeva un calendario di visita più ristretto, in particolare per quanto riguarda i pernottamenti, e chiedeva un contributo di 600,00 euro, successivamente ridotto, in via di subordine, a 500,00 euro
Con sentenza n. 3345/2023 pubblicata il 12.06.2023 il Tribunale di Cuneo: (i) affidava la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione Per_1 prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
(ii) disponeva che il padre potesse tenere con sé la minore, salvo diversi e più ampi accordi, secondo il seguente calendario: - a weekend alternati dal sabato alle 9.30 alla domenica alle 19.30, con riaccompagnamento a casa della madre, - nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna, un giorno infrasettimanale, indicativamente il giovedì, dall'uscita dall'asilo o orario corrispondente sino alle 21.00, - nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, un giorno infrasettimanale, indicativamente il giovedì, dall'uscita dall'asilo o orario corrispondente sino al mattino successivo con riaccompagnamento all'asilo o presso la casa materna entro le ore 9.00, - per sette giorni nelle vacanze natalizie, alternando con la madre di anno in anno il Natale e il Capodanno;
- per tre giorni nelle vacanze pasquali, alternando con la madre di anno in anno la Pasqua e il lunedì dell'Angelo; - due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
(iii) disponeva che il padre corrispondesse alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di euro 400,00 euro da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, (iv) compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
2. Con ricorso depositato in data 30.05.2024 chiedeva la modifica di tali Parte_1 condizioni allegando: -che la madre ostacolava la frequentazione con la figlia (con particolare riferimento al periodo natalizio in relazione al quale il ricorrente aveva anche presentato querela); -che il padre incontrava difficoltà anche nell'atto di prelevare la figlia presso la casa della madre, dovendo spesso attendere molto sotto casa;
-che la figlia gli aveva riferito che tale dormiva nel letto con madre e figlia;
in relazione a quest'ultimo profilo Per_3 evidenziava l'esigenza di indagare con urgenza la possibile distorsione relazionale tra la minore e la madre, al fine di adottare misure riparative e preventive di ulteriori danni in capo alla minore
Concludeva come in premessa.
2.1. Si costituiva la quale si opponeva alle domande avversarie sostenendo Controparte_1 che nulla era cambiato rispetto alla situazione disciplinata dalla sentenza del giugno 2023, se non le sue condizioni economiche, di talché era ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Quanto al periodo natalizio evidenziava che era rimasta con il padre dal pomeriggio Per_1 del 25 dicembre al 2 gennaio avendo solo posticipato il giorno di permanenza (dal 24 al 25 diembre) perché la bambina era in cura con antibiotici;
evidenziava che le querele proposte dal erano state archiviate mentre lui era stato destinatario di formale ammonimento Per_2 da parte del Questore.
Deduceva che le sue condizioni economiche erano deteriorate a seguito dello scioglimento della società che gestiva con il fratello e la perdita del conseguente reddito di euro 6.000 annuo.
Concludeva come in premessa.
2.2. In esito alla prima udienza di comparizione del 12.11.2024 nella quale entrambe le parti insistevano nelle rispettive conclusioni, con ordinanza 15.11.2024 il Giudice riteneva la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere accertamenti peritali e fissava ex art. 473bis.22 udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale al 21 gennaio
2025 ore 10,30 in esito alla quale rimetteva la causa in decisione collegiale.
***
La domanda di modifica dei tempi di permanenza di con il padre è infondata. Per_1 Va osservato che il presente giudizio veniva introdotto quando non era neppure trascorso un anno dalla pronuncia della sentenza che disciplinava le modalità di affidamento, collocazione e permanenza della prole minore, e che il ricorrente -pur lamentando condotte della madre lesive degli interessi della minore e addirittura facendo riferimento alla fragilità della sig. , ai suoi vari ricoveri psichiatrici in costanza di convivenza e ai continui CP_1 cambi di umore curati con terapia farmacologica- poi non chiede la modifica dell'affidamento, né della collocazione, ma semplicemente un ampliamento dei tempi di permanenza della bimba con il papà.
Tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal ricorrente, risultano quindi del tutto impropri i riferimenti -gratuitamente polemici- alle condizioni di equilibrio psichico della madre o alle modalità di convivenza con tale Mauro, nonché la riesumazione di episodi anteriori alla decisione del Tribunale;
così come risulta meramente esplorativa la richiesta di disporre una
CTU per valutare la capacità genitoriale della madre o la richiesta di intervento dei servizi sociali.
Il Tribunale aveva valutato che l'affidamento condiviso fosse funzionale agli interessi della figlia, come peraltro chiesto da entrambi i genitori “che non hanno messo in dubbio la reciproca capacità genitoriale”; aveva ritenuto che la minore mantenesse la residenza anagrafica e la collocazione prevalente presso la madre, con la quale convive stabilmente sin dalla nascita, non essendovi peraltro contestazione sul punto.
