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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 284/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CRISCENTI CATERINA, Giudice monocratico in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2364/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Messina 1 Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00369342 12 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 295 2024 00369342 12 000 notificata in data 05.02.2025, ed i ruoli ivi contenuti, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2008 - 2010 - 2011, con la quale si richiede il pagamento di euro 493,88, deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione.
Si costituisce ATO ME1, eccependo che la cartella impugnata è stata preceduta dall'intimazione di pagamento n. 270583 notificata con spedizione a mezzo raccomandata a/r nr. 61634636402-3 del 17/09/2019, ricevuta all'indirizzo del contribuente, nel Comune di Capizzi, in data 24/09/2019 come comprovato dai documenti offerti in produzione, oltre che dall'intimazione di pagamento n. 016311/16 emessa in data 05/12/2016 ed avente ad oggetto il pagamento TIA anni 2010 – 2011 – 2012, in data 24/01/2017, pure correttamente notificata all'indirizzo del contribuente, a mezzo raccomandata del 14/12/2016.
Il 12 settembre 2025 si è costituita AdER e il successivo 30 settembre, ossia nella stessa giornata dell'udienza di trattazione, parte ricorrente ha depositato memoria.
La causa è stata posta in decisione, come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame è infondato.
E' comprovato in atti, infatti, che in data 24 settembre 2019 è stata notificata intimazione di pagamento per le annualità e gli importi portati dalla cartella ora impugnata. La notifica è avvenuta a mezzo posta, con raccomandata ricevuta dalla moglie del ricorrente.
Ciò esclude quindi la fondatezza della censura con la quale la parte ha lamentato l'omessa notificata degli atti prodromici e in particolare di quelli richiamati nella cartella impugnata.
L'intimazione non è stata impugnata e ha comunque interrotto i termini di prescrizione.
L'omessa tempestiva impugnazione dell'atto di intimazione inibisce, quindi, l'esame dell'eccezione di decadenza dall'accertamento e di prescrizione eventualmente maturate prima della sua notificazione sollevata dal contribuente. Del resto, l'atto indicava chiaramente la necessità di proporre ricorso entro 60 giorni dalla sua ricezione per sollevare eventuali contestazioni.
Tuttavia fra la data della notificazione dell'intimazione di pagamento e la notificazione della cartella di pagamento, oggetto del presente giudizio, sono decorsi cinque anni. E sono integralmente decorsi anche calcolando la sospensione generalizzata di 85 giorni dovuta al COVID, unica applicabile al caso di specie, trattandosi di un ruolo consegnato il 25/04/2024.
E' fondato, quindi, il secondo motivo e la cartella deve pertanto essere annullata.
Le spese possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata. Spese compensate.
Messina, 30 settembre 2025
Il giudice monocratico
TE IS
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CRISCENTI CATERINA, Giudice monocratico in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2364/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Messina 1 Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00369342 12 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 295 2024 00369342 12 000 notificata in data 05.02.2025, ed i ruoli ivi contenuti, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2008 - 2010 - 2011, con la quale si richiede il pagamento di euro 493,88, deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione.
Si costituisce ATO ME1, eccependo che la cartella impugnata è stata preceduta dall'intimazione di pagamento n. 270583 notificata con spedizione a mezzo raccomandata a/r nr. 61634636402-3 del 17/09/2019, ricevuta all'indirizzo del contribuente, nel Comune di Capizzi, in data 24/09/2019 come comprovato dai documenti offerti in produzione, oltre che dall'intimazione di pagamento n. 016311/16 emessa in data 05/12/2016 ed avente ad oggetto il pagamento TIA anni 2010 – 2011 – 2012, in data 24/01/2017, pure correttamente notificata all'indirizzo del contribuente, a mezzo raccomandata del 14/12/2016.
Il 12 settembre 2025 si è costituita AdER e il successivo 30 settembre, ossia nella stessa giornata dell'udienza di trattazione, parte ricorrente ha depositato memoria.
La causa è stata posta in decisione, come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame è infondato.
E' comprovato in atti, infatti, che in data 24 settembre 2019 è stata notificata intimazione di pagamento per le annualità e gli importi portati dalla cartella ora impugnata. La notifica è avvenuta a mezzo posta, con raccomandata ricevuta dalla moglie del ricorrente.
Ciò esclude quindi la fondatezza della censura con la quale la parte ha lamentato l'omessa notificata degli atti prodromici e in particolare di quelli richiamati nella cartella impugnata.
L'intimazione non è stata impugnata e ha comunque interrotto i termini di prescrizione.
L'omessa tempestiva impugnazione dell'atto di intimazione inibisce, quindi, l'esame dell'eccezione di decadenza dall'accertamento e di prescrizione eventualmente maturate prima della sua notificazione sollevata dal contribuente. Del resto, l'atto indicava chiaramente la necessità di proporre ricorso entro 60 giorni dalla sua ricezione per sollevare eventuali contestazioni.
Tuttavia fra la data della notificazione dell'intimazione di pagamento e la notificazione della cartella di pagamento, oggetto del presente giudizio, sono decorsi cinque anni. E sono integralmente decorsi anche calcolando la sospensione generalizzata di 85 giorni dovuta al COVID, unica applicabile al caso di specie, trattandosi di un ruolo consegnato il 25/04/2024.
E' fondato, quindi, il secondo motivo e la cartella deve pertanto essere annullata.
Le spese possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata. Spese compensate.
Messina, 30 settembre 2025
Il giudice monocratico
TE IS