Decreto cautelare 3 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 18 aprile 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 11/05/2026, n. 8593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8593 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08593/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2025, proposto da
AB CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero Istruzione prot.n.50265 del 12.12.2024, con cui viene rigettata l’istanza di riconoscimento professionale presentata ai sensi dell’art.16 D.Lgs.206/2007 relativamente all’insegnamento nella classe di concorso “ADSS” (sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado);
- di ogni altro atto presupposto o collegato e comunque incompatibile con il presente ricorso, ivi compreso il parere del M.U.R. prot.n.8644 del 5.6.2024, non meglio conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 il dott. UC De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale è stata rigettata l’istanza di riconoscimento del titolo estero.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Con memoria depositata in data 30 aprile 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, poiché la stessa ricorrente ha ottenuto il titolo di abilitazione in Italia
All’udienza pubblica del 6 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35 c.p.a.
Il Collegio non può che prendere atto, infatti, della espressa dichiarazione del difensore di parte ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio.
Secondo l’orientamento consolidato, la dichiarazione del difensore di sopravvenuto difetto di interesse della propria assistita alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità.
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER OF, Presidente
UC De Gennaro, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| UC De Gennaro | ER OF |
IL SEGRETARIO