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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 04/02/2026, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1785/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18936/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Filzi 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - Via S. Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120229003325690 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120229003325690 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1819/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti e verbale di causa
Resistente: come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato in data 11.10.2025, premette di avere impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Marano l'intimazione di pagamento n. 07120229003325690 limitatamente alle sole cartelle n. 07120160083900711 per bollo auto anno 2011 e n. 07120180036921016002 per tributi speciali catastali anno 2012 e che detto giudizio è stato definito con sentenza n. 92/2025 (RG 8372/2022) con la quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia Tributaria di I grado concedendo il termine di legge per la riassunzione.
Ricorrente_1, quindi, provvede a riassumere il giudizio reiterando le contestazioni di cui all'atto di citazione e impugnando l'intimazione 07120229003325690. Deduce a fondamento del ricorso la mancata notifica dell'avviso di accertamento, nonche' di tutti gli atti ad essa prodromici e conseguenti e invoca l'obbligo di deposito degli originali dell'accertamento, della cartella, nonche' di ogni atto prodromico e derivante, impugnando ogni documentazione non depositata in originale di cui disconosce la conformità chiedendo al contempo il deposito ex art. 2719 c.c. anche al fine di eventuali giudizi di verificazione e disconoscimento di firma, considerando quella in copia senza alcuna valenza giuridica. Eccepisce, quindi, la decadenza e la prescrizione della pretesa fatta valere con l'intimazione impugnata.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – SI che eccepisce l'inammissibilità del ricorso sia per essere stata fatta valere l'impugnazione della intimazione di pagamento n. 07120229003325690, non impugnata dinanzi al Giudice di Pace e rispetto alla quale è decorso il termine per l'impugnativa; eccepisce, altresì, la litispendenza rispetto in relazione alla cartella di pagamento n. 07120180036921016002 per litispendenza pendendo altro ricorso iscritto al n. 7879/25 R.G.R.. Inoltre, documenta la rituale e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento alle seguenti date: 1) cartella di pagamento n. 07120160083900711 notificata il
24/03/2017, 4) cartella di pagamento n. 07120180036921016002 notificata il 12/10/2018 e che l'eccezione di prescrizione è infondata per tempestiva notifica dei seguenti interruttivi della prescrizione: il 03/03/2022 con avviso di intimazione n.07120229003325690000 (all. 3) il 18/09/2023 con avviso di intimazione n.
07120239029937627000 (all. 4) e il 07/12/2022 con comunicazione preventiva di ipoteca n.
07176202200001064000 (all. 5) e, inoltre, non avendo impugnato l'avviso di intimazione notificato il 3.3.2022, parte ricorrente non può sollevare eccezioni che avrebbe dovuto far valere impugnando il primo atto utile con il quale far valere le eccezioni successive alla notifica della cartella di pagamento.
Si costituisce, altresì, l'Agenzia delle Entrate che eccepisce che il ricorrente per il medesimo atto impugnato ha presentato ricorso in data 04/04/2025, definito in data 05/09/2025 con sentenza n. 15122/02/2025 di rigetto.
Il ricorrente deposita memorie con cui eccepisce l'illegittimità della rappresentanza dell'ADER da parte di legali esterni posto che secondo l'ordinanza n. 32076 del 30 dicembre 2025 della Suprema Corte, l'Agenzia delle Entrate-SI può farsi difendere da un avvocato del libero foro solo in via residuale e previa motivata deliberazione.
Si costituisce, altresì, la Regione Campania deducendo, preliminarmente che parte ricorrente riassume l'opposizione in relazione a due cartelle di pagamento che non risultano opposte nel giudizio dinnanzi il
Giudice di Pace di Marano di Napoli e per le quali non è intervenuta alcuna dichiarazione di difetto di giurisdizione e assume la legittimità del proprio operato avendo ritualmente notificato gli atti di propria competenza.
Il ricorrente deposita nuove memorie con cui assume che a seguito delle notifiche degli avvisi che la Regione
Campania assume di aver eseguito è maturata la prescrizione.
La Corte all'esito dell'udienza del 3.2.2026 decide la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente osservarsi che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–
SI, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia
e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia
a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità
(cfr. Cass. S.U. Sentenza n. 30008 del 19/11/2019).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Pur prescindendo dalla verifica della tempestiva riassunzione del presente giudizio ai sensi dell'art.50 c.p.
c. non avendo parte ricorrente documentato la data in cui gli è stata comunicata o notificata la sentenza n.
