Sentenza 23 dicembre 2009
Massime • 1
È inammissibile la costituzione di parte civile che contenga un riferimento solo generico ad uno degli imputati nei cui confronti viene esercitata l'azione civile (indicato solo come << + 1 >> rispetto ad altro imputato indicato nominativamente), e non contenga le generalità del legale rappresentante della società che si costituisce parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/12/2009, n. 6225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6225 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 23/12/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere - N. 3311
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 5938/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'NG IE N. IL 17/08/1973;
avverso la sentenza n. 833/2008 GIP TRIBUNALE di CAMPOBASSO, del 16/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI Ruggero;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALVI Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv.to Martire Andrea.
FATTO E DIRITTO
1. Il GIP del Tribunale di Campobasso, con sentenza in data 16-12- 2008, applicava a PA D'AL e RI D'AN la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati di furto aggravato in un bar e di ricettazione di due televisori provenienti da un albergo. In particolare, a D'AN veniva applicata, con il vincolo della continuazione tra i due reati, la pena di anni uno di reclusione ed Euro 500,00 di multa;
venivano liquidate a suo carico anche le spese di costituzione di parte civile fissate in Euro 600,00.
2. RI D'AN avanzava ricorso per cassazione. Rilevava che la costituzione di parte civile non risultava proposta ritualmente ai sensi dell'art. 78 c.p.p., mancando l'indicazione delle generalità dell'imputato D'AN, la precisa identificazione del soggetto legittimato alla costituzione di parte civile, la chiara indicazione della "causa petendi" e del "petitum" della domanda. Ne discendeva l'illegittimità della condanna alle spese disposta appunto in favore della parte civile. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso deve essere accolto perché fondato.
Si osserva, innanzitutto, che correttamente il D'AN ha presentato ricorso per cassazione. Difatti, la Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che le ordinanze che ammettono o escludono la parte civile sono definitivamente inoppugnabili, mentre è impugnabile l'ordinanza che respinge la richiesta di esclusione della parte civile. Quest'ultimo provvedimento può essere impugnato, con il mezzo previsto secondo il rito adottato (art. 448 c.p.p.), per qualsiasi irregolarità formale e sostanziale della costituzione della parte civile, unitamente alla sentenza (v. così, Cass. S.U. 13- 7-1999- Pediconi-; Cass. 8-11-2007 -Sommer-). Nel caso di specie, il ricorrente risulta avere richiesto, motivatamente, l'esclusione della parte civile ai sensi dell'art. 80 c.p.p.; l'istanza è stata rigettata dal Giudice. D'altro canto, nel merito le censure del ricorrente si palesano conformi al tenore dell'atto contestato. Difatti, l'atto di costituzione di parte civile ad opera della Soc. Terme di Sepino Management s.r.l. si discosta dalle formalità indicate nell'art. 78 c.p.p., richieste a pena di inammissibilità. In particolare, la dichiarazione costitutiva contiene un riferimento molto generico all'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile, contrassegnato solo come "+ 1" rispetto ad altro imputato indicato nominatamente;
altresì, mancano le generalità del legale rappresentante della Società che si costituisce parte civile.
4. Pertanto, l'ordinanza dibattimentale che ha rigettato l'istanza avanzata da RI D'AN di esclusione della parte civile deve essere annullata senza rinvio;
parimenti, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna di D'AN al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale annulla senza rinvio l'ordinanza che ha respinto la richiesta (avanzata da D'AN RI) di esclusione della parte civile;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato D'AN RI al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.
Così deciso in Roma, il 23 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010