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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1219/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
NO OR, EL
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5404/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 674/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9
e pubblicata il 16/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF506MD01639-2024 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 547/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha appellato la sentenza n.674/2025 emessa dalla CGT di Primo Grado di Napoli, depositata in data 16.01.2025, che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n.
F506MD01639/2024, notificato in data 05.06.2024, emesso per omessa presentazione della dichiarazione
IVA, omessa registrazione delle fatture emesse e mancata/irregolare tenuta e conservazione dei registri IVA per l'anno 2019, per complessivi €. 384.951,00 oltre interessi.
I primi giudici disatteso l'eccezione di nullità dell'atto in quanto non preceduto dal contraddittorio, ritenendo giustificata l'azione dell'Ufficio, che aveva ritenuto sussistente un pericolo per la riscossione sulla base dei seguenti elementi indiziari: la società non aveva presentato la dichiarazione Iva per l'anno 2019 e non aveva tenuto regolarmente i registri Iva. La ricorrente non aveva mai spontaneamente versato quanto dovuto per le imposte, tranne alcuni parziali versamenti eseguiti negli anni 2018 e 2023; nel 2022 era stata costituita la Ricorrente_1 S.r.l., che aveva il medesimo amministratore (Rappresentante_1), lo stesso luogo di attività e sede legale ed esercitava la medesima attività commerciale. L'imponibile accertato, infine, era di valore elevato, ammontando ad oltre nove milioni di euro. Tali elementi giustificavano l'omesso ricorso al contraddittorio preventivo con la società che, peraltro, non aveva offerto la c.d. prova di resistenza. Hanno ancora ritenuto che la contribuente avesse solo prospettato di avere un ingente patrimonio senza indicare i beni e che lo stare saldando debiti fiscali pregressi non inficiava il dato che erano stati contratti nuovi ed ingenti debiti. Con riferimento alla creazione di nuova società avente il medesimo oggetto sociale hanno osservato che era solo uno degli elementi posti a base del pericolo per la riscossione mentre, relativamente all'omessa detrazione dell'ammontare delle fatture passive, hanno concordato con l'operato dell'Ufficio, per il quale la società non aveva provato con idonea documentazione l'esistenza e la deducibilità dei crediti Iva che aveva prospettato.
Con l'atto di gravame la società ha dedotto che la parte non avrebbe dovuto fornire alcuna prova di resistenza, essendo entrato in vigore il 18 gennaio 2024 l'art. 6 bis legge n.212/00, che aveva previsto l'obbligo generalizzato di contraddittorio, salvo i casi tassativi degli atti automatizzati e di pericolo per la riscossione e superato la prova di resistenza, almeno per i casi di contraddittorio normativamente imposto. La sentenza era errata anche in punto di omessa valutazione patrimoniale, avendo i primi giudici ritenuto onere del contribuente provare la consistenza del suo patrimonio, mentre tale onere gravava sull'AF che pretendesse di derogare all'obbligo del contraddittorio ed all'iscrizione a ruolo ordinaria. La costituzione della nuova società (Ricorrente_1) non era finalizzata a non pagare i debiti fiscali della Ricorrente_1 ma rientrava nella libertà d'impresa, anche considerato che la vecchia azienda stava pagando i debiti. Il fondato pericolo per la riscossione andava valutato in senso oggettivo, quale pregiudizio reale alla riuscita di una fruttuosa esecuzione e l'Amministrazione era tenuta a dimostrare che tale pericolo si fondasse su circostanze oggettive, quali la consistenza quantitativa e le caratteristiche qualitative del patrimonio, sia su dati soggettivi, quali la condotta del debitore indicativa della volontà di depauperare il proprio patrimonio mediante conferimenti di azienda o rami di azienda, fusioni o scissioni o cessazione dell'attività. Ha ancora argomentato che il fondato pericolo dovesse preesistere all'emissione dell'atto, per cui non poteva tenersi conto del valore dello stesso, né degli accertamenti suscettibili sub iudice ma solo sui debiti da liquidazione. Nella fattispecie della somma di €. 1.665.188,70 iscritti a ruolo, €. 995.800,38 derivavano da accertamento e solo €. 669.388,32 erano debiti da liquidazione. Opinare diversamente avrebbe significato dare prevalenza ad una asserzione di una parte contro l'altra, anteriormente al vaglio giurisdizionale, in violazione del principio di parità processuale consacrato all'art.111 Cost. Ha contestato la ritenuta omissione di versamenti delle imposte erariali, in quanto la Ricorrente_1 stava versando le imposte mediante apposite rateazioni. L'Agenzia delle Entrate non aveva spiegato perché la costituzione di una nuova compagine avrebbe fondato il pericolo per la riscossione ed ha precisato che la Ricorrente_1 cedeva le merci alla neocostituita Ricorrente_11 a prezzi di mercato, ossia agli stessi prezzi ai quali li cedeva agli altri clienti e non sottocosto. Le due società avevano differenti clienti e dipendenti, come si evinceva dalle fatture di vendita e dai partitari. Secondo l'indirizzo di legittimità l'omessa presentazione delle dichiarazioni non era idonea a fondare il pericolo per la riscossione, senza riferimenti alla consistenza patrimoniale del contribuente o a comportamenti pregiudizievoli per l'Erario.