92/2025 pronunciata dal Giudice di Pace di Marano in data 13/1/2025 visto che la riassunzione è stata notificata in data 11.10.2025, il ricorso sconta altro profilo di inammissibilità.
Invero, il Giudice di Pace di Marano con la suindicata sentenza, premesso che “Con atto di citazione notificato il 5.05.2022 Ricorrente_1 conveniva in giudizio l'Agenzia Entrate SI per sentir dichiarare la non debenza e/o l'estinzione delle pretese sottese alle cartelle di pagamento n. 09420130004319651, 09420140013618119, 094201500054098 38, 09420150015979587, 09420160020022242, afferenti alla tassa automobilistica ex art. 17 l. 449/97, sanzioni amministrative c.d.s., Tarsu e Ici, di cui all'intimazione di pagamento n. 09420219001380289, notificata in data 4.03.2022”, ha così deciso: “dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 09420130004319651 - 09420140013618119, limitatamente alla tassa automobilistica ex art. 17 l. 449 del 1997, e alle cartelle di pagamento nn. 09420150005409838, 09420150015979587, 09420160020022242, di cui all'intimazione di pagamento n. 09420219001380289, concedendo il termine di legge per la riassunzione;
dichiara l'estinzione per prescrizione delle pretese sanzionatorie afferenti a contravvenzioni al c.d.s., sottese alle cartelle di pagamento n. 09420130004319651 - 09420140013618119;”. L'intimazione impugnata, quindi, con il ricorso dinanzi al Giudice di Pace è la n. 09420219001380289 mentre nel presente giudizio parte ricorrente ha impugnato la diversa intimazione n. 07120229003325690 e le cartelle ad essa sottese che appaiono, dalla disamina della intimazione impugnata, evidentemente diverse per numero.
Senza entrare nel merito della possibilità di impugnare nel presente giudizio di riassunzione altra intimazione di pagamento, diversa da quella originariamente impugnata dinanzi al Giudice di Pace, vale il rilievo dirimente in senso negativo circa la tardività dell'impugnativa de qua, notificata in data 11.10.2025, rispetto all'intimazione di pagamento n. 07120229003325690, notificata in data 3.3.2022 (cfr. notifica in atti).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti che liquida, per ciascuna di esse, in 500,00 € per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, cut se versato, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli il 3 febbraio 2026.
Il Giudice
dr.ssa Assunta d'Amore
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18936/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Filzi 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - Via S. Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120229003325690 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120229003325690 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1819/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti e verbale di causa
Resistente: come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato in data 11.10.2025, premette di avere impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Marano l'intimazione di pagamento n. 07120229003325690 limitatamente alle sole cartelle n. 07120160083900711 per bollo auto anno 2011 e n. 07120180036921016002 per tributi speciali catastali anno 2012 e che detto giudizio è stato definito con sentenza n. 92/2025 (RG 8372/2022) con la quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia Tributaria di I grado concedendo il termine di legge per la riassunzione.
Ricorrente_1, quindi, provvede a riassumere il giudizio reiterando le contestazioni di cui all'atto di citazione e impugnando l'intimazione 07120229003325690. Deduce a fondamento del ricorso la mancata notifica dell'avviso di accertamento, nonche' di tutti gli atti ad essa prodromici e conseguenti e invoca l'obbligo di deposito degli originali dell'accertamento, della cartella, nonche' di ogni atto prodromico e derivante, impugnando ogni documentazione non depositata in originale di cui disconosce la conformità chiedendo al contempo il deposito ex art. 2719 c.c. anche al fine di eventuali giudizi di verificazione e disconoscimento di firma, considerando quella in copia senza alcuna valenza giuridica. Eccepisce, quindi, la decadenza e la prescrizione della pretesa fatta valere con l'intimazione impugnata.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – SI che eccepisce l'inammissibilità del ricorso sia per essere stata fatta valere l'impugnazione della intimazione di pagamento n. 07120229003325690, non impugnata dinanzi al Giudice di Pace e rispetto alla quale è decorso il termine per l'impugnativa; eccepisce, altresì, la litispendenza rispetto in relazione alla cartella di pagamento n. 07120180036921016002 per litispendenza pendendo altro ricorso iscritto al n. 7879/25 R.G.R.. Inoltre, documenta la rituale e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento alle seguenti date: 1) cartella di pagamento n. 07120160083900711 notificata il
24/03/2017, 4) cartella di pagamento n. 07120180036921016002 notificata il 12/10/2018 e che l'eccezione di prescrizione è infondata per tempestiva notifica dei seguenti interruttivi della prescrizione: il 03/03/2022 con avviso di intimazione n.07120229003325690000 (all. 3) il 18/09/2023 con avviso di intimazione n.
