Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena e intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' alle seguenti disposizioni:
a) quanto all'emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, all'articolo VIII dell'Accordo sulla costituzione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;
b) quanto agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), della presente legge, all'articolo 56 dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;
c) quanto agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, all'articolo 51 dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo.
a) quanto all'emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, all'articolo VIII dell'Accordo sulla costituzione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;
b) quanto agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), della presente legge, all'articolo 56 dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;
c) quanto agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, all'articolo 51 dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo.