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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21252/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
LE IO CE
COSTANZA TETI CE ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21252/2025
V.G. instaurato da
(c.f. ), con l'avv. Giancarlo Guerini Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Giancarlo Guerini Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e e Parte_1 Controparte_1 celebrato con rito civile in Sarezzo, in data 05.10.2019. Il matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sarezzo – anno 2019 – Parte I – Numero 14, alle seguenti
CONDIZIONI inerenti alla prole
- Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e Per_1 collocamento prevalente della stessa presso la madre.
- Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vuole previo accordo con la madre e comunque: nei week-end a fine settimana Per_1
1 alternati dal sabato mattina sino al lunedì mattina (quando, prima del lavoro, accompagnerà la figlia a casa della nonna materna); nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé il giovedì dalle ore 17,00 (quando il padre finisce la giornata lavorativa) sino al venerdì mattino quando accompagnerà la figlia a casa della nonna materna;
durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Natale ed il giorno S. AN e con l'altro genitore il giorno 31.12. ed il giorno 01.01; in ogni caso ogni anno il padre terrà con sé la figlia dal giorno 27.12. al giorno 30.12. compresi e la madre ogni anno terrà con sé la figlia dal giorno 02.01 al giorno 06.01 compresi;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e Pasquetta;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive, compatibilmente con le loro esigenze, con i loro impegni lavorativi e con le esigenze della figlia, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno.
- I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore sopra indicata e quindi con facoltà di iscrivere la minore sui medesimi.
- Le parti sin d'ora concordano che al fine di garantire alla figlia un rapporto continuativo Per_1 con il padre, anche in considerazione della crescita della minore e del suo interesse, possa essere implementato il diritto di frequentazione e visita del padre.
- La casa coniugale, di proprietà del marito, non può essere oggetto di alcun provvedimento di assegnazione in quanto la moglie ha già trasferito altrove la propria residenza, unitamente alla figlia
, portando con sé i propri beni ed effetti personali;
Per_1
CONDIZIONI inerenti i rapporti economici
- Porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 300,00 (trecento) a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento della figlia . L'assegno di mantenimento verrà rivalutato Per_1 annualmente secondo l'indice ISTAT. Il regime delle spese straordinarie che esulano dall'assegno di mantenimento verrà disciplinato come previsto nel Protocollo di Intesa tra Tribunale di Brescia e
Ordine Degli Avvocati di Brescia del 14 luglio 2016; le spese dovranno essere documentate, suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta. Le deduzioni e le detrazioni ai fini fiscali per le spese sostenute nell'interesse della figlia saranno ripartite al 50% tra i genitori, mentre gli assegni famigliari (Assegno Unico) saranno percepiti e quindi a favore della madre collocataria.
2 - L'assegno di mantenimento versato dal padre a favore della figlia potrà essere rivisto e/o revisionato a fronte dell'eventuale miglioramento del reddito e/o dell'incremento delle risorse e capacità economiche del padre.
2) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sarezzo, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 05.10.2019 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sarezzo (atto n. 14, parte I).
Con decreto n. 8260/2022 del 24.11.2022 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
TA AN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
LE IO CE
COSTANZA TETI CE ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21252/2025
V.G. instaurato da
(c.f. ), con l'avv. Giancarlo Guerini Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Giancarlo Guerini Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e e Parte_1 Controparte_1 celebrato con rito civile in Sarezzo, in data 05.10.2019. Il matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sarezzo – anno 2019 – Parte I – Numero 14, alle seguenti
CONDIZIONI inerenti alla prole
- Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e Per_1 collocamento prevalente della stessa presso la madre.
- Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vuole previo accordo con la madre e comunque: nei week-end a fine settimana Per_1
1 alternati dal sabato mattina sino al lunedì mattina (quando, prima del lavoro, accompagnerà la figlia a casa della nonna materna); nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé il giovedì dalle ore 17,00 (quando il padre finisce la giornata lavorativa) sino al venerdì mattino quando accompagnerà la figlia a casa della nonna materna;
durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Natale ed il giorno S. AN e con l'altro genitore il giorno 31.12. ed il giorno 01.01; in ogni caso ogni anno il padre terrà con sé la figlia dal giorno 27.12. al giorno 30.12. compresi e la madre ogni anno terrà con sé la figlia dal giorno 02.01 al giorno 06.01 compresi;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e Pasquetta;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive, compatibilmente con le loro esigenze, con i loro impegni lavorativi e con le esigenze della figlia, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno.
- I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore sopra indicata e quindi con facoltà di iscrivere la minore sui medesimi.
- Le parti sin d'ora concordano che al fine di garantire alla figlia un rapporto continuativo Per_1 con il padre, anche in considerazione della crescita della minore e del suo interesse, possa essere implementato il diritto di frequentazione e visita del padre.
- La casa coniugale, di proprietà del marito, non può essere oggetto di alcun provvedimento di assegnazione in quanto la moglie ha già trasferito altrove la propria residenza, unitamente alla figlia
, portando con sé i propri beni ed effetti personali;
Per_1
CONDIZIONI inerenti i rapporti economici
- Porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 300,00 (trecento) a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento della figlia . L'assegno di mantenimento verrà rivalutato Per_1 annualmente secondo l'indice ISTAT. Il regime delle spese straordinarie che esulano dall'assegno di mantenimento verrà disciplinato come previsto nel Protocollo di Intesa tra Tribunale di Brescia e
Ordine Degli Avvocati di Brescia del 14 luglio 2016; le spese dovranno essere documentate, suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta. Le deduzioni e le detrazioni ai fini fiscali per le spese sostenute nell'interesse della figlia saranno ripartite al 50% tra i genitori, mentre gli assegni famigliari (Assegno Unico) saranno percepiti e quindi a favore della madre collocataria.
2 - L'assegno di mantenimento versato dal padre a favore della figlia potrà essere rivisto e/o revisionato a fronte dell'eventuale miglioramento del reddito e/o dell'incremento delle risorse e capacità economiche del padre.
2) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sarezzo, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 05.10.2019 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sarezzo (atto n. 14, parte I).
Con decreto n. 8260/2022 del 24.11.2022 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
TA AN
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