07120239029937627000 (all. 4) e il 07/12/2022 con comunicazione preventiva di ipoteca n.
07176202200001064000 (all. 5) e, inoltre, non avendo impugnato l'avviso di intimazione notificato il 3.3.2022, parte ricorrente non può sollevare eccezioni che avrebbe dovuto far valere impugnando il primo atto utile con il quale far valere le eccezioni successive alla notifica della cartella di pagamento.
Si costituisce, altresì, l'Agenzia delle Entrate che eccepisce che il ricorrente per il medesimo atto impugnato ha presentato ricorso in data 04/04/2025, definito in data 05/09/2025 con sentenza n. 15122/02/2025 di rigetto.
Il ricorrente deposita memorie con cui eccepisce l'illegittimità della rappresentanza dell'ADER da parte di legali esterni posto che secondo l'ordinanza n. 32076 del 30 dicembre 2025 della Suprema Corte, l'Agenzia delle Entrate-SI può farsi difendere da un avvocato del libero foro solo in via residuale e previa motivata deliberazione.
Si costituisce, altresì, la Regione Campania deducendo, preliminarmente che parte ricorrente riassume l'opposizione in relazione a due cartelle di pagamento che non risultano opposte nel giudizio dinnanzi il
Giudice di Pace di Marano di Napoli e per le quali non è intervenuta alcuna dichiarazione di difetto di giurisdizione e assume la legittimità del proprio operato avendo ritualmente notificato gli atti di propria competenza.
Il ricorrente deposita nuove memorie con cui assume che a seguito delle notifiche degli avvisi che la Regione
Campania assume di aver eseguito è maturata la prescrizione.
La Corte all'esito dell'udienza del 3.2.2026 decide la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente osservarsi che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–
SI, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia
e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia
a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità
(cfr. Cass. S.U. Sentenza n. 30008 del 19/11/2019).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Pur prescindendo dalla verifica della tempestiva riassunzione del presente giudizio ai sensi dell'art.50 c.p.
c. non avendo parte ricorrente documentato la data in cui gli è stata comunicata o notificata la sentenza n.
92/2025 pronunciata dal Giudice di Pace di Marano in data 13/1/2025 visto che la riassunzione è stata notificata in data 11.10.2025, il ricorso sconta altro profilo di inammissibilità.
Invero, il Giudice di Pace di Marano con la suindicata sentenza, premesso che “Con atto di citazione notificato il 5.05.2022 Ricorrente_1 conveniva in giudizio l'Agenzia Entrate SI per sentir dichiarare la non debenza e/o l'estinzione delle pretese sottese alle cartelle di pagamento n. 09420130004319651, 09420140013618119, 094201500054098 38, 09420150015979587, 09420160020022242, afferenti alla tassa automobilistica ex art. 17 l. 449/97, sanzioni amministrative c.d.s., Tarsu e Ici, di cui all'intimazione di pagamento n. 09420219001380289, notificata in data 4.03.2022”, ha così deciso: “dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 09420130004319651 - 09420140013618119, limitatamente alla tassa automobilistica ex art. 17 l. 449 del 1997, e alle cartelle di pagamento nn. 09420150005409838, 09420150015979587, 09420160020022242, di cui all'intimazione di pagamento n. 09420219001380289, concedendo il termine di legge per la riassunzione;
dichiara l'estinzione per prescrizione delle pretese sanzionatorie afferenti a contravvenzioni al c.d.s., sottese alle cartelle di pagamento n. 09420130004319651 - 09420140013618119;”. L'intimazione impugnata, quindi, con il ricorso dinanzi al Giudice di Pace è la n. 09420219001380289 mentre nel presente giudizio parte ricorrente ha impugnato la diversa intimazione n. 07120229003325690 e le cartelle ad essa sottese che appaiono, dalla disamina della intimazione impugnata, evidentemente diverse per numero.
Senza entrare nel merito della possibilità di impugnare nel presente giudizio di riassunzione altra intimazione di pagamento, diversa da quella originariamente impugnata dinanzi al Giudice di Pace, vale il rilievo dirimente in senso negativo circa la tardività dell'impugnativa de qua, notificata in data 11.10.2025, rispetto all'intimazione di pagamento n. 07120229003325690, notificata in data 3.3.2022 (cfr. notifica in atti).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti che liquida, per ciascuna di esse, in 500,00 € per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, cut se versato, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli il 3 febbraio 2026.
Il Giudice
dr.ssa Assunta d'Amore