In ordine al regime di visita, aveva osservato che i pernottamenti presso il padre possano essere introdotti sin da subito, in quanto i timori della madre al riguardo risultano generici e legati più alle proprie sensazioni personali sulla bambina che a una reale difficoltà del padre nella gestione della minore. La stessa ha del resto prospettato la possibilità di CP_1 sperimentare i pernottamenti sin dalla prossima estate, il cui inizio è ormai imminente.
Risulta inoltre irrilevante che la minore non sia ancora indipendente dal pannolino, ben potendo il padre occuparsi dei relativi incombenti. Il potrà dunque tenere con sé Per_2
a weekend alternati dal sabato mattina alle 9.30 alla domenica sera alle 19.30, Per_1 quando la riaccompagnerà presso la casa materna. Ai finesettimana alternati può essere aggiunto un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il giovedì, che, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, potrà essere comprensivo anche del pernottamento. Non pare conforme all'interesse della minore la proposta del ricorrente di sostituire il pernottamento del giovedì con quello del venerdì quando è lui ad avere il weekend, in quanto, in questo modo, dovrebbe trascorrere troppo tempo (quasi due Per_1 settimane) senza dormire dal padre. Inoltre, pare al momento prematuro che la bambina, che non ha mai pernottato presso la casa del padre, vi rimanga per due notti consecutive. Va invece escluso che il possa tenere con sé la bambina tutti i sabati per l'intera giornata, Per_2 poiché è necessario consentire anche alla madre di godere, a settimane alternate, dell'intero weekend con la figlia.
Dagli atti e dai documenti prodotti dalle parti, nonché dalle loro allegazioni emerge una indubbia difficoltà dei genitori a comunicare tra di loro a causa della loro conflittualità; le parti gestiscono con tensione le modalità di affidamento già disposte dal Tribunale, ma queste ultime non appaiono affatto essere divenute inadeguate in relazione agli esclusivi interessi di . Per_1
E infatti, le querele sporte dal sig. (archiviate) riguardano presunti inadempimenti Per_2 alle condizioni stabilite nella sentenza del Tribunale, così come l'ammonimento del Questore risulta emesso per fatti anteriori alla sentenza.
Nessuna emergenza fa dubitare il collegio che le condizioni di affidamento, collocazione e visita disposte con la sentenza 3345/2023 non siano adeguate e debbano essere modificate nell'esclusivo interesse della prole minore.
La domanda di aumento del contributo economico del papà è infondata.
Anche sotto questo profilo, devono confermarsi le disposizioni della sentenza che sul punto aveva osservato:
Passando agli aspetti economici, ciascun genitore deve provvedere alle esigenze della figlia minore quando le tiene con sé e, in considerazione della condizione economica delle parti, tenuto altresì conto dei periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve essere posto a carico del resistente un assegno mensile, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie.
Sul punto, occorre osservare che il ricorrente lavora per una società di cui è socio al 95% e dichiara di percepire una retribuzione netta di 1.600,00 euro, che però non trova riscontro né nelle buste paga che riportano costantemente un netto superiore ai 2.000,00 euro, né nelle dichiarazioni dei redditi. È inoltre particolarmente significativo che il provveda ogni Per_2 mese a sostenere una rata di mutuo di 1.300,00 euro, che denota una capacità economica presumibilmente superiore rispetto ai guadagni dichiarati, anche volendo prendere in considerazione il canone di locazione di 420,00 euro percepito per un immobile in proprietà.
La , invece, svolge attività lavorativa come estetista per la quale dichiara di CP_1 percepire 500,00 euro mensili (non verificabili trattandosi di attività in proprio) e non è gravata da oneri abitativi. A fronte di questo quadro, la somma di 300,00 euro proposta dal
deve ritenersi senz'altro insufficiente, considerata la sua presumibile condizione Per_2 economica, che gli consentiva peraltro di versare sino a pochi mesi orsono, oltre alla cospicua rata di mutuo, la somma di euro 500 per la figlia, pur se comprensiva di spese. D'altro canto, tenuto conto che il padre tiene con sé per tempi comunque significativi, che le esigenze Per_1 della minore sono ancora ridotte in relazione all'età e che la madre percepisce, con l'accordo del , l'intero assegno unico, il contributo può essere contenuto in 400,00 euro mensili, Per_2 oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate nel dispositivo.
Il Tribunale, quindi, già aveva tenuto conto della disparità patrimoniale ed economica tra i genitori e del reddito esiguo (e anche incerto) della madre, quantificando peraltro il contributo del papà in considerazione dei tempi di permanenza della figlia con lui e delle sue esigenze in rapporto alla sua età, dovendosi ricordare che l'assegno è finalizzato a contribuire al mantenimento della prole e non della madre;
la lamentata riduzione del reddito della sig. (che rimane reddito da lavoro autonomo) -peraltro CP_1 documentata quanto all'annualità 2023- non appare né stabilizzata né definitiva, atteso che la signora è giovane, qualificata e quindi idonea al lavoro.
*** Stante la soccombenza reciproca, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita, respinge le domande di modifica delle condizioni stabile con la sentenza n. 3345/2023 del
Tribunale di Cuneo;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Roberta Bonaudi