Ha riproposto la doglianza relativa all'omessa considerazione delle fatture passive trasmesse su portale informatico al pari di quelle attive, precisando che le partite iscritte a ruolo in capo alla contribuente, alla data del 5.6.24 erano pari ad € 2.024.153,12” e non a €. 2.323.125,70, come emergeva dal sito dell'ADER.
La società, pur non avendo presentato le dichiarazioni dei redditi, aveva emesso tutte le fatture attive e ricevuto tutte quelle passive, regolarmente in possesso dell'AE. Per le Sezioni Unite (Cass. 17757/2016)
l'esercizio del diritto di detrazione dell'Iva, doveva essere tutelato e riconosciuto rispetto ad un'operazione reale sottostante, la cui prova poteva essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente, come la documentazione contabile. Dalle fatture passive estrapolate dal sistema di interscambio era emerso che la Ricorrente_1, nell'anno 2019, aveva sostenuto costi per €. 2.467.805,68, di cui IVA versata per €. 146.986,47, la quale doveva essere detratta dall'imposta accertata che aveva tenuto in considerazione la sola fatturazione attiva. La contribuente aveva depositato tutte le fatture passive e i registri
IVA acquisti, dalle quali si evinceva l'inerenza dei costi afferenti, per lo più, ad approvvigionamento di materie prime, pertanto, doveva essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell'imposta nell'ammontare indicato nelle fatture passive. L'appello andava accolto con annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e con condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione al procuratore antistatario per fattone anticipo.
Si è costituita la controparte controdeducendo che il pericolo per la riscossione era stato desunto da tutte le somme iscritte a ruolo a prescindere dalla provenienza (accertamento o dichiarazione), in quanto rappresentative degli importi dovuti e non versati dalla società e che le partite a ruolo iscritte a carico dell'appellante erano pari a € 2.024.153,12, la Ricorrente_1 S.r.l., sin dalla sua costituzione (anno 2015), non aveva mai versato somme per il pagamento di imposte erariali, ad eccezione di un versamento IVA di
€ 39.116,45 del 06/03/2018 e di versamenti irrisori di ritenute nel 2023. Infatti, risultavano in Anagrafe
Tributaria solo versamenti relativi a “tassa vidimazione libri sociali”, “contributi INPS/ INAIL” e “diritti camerali”.
Il pagamento delle imposte stava avvenendo con un piano di rateazione a seguito di atto impositivo, per cui la società non era affidabile per il Fisco. La costituzione della Ricorrente_1 era avvenuta poco dopo la notifica dell'atto opposto, aveva il medesimo rappresentante legale, esercitava la medesima attività, aveva gli stessi luoghi di esercizio, domicilio fiscale e sede sociale, la compagine sociale era costituita esclusivamente dalla Rappresentante_1 1954 Società_2 SRL, il cui amministratore era sempre Rappresentante_1 Difensore_2 e il cui socio unico era la Giugno società semplice con la stessa sede legale e domicilio fiscale e rappresentante legale sempre Rappresentante_1. Da detti elementi si desumeva che lo scopo avuto di mira era la creazione di una società gemella su cui spostare gli indotti economici, abbandonando l'attuale società, compromessa dagli innumerevoli avvisi e ruoli. A fronte di detti elementi la contribuente avrebbe dovuto dimostrare che, se il contraddittorio si fosse svolto, sarebbero state presentate ragioni concrete e non pretestuose capaci di portare a una decisione finale diversa e più favorevole. Con riferimento alla violazione degli artt. 19 e 55 DPR 633/1972,ha sottolineato che la società, per l'anno d'imposta 2019, aveva omesso la presentazione del Modello IVA e che l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale rendeva legittimo l'accertamento induttivo da parte dell'Ufficio, il quale poteva desumere i dati per la ricostruzione del giro d'affari del contribuente da qualunque elemento a sua conoscenza, ivi compresa la dichiarazione tardivamente presentata da quest'ultimo e precludeva che l'imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell'omessa dichiarazione potesse essere detratta, a meno che la parte non avesse provveduto a depositare documentazione dimostrativa dell'effettività dell'operazione - Corte di Cassazione
- Ordinanza 13 agosto 2020, n. 17043. Nel caso in esame, tale onere non risultava essere stato assolto, in quanto la documentazione prodotta dalla parte mancava del prospetto di riconciliazione che illustrasse altresì
i costi divisi per categorie merceologiche o tipologia di spesa;
mancavano, altresì, i documenti attestanti i pagamenti delle fatture;
inoltre le fatture risultavano generiche, in quanto aventi spesso una descrizione incompleta;
inoltre, le fatture clienti risultavano inconferenti in quanto riguardavano l'anno 2023 mentre l'anno in contestazione era il 2019. La mancata riconciliazione rendeva infondata la richiesta di annullamento dell'avviso, anche considerato che le fatture passive erano di importo superiore a quelle attive, ravvisandosi, pertanto, una antieconomicità dell'attività svolta. La sentenza doveva essere conseguentemente, confermata e il gravame rigettato. All'odierna udienza la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Osserva il collegio che il pericolo per la riscossione trova applicazione tutte le volte in cui la situazione economico-finanziaria del contribuente non offra garanzie idonee a soddisfare la pretesa fiscale, ossia nei casi in cui vi sia una sproporzione tra il credito vantato dall'Amministrazione finanziaria e il valore dei beni facenti parte del patrimonio del contribuente e tenuto conto dell'eventualità che gli stessi possano essere dispersi o sottratti prima che la pretesa fiscale sia soddisfatta. Occorre cioè che al requisito della sproporzione tra il credito vantato e il patrimonio del contribuente si accompagnino ulteriori fatti, riferibili a condotte tenute dal contribuente (quali, ad es. l'occultamento o la dismissione di cespiti), o ad eventi oggettivi esterni (ad es., l'adozione di provvedimenti di sequestro, la contestuale presenza di una pluralità di ingenti debiti ovvero la presentazione di istanze di fallimento), o, infine, gravi irregolarità, come tali suscettibili di porre in risalto la criticità della posizione debitoria e il timore di un "vulnus" per il credito. Tale pericolo va quindi desunto da una serie di elementi indiziari che denotino una situazione pregiudizievole per la ragioni dell'Erario. Sul punto si è consolidata la giurisprudenza di legittimità con riferimento ad altre ipotesi di pericolo per la riscossione, quale l'iscrizione a ruolo straordinario dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall'avviso di accertamento non definitivo, ai sensi degli artt. 11 e 15 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, in relazione alla quale la Cassazione ha avuto modo di precisare che l'atto deve indicare le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, siano stati ritenuti sussistenti fatti indicativi di un fondato "periculum in mora" tali da giustificare l'integrale riscossione del credito, precisando che è irrilevante l'eventuale emissione di un avviso di accertamento del quale sia pendente il giudizio di impugnazione o il semplice stato di liquidazione anche volontaria della società, occorrendo che si accompagnino ulteriori fatti quali per esempio l'iscrizione di ipoteca legale sui beni della società o la dichiarazione di fallimento.
Ciò premesso, si osserva che nell'atto in questione sono analiticamente indicate le ragioni poste a base del mancato ricorso al contraddittorio endoprocedimentale e segnatamente la mancata presentazione della dichiarazione Iva, la tenuta irregolare dei registri Iva, il mancato versamento delle imposte dovute, fatta eccezione per alcuni parziali versamenti eseguiti negli anni 2018 e 2023 per somme irrisorie. È poi specificato che nel 2022 è stata costituita la Ricorrente_1 S.r.l., avente il medesimo amministratore (Rappresentante_1
), lo stesso luogo di attività e di sede legale ed esercente la stessa attività commerciale. L'imponibile accertato ammonta ad oltre nove milioni di euro, con Iva pari ad euro 384.951,34. A tali elementi indicati dai primi giudici deve aggiungersi che, essendo stata omessa la presentazione della dichiarazione IVA, con un'evasione d'imposta superiore ad euro cinquantamila, è stata disposta la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica, in quanto tale condotta integra gli estremi del reato di cui all'art 5 del
D.lgs. n 74/2000.
