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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 481/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MB PP, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2853/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura - 80003470830
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250004893061000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
Resistente (costituita solo Agenzia delle Entrate NE): quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 19 aprile 2025, unitamente alla attestazione di ricevimento dell'atto notificato il 21 marzo 2025 a mezzo PEC alla Camera di commercio di Messina e ad Agenzia delle Entrate NE, la Ricorrente_1 , con sede in Merì (Messina), chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520250004893061000, notificatale il 23 gennaio 2025, di importo pari ad € 102,91, relativa al diritto camerale annuale dovuto per l'anno 2020.
La ricorrente eccepiva l'insussistenza del presupposto impositivo, essendo una cooperativa sociale ONLUS
e non avendo la qualifica di impresa commerciale.
Si costituiva il 13 ottobre 2025 solamente la Agenzia delle Entrate NE, che deduceva la legittimità del procedimento di riscossione e ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
Respinta in data 11 novembre 2025 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impegnato, infine la Corte in data odierna ha riservato la decisione e quindi pronunciato questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente contesta la sussistenza del presupposto impositivo, deducendo di non svolgere attività commerciale e di non essere iscritta al registro delle imprese. Conseguentemente non rientrerebbe tra i soggetti gravati dall'obbligo di pagare il diritto camerale annuale di cui all'art. 18 della l. 29 dicembre 1993,
n. 580, e agli artt. 2 e 3 del d. m. 11 maggio 2001, n. 359.
In ossequio ai principi generali la prova del presupposto impositivo grava sull'ente impositore, che nella specie non ha interloquito sulla esenzione invocata dalla ricorrente e non si è neppure costituito in giudizio per giustificare l'iscrizione a ruolo e la successiva consegna all'agente della riscossione, avvenuta, come si legge nella cartella impugnata, il 25 dicembre 2024,
Il ricorso va pertanto accolto.
Consegue alla soccombenza la condanna della Camera di commercio di Messina al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo, di cui va disposta la distrazione in favore del procuratore della ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione. In considerazione delle ragioni della decisione può essere invece disposta la compensazione nei confronti di Agenzia delle Entrate NE.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato e condanna la Camera di commercio di Messina al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 250,00, oltre accessori, e di cui dispone la distrazione in favore del procuratore della ricorrente. Dichiara compensate le spese processuali nei confronti di Agenzia delle Entrate NE. Messina, 27 gennaio 2026
Il giudice
(dott. Giuseppe MB)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MB PP, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2853/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura - 80003470830
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250004893061000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
Resistente (costituita solo Agenzia delle Entrate NE): quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 19 aprile 2025, unitamente alla attestazione di ricevimento dell'atto notificato il 21 marzo 2025 a mezzo PEC alla Camera di commercio di Messina e ad Agenzia delle Entrate NE, la Ricorrente_1 , con sede in Merì (Messina), chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520250004893061000, notificatale il 23 gennaio 2025, di importo pari ad € 102,91, relativa al diritto camerale annuale dovuto per l'anno 2020.
La ricorrente eccepiva l'insussistenza del presupposto impositivo, essendo una cooperativa sociale ONLUS
e non avendo la qualifica di impresa commerciale.
Si costituiva il 13 ottobre 2025 solamente la Agenzia delle Entrate NE, che deduceva la legittimità del procedimento di riscossione e ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
Respinta in data 11 novembre 2025 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impegnato, infine la Corte in data odierna ha riservato la decisione e quindi pronunciato questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente contesta la sussistenza del presupposto impositivo, deducendo di non svolgere attività commerciale e di non essere iscritta al registro delle imprese. Conseguentemente non rientrerebbe tra i soggetti gravati dall'obbligo di pagare il diritto camerale annuale di cui all'art. 18 della l. 29 dicembre 1993,
n. 580, e agli artt. 2 e 3 del d. m. 11 maggio 2001, n. 359.
In ossequio ai principi generali la prova del presupposto impositivo grava sull'ente impositore, che nella specie non ha interloquito sulla esenzione invocata dalla ricorrente e non si è neppure costituito in giudizio per giustificare l'iscrizione a ruolo e la successiva consegna all'agente della riscossione, avvenuta, come si legge nella cartella impugnata, il 25 dicembre 2024,
Il ricorso va pertanto accolto.
Consegue alla soccombenza la condanna della Camera di commercio di Messina al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo, di cui va disposta la distrazione in favore del procuratore della ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione. In considerazione delle ragioni della decisione può essere invece disposta la compensazione nei confronti di Agenzia delle Entrate NE.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato e condanna la Camera di commercio di Messina al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 250,00, oltre accessori, e di cui dispone la distrazione in favore del procuratore della ricorrente. Dichiara compensate le spese processuali nei confronti di Agenzia delle Entrate NE. Messina, 27 gennaio 2026
Il giudice
(dott. Giuseppe MB)