TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 17/12/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1281/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
IS, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1281/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. SILVANO IMBRIACI, Pt_1 P.IVA_1 giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RICORRENTE nei confronti di (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
PA CO, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PA CO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
si oppone ritualmente alla CTU resa ad esito del procedimento di Pt_1
ATPO riguardante la parte resistente in epigrafe assumendo l'insussistenza del requisito sanitario riconosciuto invece dal perito nominato dal giudice.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la parte resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Come si evince per tabulas, con il ricorso introduttivo del giudizio di merito controparte si limita a proporre osservazioni per contrastare la relazione di consulenza del CTU.
Poiché le valutazioni del CTU sono congruamente e logicamente motivate, ancorché fossero non condivisibili, non sono per ciò solo suscettibili di censura.
Né, d'altra parte, dall'odierno ricorso emergono elementi nuovi o ulteriori che giustifichino un riesame della posizione o una nuova consulenza tecnica.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA spettante il diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data della domanda in via amministrativa, così come emerso nella espletata CTU;
2. CONDANNA l' al pagamento – in favore della parte resistente – Pt_1
delle spese di lite, che liquida in € 1.900,00 per compensi, oltre aumento del 30% contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
2 Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 17/12/2025
Il giudice
Giorgio IS
3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
IS, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1281/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. SILVANO IMBRIACI, Pt_1 P.IVA_1 giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RICORRENTE nei confronti di (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
PA CO, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PA CO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
si oppone ritualmente alla CTU resa ad esito del procedimento di Pt_1
ATPO riguardante la parte resistente in epigrafe assumendo l'insussistenza del requisito sanitario riconosciuto invece dal perito nominato dal giudice.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la parte resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Come si evince per tabulas, con il ricorso introduttivo del giudizio di merito controparte si limita a proporre osservazioni per contrastare la relazione di consulenza del CTU.
Poiché le valutazioni del CTU sono congruamente e logicamente motivate, ancorché fossero non condivisibili, non sono per ciò solo suscettibili di censura.
Né, d'altra parte, dall'odierno ricorso emergono elementi nuovi o ulteriori che giustifichino un riesame della posizione o una nuova consulenza tecnica.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA spettante il diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data della domanda in via amministrativa, così come emerso nella espletata CTU;
2. CONDANNA l' al pagamento – in favore della parte resistente – Pt_1
delle spese di lite, che liquida in € 1.900,00 per compensi, oltre aumento del 30% contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
2 Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 17/12/2025
Il giudice
Giorgio IS
3