Rileva il collegio che la società non ha adempiuto ai suoi obblighi fiscali e ha optato per il pagamento rateizzato delle imposte solo all'esito dell'emissione di un atto impositivo da parte della A.F. Trattasi, pertanto, di società non affidabile sul piano fiscale. L'importo dell'IVA evasa è elevato. Quanto alla società Ricorrente_1 la sua costituzione è avvenuta poco dopo la notifica dell'atto opposto, ha il medesimo rappresentante legale, esercita la medesima attività ed ha gli stessi luoghi di esercizio, domicilio fiscale e sede sociale. La compagine sociale, inoltre, è costituita esclusivamente dalla Rappresentante_1 1954 Società_2 SRL, il cui amministratore è sempre Rappresentante_1 e il cui socio unico è la Giugno società semplice con la stessa sede legale e domicilio fiscale e rappresentante legale sempre Rappresentante_1. La società appellante, società a responsabilità limitata unipersonale, ha ricondotto la sua costituzione ad una scelta imprenditoriale, che non ha spiegato. La cessione di prodotti alimentari (in genere nocciole o noci) alla Ricorrente_1 di proprietà sempre dell'Rappresentante_1 e dallo stesso amministrata non ha alcuna giustificazione economica ed appare finalizzata a scopi di elusione fiscale, che vanno dalla frammentazione dei ricavi alla riduzione del carico fiscale o allo svuotamento della società mediante spostamento degli indotti economici sulla seconda. Non vi è poi prova che le vendite avvengano a prezzi di mercato. Inoltre, la concomitanza dei luoghi di esercizio dell'attività e di sede sociale e la circostanza che le società hanno lo stesso oggetto sociale e che Rappresentante_1 riveste all'interno delle stesse il medesimo ruolo fanno ritenere che le società suindicate siano state costituite per scopi diversi da quello di esercizio d'impresa e di conseguimento di utili. Tali elementi indiziari, valutati congiuntamente alle altre già menzionate circostanze e alla ipotizzata sussistenza di reati tributari, fanno ritenere fondato il pericolo per la riscossione e giustificata l'emissione dell'atto opposto senza ricorso al contraddittorio preventivo.
Passando a valutare l'altro motivo di gravame va evidenziato che la Suprema Corte sul punto ritiene che
“In tema di ricostruzione induttiva dei ricavi in sede di verifica, l'accertamento dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e della mancata tenuta della contabilità obbligatoria - dando luogo al recupero a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, di componenti positivi di reddito non dichiarati - non consente il riconoscimento in via automatica, ai fini della detraibilità dell'IVA, dei costi determinati in base ai dati e alle notizie raccolte nel corso della verifica fiscale per le imposte dirette (per le quali sono deducibili anche in misura forfetaria a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 225 del 2005 e n. 10 del 2023), poiché sono diversi gli elementi costitutivi delle due imposte ed è onere del contribuente provare, ai fini della loro detrazione, che i costi sono riferibili a operazioni imponibili esistenti” Sez. 5 - , Ordinanza n. 5486 del
02/03/2025. Nella motivazione si afferma che “Ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato (Cass.,
Sez. V, 17 luglio 2018, n. 18904) ….. non avendo parte ricorrente dedotto elementi utili per ritenere esistenti le operazioni oggetto di accertamento presuntivo, dovendo il contribuente provare - ai fini della detrazione dell'IVA - che i costi siano stati utilizzati per operazioni imponibili e non essendo sufficiente, a tal fine, che i fornitori fossero esistenti. L'IVA, infatti, non può essere detratta in via presuntiva”. Tale orientamento è in linea con i precedenti arresti- cfr. Sez. 5 - , Sentenza n. 7258 del 22/03/2017, per la quale “Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l'Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo, utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, per cui incombe sul contribuente l'onere della prova contraria, che, però, non essendo tipizzata, può essere offerta con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell'elemento valutato”.
Pertanto, era onere della società provare l'effettività delle operazioni passive con idonea documentazione.
La Ricorrente_1 s.r.l., invece, si è limitata a produrre delle fatture e, come osservato dall'Ufficio, la documentazione prodotta è priva del prospetto di riconciliazione che illustri i costi divisi per categorie merceologiche o tipologia di spesa ma soprattutto mancano i documenti attestanti i pagamenti delle fatture, per essere stati depositati solo due bonifici effettuati a favore della Ricorrente_1. Le fatture poi oltre ad avere spesso una descrizione incompleta, sono relative all'anno 2023, mentre l'anno in esame è il 2019.
Infine, le fatture passive sono di importo superiore a quelle attive, con conseguente antieconomicità dell'attività economica svolta. Resta da osservare che il riferimento alla sentenza a SU della Cassazione n.
17757 del 08/09/2016 è inconferente, in quanto detta pronunzia consente la detrazione dell'imposta “pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sempre “che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto”, circostanze non ricorrenti nel caso di specie.
Dalle considerazioni espresse discende il rigetto del gravame.
