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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. seconda, sentenza 15/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento Sezione seconda in composizione monocratica in persona del dr. AN DA
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento n. 523/24 avente ad oggetto
ricorso proposto da
Nominativo_1 (CF_1) difesa da Nominativo_2 (CF_2) ed Email_1elettivamente domiciliata presso ,
nei confronti di
Comune di Agrigento (non costituito),
avverso il seguente atto tributario impugnato
- avviso di accertamento n. 697 per TARI dell'anno 2017.
Motivi della decisione
La ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento di debito tributario per TARI dell'anno 2017 ed un contestuale provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'ente locale impositore che non si è costituito.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, premettendo di avere ricevuto l'atto impugnato in data 17.1.2024, eccepisce la decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito.
Il motivo non è fondato.
ll termine quinquennale di decadenza (art. 1, co. 161, l. 2006, n. 296) che, in via ordinaria sarebbe scaduto il 31.12.2020, infatti, per effetto della sospensione dei termini di disposta dall'art. 67 del d.l. 2020, n. 18 (per giorni 541) sarebbe scaduto soltanto il 24.6.2024, mentre l'avviso di accertamento è stato notificato, per ammissione della stessa ricorrente, in data antecedente.
Il motivo è privo di fondamento anche nella parte in cui viene opposta la prescrizione, perché la notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta in data 24.6.2024, la prescrizione quinquennale del credito decorreva solo da tale data e al tempo della presentazione del ricorso non era ancora maturata.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c., infatti, la prescrizione decorre solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
nel caso di tributi soggetti ad accertamento la prescrizione non decorre, quindi, dal giorno in cui è sorta (ex lege) l'obbligazione tributaria in presenza dei previsti presupposti, ma dal giorno in cui l'ente impositore, nel rispetto del termine di decadenza previsto a tal fine, abbia esercitato i poteri accertativi e di liquidazione del tributo.
Il termine non decorreva, pertanto, come sembra opinare la ricorrente, dall'anno in cui è sorto il debito tributario, ma dal giorno di notifica dell'avviso di accertamento.
Vanno disattesi anche il secondo, il terzo ed il sesto motivo di ricorso con i quali vengono opposti vizi formali di omessa motivazione e di omessa sottoscrizione dell'atto impositivo, mancando ogni prova dei fatti dedotti a fondamento delle relative eccezioni.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., infatti, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Nel processo tributario, pertanto, l'onere di provare i fatti costitutivi del credito oggetto dell'atto impositivo o del diritto dell'agente della riscossione di procedere alla riscossione coattiva grava, rispettivamente, sull'ente impositore e sull'agente della riscossione (attori in senso sostanziale); grava, invece, sul ricorrente l'onere di provare l'inefficacia di tali fatti (per vizi dell'atto impositivo o di riscossione) ovvero la sopravvenuta modificazione o estinzione del diritto di credito oggetto dell'atto impositivo o di riscossione.
Nel caso di specie, di contro, il ricorrente sul quale gravava l'onere di provare i fatti dedotti a fondamento delle sollevate eccezioni di nullità dell'atto impositivo per mancanza di motivazione e di sottoscrizione, non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, perché non ha prodotto la copia integrale dell'atto impugnato, ma soltanto la prima pagina e un'altra pagina del tutto illeggibile, rendendo impossibile ogni verifica dei fatti prospettati.
Con il quarto motivo viene denunziata la nullità dell'atto impugnato per vizio di notifica, ma anche tale motivo è infondato. La notifica, infatti, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e soggettivamente distinto, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto da notificare esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto (Cass. SS.UU. 2015, n. 19704).
È infondato anche il successivo motivo di ricorso con il quale la nullità dell'atto impugnato viene prospettata per l'omessa anteriore notifica di un avviso di irregolarità, non essendo prevista dalla legge la notifica, a pena di nullità, di un avviso di irregolarità. Privo di fondamento, infine, è anche l'ultimo motivo con il quale, impugnando il provvedimento sanzionatorio contestuale all'atto impositivo, la ricorrente oppone la sproporzione delle sanzioni irrogate (delle quali non indica la misura) rispetto alla violazione di natura finanziaria accertata.
Anche al riguardo manca, infatti, ogni prova del fatto dedotto a fondamento del prospettato vizio di formazione della pretesa creditoria di natura sanzionatoria, perché dalle sole due pagine dell'atto impugnato prodotte (una delle quali, come sopra evidenziato, illeggibile) non risulta alcun provvedimento sanzionatorio, men che meno l'entità delle sanzioni che si assumono illegittimamente quantificate.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese per la mancata costituzione dell'ente impositore.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento respinge il ricorso.
Agrigento 12.1.2026.
