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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/12/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1297 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli Avvocati FERRI FRANCESCO e FERRI C.F._2
FURIO
ATTORI
contro
C.F. , C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
, C.F. , C.F. C.F._4 CP_3 C.F._5 CP_4
C.F. , C.F._6 Controparte_5 C.F._7 CP_6
C.F. , C.F. ,
[...] C.F._8 Parte_3 C.F._9 rappresentati e difesi dall'Avvocato CASALI SERENA
CONVENUTI
C.F. , C.F. CP_7 C.F._10 CP_8
, in qualità di eredi di C.F. C.F._11 Persona_1
, rappresentati e difesi dagli Avvocati FERRI FRANCESCO e PAGLIA C.F._12
FEDERICA
CONVENUTI 1 avente a oggetto: servitù
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi atti introduttivi.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Gli attori, proprietari di due appartamenti siti in Modena via G.M. Barbieri n. 58, con relativa porzione sottostante di area cortiliva, dopo aver dato corso con esito negativo a mediazione, hanno radicato il presente contenzioso lamentando l'interclusione dei suddetti immobili e chiesto costituirsi servitù di passaggio carraio sul fondo dei convenuti, così da poter ricoverare la propria autovettura in tale area cortiliva.
Il giudizio fa seguito ad altro, di contenuto nella sostanza analogo, in cui è stata respinta domanda di usucapione della medesima servitù di passo carraio con sentenza di questo Tribunale n. 1099/2022 del 27/09/2022, passata in giudicato.
2. I convenuti, regolarmente costituitisi, hanno eccepito l'infondatezza della pretesa avversaria, dunque da respingere;
in via riconvenzionale subordinata al solo accoglimento della richiesta avversaria, hanno domandato il versamento dell'indennità di cui all'art. 1053 c.c. e la condanna al pagamento delle spese di manutenzione della servitù.
3. Non è stata svolta istruttoria, trattandosi di causa documentale, per le ragioni di seguito esposte.
4. Nel corso della lite è deceduta la convenuta precisamente in data 21/08/2025, e Persona_1 si sono costituiti il successivo 15/12/2025 i suoi eredi e aderendo alle CP_7 CP_8 domande degli attori;
non è stata pertanto dichiarata l'interruzione del processo.
5. All'udienza del 16/12/2025, dopo discussione orale dei Difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e la sentenza viene ora pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.
6. Ciò premesso, la domanda degli attori è priva di fondamento e viene così respinta.
Come eccepito e documentato in modo convincente a pagina 3 della comparsa di costituzione e risposta dei convenuti – e riconosciuto di fatto dagli stessi e – gli Parte_1 Parte_2 immobili degli attori fanno parte di complesso condominiale che pacificamente ha libero accesso pedonale alla via pubblica, sì che, innanzi tutto, non sussiste interclusione nel senso preteso dall'art. 1051 c.c.
Va, poi, considerato che e domandano la costituzione coattiva di servitù Parte_1 Parte_2 di passo carraio su cortile dei convenuti (si ricade in tal modo, tra l'altro, nell'ambito applicativo dell'ultimo comma dell'art. 1051 c.c.) per poter accedere con autovettura, e ricoverarla, nella propria area cortiliva. Essi agiscono quindi esplicitamente per soddisfare una maggiore comodità personale
2 (parcheggio sotto casa anziché nella limitrofa via pubblica) che nulla ha a che vedere né con il presupposto dell'interclusione, anche ex art. 1052 c.c., né con i peculiari e stringenti interessi del fondo dominante per i quali solo è accordata l'invasiva tutela prevista dalle norme in commento che, come noto, comportano non marginale limitazione del godimento della proprietà del fondo servente.
A conferma di quanto precede, depone altresì il fatto che l'area di cui gli attori lamentano
(infondatamente) l'interclusione abbia, ancora oggi, destinazione di orto e giardino, sì che la facoltà di parcheggiarvi autovetture non è, già in astratto e in alcun modo, riconducibile a utilità del fondo ma, come detto, semmai degli attuali titolari che, del resto, a sostegno della domanda indicano esigenze di comodità anche dei propri nipoti, all'evidenza sempre personali ed estranee a quelle dell'immobile.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi poste, ai sensi dell'art. 91, primo comma,
c.p.c., a carico degli attori e dei convenuti e che hanno aderito alle pretese CP_7 CP_8 dei primi. Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 5.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge e spese vive di causa documentate, considerando la presente controversia di valore indeterminabile basso, e dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le quattro fasi e liquidando valori prossimi ai medi tariffari per quelle di studio introduttiva, e ai minimi per quelle istruttoria e decisionale, svoltesi in forma ridotta.
8. Non sussistono, invece, i presupposti per una condanna dei soccombenti anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
L'art. 96, primo comma, c.p.c. richiede infatti la prova di specifico ulteriore danno (rispetto al costo del Difensore, già ristorato dalla condanna di cui al punto che precede) che non è stata fornita, e di cui, a monte, manca anche invero precisa allegazione.
L'art. 96, terzo comma, c.p.c., invece, nello stabilire una sanzione di natura non intrinsecamente difforme dal danno punitivo, richiede, per quanto qui più rileva, uno sviamento pretestuoso dello strumento processuale dalla sua funzione, non ravvisabile nel caso di specie, in cui si riscontra mera, fisiologica, opinabilità del diritto fatto, infondatamente, valere.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- respinge le domande degli attori e cui hanno aderito i convenuti Parte_1 Parte_2
e CP_7 CP_8
- condanna in solido tra di loro, a Parte_1 Parte_2 CP_7 CP_8 rifondere le spese di lite a tutti gli altri convenuti costituiti, liquidate in complessivi euro 5.500,00 per
3 compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati (contributo unificato, marca da bollo, spese di registrazione della sentenza).
Si comunichi.
Modena, 17/12/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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