Quanto alle spese di lite la complessità della materia ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
NO OR, EL
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5404/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 674/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9
e pubblicata il 16/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF506MD01639-2024 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 547/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha appellato la sentenza n.674/2025 emessa dalla CGT di Primo Grado di Napoli, depositata in data 16.01.2025, che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n.
F506MD01639/2024, notificato in data 05.06.2024, emesso per omessa presentazione della dichiarazione
IVA, omessa registrazione delle fatture emesse e mancata/irregolare tenuta e conservazione dei registri IVA per l'anno 2019, per complessivi €. 384.951,00 oltre interessi.
I primi giudici disatteso l'eccezione di nullità dell'atto in quanto non preceduto dal contraddittorio, ritenendo giustificata l'azione dell'Ufficio, che aveva ritenuto sussistente un pericolo per la riscossione sulla base dei seguenti elementi indiziari: la società non aveva presentato la dichiarazione Iva per l'anno 2019 e non aveva tenuto regolarmente i registri Iva. La ricorrente non aveva mai spontaneamente versato quanto dovuto per le imposte, tranne alcuni parziali versamenti eseguiti negli anni 2018 e 2023; nel 2022 era stata costituita la Ricorrente_1 S.r.l., che aveva il medesimo amministratore (Rappresentante_1), lo stesso luogo di attività e sede legale ed esercitava la medesima attività commerciale. L'imponibile accertato, infine, era di valore elevato, ammontando ad oltre nove milioni di euro. Tali elementi giustificavano l'omesso ricorso al contraddittorio preventivo con la società che, peraltro, non aveva offerto la c.d. prova di resistenza. Hanno ancora ritenuto che la contribuente avesse solo prospettato di avere un ingente patrimonio senza indicare i beni e che lo stare saldando debiti fiscali pregressi non inficiava il dato che erano stati contratti nuovi ed ingenti debiti. Con riferimento alla creazione di nuova società avente il medesimo oggetto sociale hanno osservato che era solo uno degli elementi posti a base del pericolo per la riscossione mentre, relativamente all'omessa detrazione dell'ammontare delle fatture passive, hanno concordato con l'operato dell'Ufficio, per il quale la società non aveva provato con idonea documentazione l'esistenza e la deducibilità dei crediti Iva che aveva prospettato.
Con l'atto di gravame la società ha dedotto che la parte non avrebbe dovuto fornire alcuna prova di resistenza, essendo entrato in vigore il 18 gennaio 2024 l'art. 6 bis legge n.212/00, che aveva previsto l'obbligo generalizzato di contraddittorio, salvo i casi tassativi degli atti automatizzati e di pericolo per la riscossione e superato la prova di resistenza, almeno per i casi di contraddittorio normativamente imposto. La sentenza era errata anche in punto di omessa valutazione patrimoniale, avendo i primi giudici ritenuto onere del contribuente provare la consistenza del suo patrimonio, mentre tale onere gravava sull'AF che pretendesse di derogare all'obbligo del contraddittorio ed all'iscrizione a ruolo ordinaria. La costituzione della nuova società (Ricorrente_1) non era finalizzata a non pagare i debiti fiscali della Ricorrente_1 ma rientrava nella libertà d'impresa, anche considerato che la vecchia azienda stava pagando i debiti. Il fondato pericolo per la riscossione andava valutato in senso oggettivo, quale pregiudizio reale alla riuscita di una fruttuosa esecuzione e l'Amministrazione era tenuta a dimostrare che tale pericolo si fondasse su circostanze oggettive, quali la consistenza quantitativa e le caratteristiche qualitative del patrimonio, sia su dati soggettivi, quali la condotta del debitore indicativa della volontà di depauperare il proprio patrimonio mediante conferimenti di azienda o rami di azienda, fusioni o scissioni o cessazione dell'attività. Ha ancora argomentato che il fondato pericolo dovesse preesistere all'emissione dell'atto, per cui non poteva tenersi conto del valore dello stesso, né degli accertamenti suscettibili sub iudice ma solo sui debiti da liquidazione. Nella fattispecie della somma di €. 1.665.188,70 iscritti a ruolo, €. 995.800,38 derivavano da accertamento e solo €. 669.388,32 erano debiti da liquidazione. Opinare diversamente avrebbe significato dare prevalenza ad una asserzione di una parte contro l'altra, anteriormente al vaglio giurisdizionale, in violazione del principio di parità processuale consacrato all'art.111 Cost. Ha contestato la ritenuta omissione di versamenti delle imposte erariali, in quanto la Ricorrente_1 stava versando le imposte mediante apposite rateazioni. L'Agenzia delle Entrate non aveva spiegato perché la costituzione di una nuova compagine avrebbe fondato il pericolo per la riscossione ed ha precisato che la Ricorrente_1 cedeva le merci alla neocostituita Ricorrente_11 a prezzi di mercato, ossia agli stessi prezzi ai quali li cedeva agli altri clienti e non sottocosto. Le due società avevano differenti clienti e dipendenti, come si evinceva dalle fatture di vendita e dai partitari. Secondo l'indirizzo di legittimità l'omessa presentazione delle dichiarazioni non era idonea a fondare il pericolo per la riscossione, senza riferimenti alla consistenza patrimoniale del contribuente o a comportamenti pregiudizievoli per l'Erario.
