Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. seconda, sentenza 15/01/2026, n. 111
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento

    Il termine di decadenza, originariamente scaduto il 31.12.2020, è stato prorogato di 541 giorni a causa della sospensione dei termini disposta dal d.l. 2020, n. 18, scadendo pertanto il 24.6.2024. L'avviso di accertamento è stato notificato in data antecedente.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La prescrizione quinquennale decorre dalla notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta in data 24.6.2024. Al momento della presentazione del ricorso, la prescrizione non era ancora maturata. La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno in cui l'ente impositore ha esercitato i poteri accertativi.

  • Rigettato
    Vizi formali: omessa motivazione e sottoscrizione

    La ricorrente non ha fornito prova dei vizi dedotti, avendo prodotto solo la prima pagina dell'atto impugnato e un'altra pagina illeggibile, rendendo impossibile ogni verifica.

  • Rigettato
    Vizio di notifica

    La notifica non è un vizio dell'atto impositivo, ma un atto distinto la cui validità è irrilevante se l'atto è stato impugnato, avendo raggiunto lo scopo.

  • Rigettato
    Omessa anteriore notifica avviso di irregolarità

    La legge non prevede la notifica di un avviso di irregolarità a pena di nullità dell'atto impositivo.

  • Rigettato
    Sproporzione delle sanzioni irrogate

    La ricorrente non ha fornito prova dell'esistenza di un provvedimento sanzionatorio né dell'entità delle sanzioni, non avendo prodotto le pagine pertinenti dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. seconda, sentenza 15/01/2026, n. 111
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 111
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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