Il DI AN DA
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento Sezione seconda in composizione monocratica in persona del dr. AN DA
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento n. 523/24 avente ad oggetto
ricorso proposto da
Nominativo_1 (CF_1) difesa da Nominativo_2 (CF_2) ed Email_1elettivamente domiciliata presso ,
nei confronti di
Comune di Agrigento (non costituito),
avverso il seguente atto tributario impugnato
- avviso di accertamento n. 697 per TARI dell'anno 2017.
Motivi della decisione
La ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento di debito tributario per TARI dell'anno 2017 ed un contestuale provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'ente locale impositore che non si è costituito.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, premettendo di avere ricevuto l'atto impugnato in data 17.1.2024, eccepisce la decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito.
Il motivo non è fondato.
ll termine quinquennale di decadenza (art. 1, co. 161, l. 2006, n. 296) che, in via ordinaria sarebbe scaduto il 31.12.2020, infatti, per effetto della sospensione dei termini di disposta dall'art. 67 del d.l. 2020, n. 18 (per giorni 541) sarebbe scaduto soltanto il 24.6.2024, mentre l'avviso di accertamento è stato notificato, per ammissione della stessa ricorrente, in data antecedente.
Il motivo è privo di fondamento anche nella parte in cui viene opposta la prescrizione, perché la notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta in data 24.6.2024, la prescrizione quinquennale del credito decorreva solo da tale data e al tempo della presentazione del ricorso non era ancora maturata.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c., infatti, la prescrizione decorre solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
nel caso di tributi soggetti ad accertamento la prescrizione non decorre, quindi, dal giorno in cui è sorta (ex lege) l'obbligazione tributaria in presenza dei previsti presupposti, ma dal giorno in cui l'ente impositore, nel rispetto del termine di decadenza previsto a tal fine, abbia esercitato i poteri accertativi e di liquidazione del tributo.
Il termine non decorreva, pertanto, come sembra opinare la ricorrente, dall'anno in cui è sorto il debito tributario, ma dal giorno di notifica dell'avviso di accertamento.
Vanno disattesi anche il secondo, il terzo ed il sesto motivo di ricorso con i quali vengono opposti vizi formali di omessa motivazione e di omessa sottoscrizione dell'atto impositivo, mancando ogni prova dei fatti dedotti a fondamento delle relative eccezioni.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., infatti, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Nel processo tributario, pertanto, l'onere di provare i fatti costitutivi del credito oggetto dell'atto impositivo o del diritto dell'agente della riscossione di procedere alla riscossione coattiva grava, rispettivamente, sull'ente impositore e sull'agente della riscossione (attori in senso sostanziale); grava, invece, sul ricorrente l'onere di provare l'inefficacia di tali fatti (per vizi dell'atto impositivo o di riscossione) ovvero la sopravvenuta modificazione o estinzione del diritto di credito oggetto dell'atto impositivo o di riscossione.
Nel caso di specie, di contro, il ricorrente sul quale gravava l'onere di provare i fatti dedotti a fondamento delle sollevate eccezioni di nullità dell'atto impositivo per mancanza di motivazione e di sottoscrizione, non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, perché non ha prodotto la copia integrale dell'atto impugnato, ma soltanto la prima pagina e un'altra pagina del tutto illeggibile, rendendo impossibile ogni verifica dei fatti prospettati.
Con il quarto motivo viene denunziata la nullità dell'atto impugnato per vizio di notifica, ma anche tale motivo è infondato. La notifica, infatti, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e soggettivamente distinto, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto da notificare esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto (Cass. SS.UU. 2015, n. 19704).
È infondato anche il successivo motivo di ricorso con il quale la nullità dell'atto impugnato viene prospettata per l'omessa anteriore notifica di un avviso di irregolarità, non essendo prevista dalla legge la notifica, a pena di nullità, di un avviso di irregolarità. Privo di fondamento, infine, è anche l'ultimo motivo con il quale, impugnando il provvedimento sanzionatorio contestuale all'atto impositivo, la ricorrente oppone la sproporzione delle sanzioni irrogate (delle quali non indica la misura) rispetto alla violazione di natura finanziaria accertata.
Anche al riguardo manca, infatti, ogni prova del fatto dedotto a fondamento del prospettato vizio di formazione della pretesa creditoria di natura sanzionatoria, perché dalle sole due pagine dell'atto impugnato prodotte (una delle quali, come sopra evidenziato, illeggibile) non risulta alcun provvedimento sanzionatorio, men che meno l'entità delle sanzioni che si assumono illegittimamente quantificate.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese per la mancata costituzione dell'ente impositore.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento respinge il ricorso.
Agrigento 12.1.2026.
Il DI AN DA