Ha riproposto la doglianza relativa all'omessa considerazione delle fatture passive trasmesse su portale informatico al pari di quelle attive, precisando che le partite iscritte a ruolo in capo alla contribuente, alla data del 5.6.24 erano pari ad € 2.024.153,12” e non a €. 2.323.125,70, come emergeva dal sito dell'ADER.
La società, pur non avendo presentato le dichiarazioni dei redditi, aveva emesso tutte le fatture attive e ricevuto tutte quelle passive, regolarmente in possesso dell'AE. Per le Sezioni Unite (Cass. 17757/2016)
l'esercizio del diritto di detrazione dell'Iva, doveva essere tutelato e riconosciuto rispetto ad un'operazione reale sottostante, la cui prova poteva essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente, come la documentazione contabile. Dalle fatture passive estrapolate dal sistema di interscambio era emerso che la Ricorrente_1, nell'anno 2019, aveva sostenuto costi per €. 2.467.805,68, di cui IVA versata per €. 146.986,47, la quale doveva essere detratta dall'imposta accertata che aveva tenuto in considerazione la sola fatturazione attiva. La contribuente aveva depositato tutte le fatture passive e i registri
IVA acquisti, dalle quali si evinceva l'inerenza dei costi afferenti, per lo più, ad approvvigionamento di materie prime, pertanto, doveva essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell'imposta nell'ammontare indicato nelle fatture passive. L'appello andava accolto con annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e con condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione al procuratore antistatario per fattone anticipo.
Si è costituita la controparte controdeducendo che il pericolo per la riscossione era stato desunto da tutte le somme iscritte a ruolo a prescindere dalla provenienza (accertamento o dichiarazione), in quanto rappresentative degli importi dovuti e non versati dalla società e che le partite a ruolo iscritte a carico dell'appellante erano pari a € 2.024.153,12, la Ricorrente_1 S.r.l., sin dalla sua costituzione (anno 2015), non aveva mai versato somme per il pagamento di imposte erariali, ad eccezione di un versamento IVA di
€ 39.116,45 del 06/03/2018 e di versamenti irrisori di ritenute nel 2023. Infatti, risultavano in Anagrafe
Tributaria solo versamenti relativi a “tassa vidimazione libri sociali”, “contributi INPS/ INAIL” e “diritti camerali”.
Il pagamento delle imposte stava avvenendo con un piano di rateazione a seguito di atto impositivo, per cui la società non era affidabile per il Fisco. La costituzione della Ricorrente_1 era avvenuta poco dopo la notifica dell'atto opposto, aveva il medesimo rappresentante legale, esercitava la medesima attività, aveva gli stessi luoghi di esercizio, domicilio fiscale e sede sociale, la compagine sociale era costituita esclusivamente dalla Rappresentante_1 1954 Società_2 SRL, il cui amministratore era sempre Rappresentante_1 Difensore_2 e il cui socio unico era la Giugno società semplice con la stessa sede legale e domicilio fiscale e rappresentante legale sempre Rappresentante_1. Da detti elementi si desumeva che lo scopo avuto di mira era la creazione di una società gemella su cui spostare gli indotti economici, abbandonando l'attuale società, compromessa dagli innumerevoli avvisi e ruoli. A fronte di detti elementi la contribuente avrebbe dovuto dimostrare che, se il contraddittorio si fosse svolto, sarebbero state presentate ragioni concrete e non pretestuose capaci di portare a una decisione finale diversa e più favorevole. Con riferimento alla violazione degli artt. 19 e 55 DPR 633/1972,ha sottolineato che la società, per l'anno d'imposta 2019, aveva omesso la presentazione del Modello IVA e che l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale rendeva legittimo l'accertamento induttivo da parte dell'Ufficio, il quale poteva desumere i dati per la ricostruzione del giro d'affari del contribuente da qualunque elemento a sua conoscenza, ivi compresa la dichiarazione tardivamente presentata da quest'ultimo e precludeva che l'imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell'omessa dichiarazione potesse essere detratta, a meno che la parte non avesse provveduto a depositare documentazione dimostrativa dell'effettività dell'operazione - Corte di Cassazione
- Ordinanza 13 agosto 2020, n. 17043. Nel caso in esame, tale onere non risultava essere stato assolto, in quanto la documentazione prodotta dalla parte mancava del prospetto di riconciliazione che illustrasse altresì
i costi divisi per categorie merceologiche o tipologia di spesa;
mancavano, altresì, i documenti attestanti i pagamenti delle fatture;
inoltre le fatture risultavano generiche, in quanto aventi spesso una descrizione incompleta;
inoltre, le fatture clienti risultavano inconferenti in quanto riguardavano l'anno 2023 mentre l'anno in contestazione era il 2019. La mancata riconciliazione rendeva infondata la richiesta di annullamento dell'avviso, anche considerato che le fatture passive erano di importo superiore a quelle attive, ravvisandosi, pertanto, una antieconomicità dell'attività svolta. La sentenza doveva essere conseguentemente, confermata e il gravame rigettato. All'odierna udienza la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Osserva il collegio che il pericolo per la riscossione trova applicazione tutte le volte in cui la situazione economico-finanziaria del contribuente non offra garanzie idonee a soddisfare la pretesa fiscale, ossia nei casi in cui vi sia una sproporzione tra il credito vantato dall'Amministrazione finanziaria e il valore dei beni facenti parte del patrimonio del contribuente e tenuto conto dell'eventualità che gli stessi possano essere dispersi o sottratti prima che la pretesa fiscale sia soddisfatta. Occorre cioè che al requisito della sproporzione tra il credito vantato e il patrimonio del contribuente si accompagnino ulteriori fatti, riferibili a condotte tenute dal contribuente (quali, ad es. l'occultamento o la dismissione di cespiti), o ad eventi oggettivi esterni (ad es., l'adozione di provvedimenti di sequestro, la contestuale presenza di una pluralità di ingenti debiti ovvero la presentazione di istanze di fallimento), o, infine, gravi irregolarità, come tali suscettibili di porre in risalto la criticità della posizione debitoria e il timore di un "vulnus" per il credito. Tale pericolo va quindi desunto da una serie di elementi indiziari che denotino una situazione pregiudizievole per la ragioni dell'Erario. Sul punto si è consolidata la giurisprudenza di legittimità con riferimento ad altre ipotesi di pericolo per la riscossione, quale l'iscrizione a ruolo straordinario dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall'avviso di accertamento non definitivo, ai sensi degli artt. 11 e 15 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, in relazione alla quale la Cassazione ha avuto modo di precisare che l'atto deve indicare le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, siano stati ritenuti sussistenti fatti indicativi di un fondato "periculum in mora" tali da giustificare l'integrale riscossione del credito, precisando che è irrilevante l'eventuale emissione di un avviso di accertamento del quale sia pendente il giudizio di impugnazione o il semplice stato di liquidazione anche volontaria della società, occorrendo che si accompagnino ulteriori fatti quali per esempio l'iscrizione di ipoteca legale sui beni della società o la dichiarazione di fallimento.
Ciò premesso, si osserva che nell'atto in questione sono analiticamente indicate le ragioni poste a base del mancato ricorso al contraddittorio endoprocedimentale e segnatamente la mancata presentazione della dichiarazione Iva, la tenuta irregolare dei registri Iva, il mancato versamento delle imposte dovute, fatta eccezione per alcuni parziali versamenti eseguiti negli anni 2018 e 2023 per somme irrisorie. È poi specificato che nel 2022 è stata costituita la Ricorrente_1 S.r.l., avente il medesimo amministratore (Rappresentante_1
), lo stesso luogo di attività e di sede legale ed esercente la stessa attività commerciale. L'imponibile accertato ammonta ad oltre nove milioni di euro, con Iva pari ad euro 384.951,34. A tali elementi indicati dai primi giudici deve aggiungersi che, essendo stata omessa la presentazione della dichiarazione IVA, con un'evasione d'imposta superiore ad euro cinquantamila, è stata disposta la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica, in quanto tale condotta integra gli estremi del reato di cui all'art 5 del
D.lgs. n 74/2000.
Rileva il collegio che la società non ha adempiuto ai suoi obblighi fiscali e ha optato per il pagamento rateizzato delle imposte solo all'esito dell'emissione di un atto impositivo da parte della A.F. Trattasi, pertanto, di società non affidabile sul piano fiscale. L'importo dell'IVA evasa è elevato. Quanto alla società Ricorrente_1 la sua costituzione è avvenuta poco dopo la notifica dell'atto opposto, ha il medesimo rappresentante legale, esercita la medesima attività ed ha gli stessi luoghi di esercizio, domicilio fiscale e sede sociale. La compagine sociale, inoltre, è costituita esclusivamente dalla Rappresentante_1 1954 Società_2 SRL, il cui amministratore è sempre Rappresentante_1 e il cui socio unico è la Giugno società semplice con la stessa sede legale e domicilio fiscale e rappresentante legale sempre Rappresentante_1. La società appellante, società a responsabilità limitata unipersonale, ha ricondotto la sua costituzione ad una scelta imprenditoriale, che non ha spiegato. La cessione di prodotti alimentari (in genere nocciole o noci) alla Ricorrente_1 di proprietà sempre dell'Rappresentante_1 e dallo stesso amministrata non ha alcuna giustificazione economica ed appare finalizzata a scopi di elusione fiscale, che vanno dalla frammentazione dei ricavi alla riduzione del carico fiscale o allo svuotamento della società mediante spostamento degli indotti economici sulla seconda. Non vi è poi prova che le vendite avvengano a prezzi di mercato. Inoltre, la concomitanza dei luoghi di esercizio dell'attività e di sede sociale e la circostanza che le società hanno lo stesso oggetto sociale e che Rappresentante_1 riveste all'interno delle stesse il medesimo ruolo fanno ritenere che le società suindicate siano state costituite per scopi diversi da quello di esercizio d'impresa e di conseguimento di utili. Tali elementi indiziari, valutati congiuntamente alle altre già menzionate circostanze e alla ipotizzata sussistenza di reati tributari, fanno ritenere fondato il pericolo per la riscossione e giustificata l'emissione dell'atto opposto senza ricorso al contraddittorio preventivo.
Passando a valutare l'altro motivo di gravame va evidenziato che la Suprema Corte sul punto ritiene che
“In tema di ricostruzione induttiva dei ricavi in sede di verifica, l'accertamento dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e della mancata tenuta della contabilità obbligatoria - dando luogo al recupero a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, di componenti positivi di reddito non dichiarati - non consente il riconoscimento in via automatica, ai fini della detraibilità dell'IVA, dei costi determinati in base ai dati e alle notizie raccolte nel corso della verifica fiscale per le imposte dirette (per le quali sono deducibili anche in misura forfetaria a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 225 del 2005 e n. 10 del 2023), poiché sono diversi gli elementi costitutivi delle due imposte ed è onere del contribuente provare, ai fini della loro detrazione, che i costi sono riferibili a operazioni imponibili esistenti” Sez. 5 - , Ordinanza n. 5486 del
02/03/2025. Nella motivazione si afferma che “Ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato (Cass.,
Sez. V, 17 luglio 2018, n. 18904) ….. non avendo parte ricorrente dedotto elementi utili per ritenere esistenti le operazioni oggetto di accertamento presuntivo, dovendo il contribuente provare - ai fini della detrazione dell'IVA - che i costi siano stati utilizzati per operazioni imponibili e non essendo sufficiente, a tal fine, che i fornitori fossero esistenti. L'IVA, infatti, non può essere detratta in via presuntiva”. Tale orientamento è in linea con i precedenti arresti- cfr. Sez. 5 - , Sentenza n. 7258 del 22/03/2017, per la quale “Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l'Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo, utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, per cui incombe sul contribuente l'onere della prova contraria, che, però, non essendo tipizzata, può essere offerta con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell'elemento valutato”.
Pertanto, era onere della società provare l'effettività delle operazioni passive con idonea documentazione.
La Ricorrente_1 s.r.l., invece, si è limitata a produrre delle fatture e, come osservato dall'Ufficio, la documentazione prodotta è priva del prospetto di riconciliazione che illustri i costi divisi per categorie merceologiche o tipologia di spesa ma soprattutto mancano i documenti attestanti i pagamenti delle fatture, per essere stati depositati solo due bonifici effettuati a favore della Ricorrente_1. Le fatture poi oltre ad avere spesso una descrizione incompleta, sono relative all'anno 2023, mentre l'anno in esame è il 2019.
Infine, le fatture passive sono di importo superiore a quelle attive, con conseguente antieconomicità dell'attività economica svolta. Resta da osservare che il riferimento alla sentenza a SU della Cassazione n.
17757 del 08/09/2016 è inconferente, in quanto detta pronunzia consente la detrazione dell'imposta “pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sempre “che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto”, circostanze non ricorrenti nel caso di specie.
Dalle considerazioni espresse discende il rigetto del gravame.
Quanto alle spese di lite la complessità della materia ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.