CASS
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/07/2025, n. 27455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27455 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE - Presidente - GI AC UP - 08/05/2025 R.G.N. 7453/2025 Motivazione Semplificata SENTENZA Sul ricorso proposto da: IT SS OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE di APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, Avv. GIOVANNA CRETI del foro di Milano, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 18/09/2024 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 10/10/2019 con la quale l’imputato appellante IO OR RA era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato di truffa in concorso tramite piattaforma telematica (vendita simulata di una moto, con incasso del relativo prezzo senza consegna del bene).
2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione il RA, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi, con i quali eccepisce: violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, insufficienza della prova ai fini della penale responsabilità, travisamento della prova dichiarativa del concorrente nel reato ER AR, emergendo dagli atti che l’utenza telefonica utilizzata per la trattativa era nella disponibilità di una terza persona, CO SC, collegata alla AR, come eccepito in sede di appello, con ricostruzione alternativa dei fatti rimasta priva di riscontro;
contraddittorietà della motivazione, relativamente ad un atto esistente ma ignorato, con conseguente travisamento della prova, posto che la responsabilità concorsuale del RA si basava sulla non dimostrata conoscenza della AR e dello SC e che l’utilizzo della utenza telefonica da parte del RA stesso era privo di riscontro probatorio;
violazione di legge, con riferimento all’art. 62-bis cod. pen., avendo la corte considerato condanne riportate dall’imputato dopo il 2017, data di commissione del reato in oggetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati.
2. Occorre premettere, con riferimento ai tre motivi di ricorso, che è vero che tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vi è quello del “travisamento” che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168); il “travisamento”, insomma, deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo “significato” ma) dal suo “significante” e che venga individuata specificamente e puntualmente, oltre che idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata. È necessario, pertanto, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale Penale Sent. Sez. 2 Num. 27455 Anno 2025 Presidente: BE ER Relatore: AC GI Data Udienza: 08/05/2025 da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). 3. È agevole rilevare – premessi tali canoni ermeneutici – come i denunciati travisamenti si traducono in una contestazione della valutazione della prova (primo e secondo motivo di ricorso), per profili squisitamente di merito, attinenti alla dinamica della condotta delittuosa ed alla alternativa lettura delle risultanze istruttorie. I giudici di merito hanno infatti basato il giudizio di responsabilità su precisi elementi di prova: l’ingannevole trattativa contrattuale effettuata mediante conversazioni telefoniche con numero di cellulare intestato al Lenzi;
le dichiarazioni della persona offesa, che aveva riferito di aver effettuato ricerche su un motore di ricerca dalla quale era risultato che il numero di telefono in questione era stato segnalato da alcuni utenti, in quanto utilizzato per truffe on-line e che il nome del truffatore era quello di IO RA (circostanza – quello del risultato della ricerca stessa – non oggetto di contestazione); la conoscenza della RA, concorrente nella truffa, intestataria della carta postepay sulla quale venne accreditata la somma da parte della vittima. Ritiene la difesa – in ciò ravvisando il travisamento – che non sarebbe stata adeguatamente considerata l’alternativa versione dell’accaduto, incentrata sull’uso da parte di terzi del telefono cellulare, proponendo una diversa lettura delle dichiarazioni della RA e riportando a tal fine (solo) uno stralcio del verbale di udienza del 10 ottobre 2019; lamenta, inoltre, la mancanza di approfondimenti istruttori (pag. 4 del ricorso). Trattasi all’evidenza di argomenti fattuali e valutativi, insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, a seguito della verifica della congruità logica della motivazione della sentenza impugnata e della coerenza con le acquisizioni istruttorie.
4. Anche il terzo motivo teso a contestare, sotto il profilo del travisamento oltre che della violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.), il diniego delle circostanze attenuanti generiche è generico e privo di effettivo confronto con le argomentazioni del giudice di appello, tese a evidenziare la personalità negativa dell’imputato sulla base della condotta ingannatoria posta in essere e della serialità delle condanne, divenute definitive, a prescindere dall’epoca di commissione delle truffe (circostanza che rileva per l’applicazione della recidiva ma non ai fini del giudizio di meritevolezza della riduzione di pena).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 08/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GI AC ER BE 2
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, Avv. GIOVANNA CRETI del foro di Milano, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 18/09/2024 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 10/10/2019 con la quale l’imputato appellante IO OR RA era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato di truffa in concorso tramite piattaforma telematica (vendita simulata di una moto, con incasso del relativo prezzo senza consegna del bene).
2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione il RA, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi, con i quali eccepisce: violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, insufficienza della prova ai fini della penale responsabilità, travisamento della prova dichiarativa del concorrente nel reato ER AR, emergendo dagli atti che l’utenza telefonica utilizzata per la trattativa era nella disponibilità di una terza persona, CO SC, collegata alla AR, come eccepito in sede di appello, con ricostruzione alternativa dei fatti rimasta priva di riscontro;
contraddittorietà della motivazione, relativamente ad un atto esistente ma ignorato, con conseguente travisamento della prova, posto che la responsabilità concorsuale del RA si basava sulla non dimostrata conoscenza della AR e dello SC e che l’utilizzo della utenza telefonica da parte del RA stesso era privo di riscontro probatorio;
violazione di legge, con riferimento all’art. 62-bis cod. pen., avendo la corte considerato condanne riportate dall’imputato dopo il 2017, data di commissione del reato in oggetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati.
2. Occorre premettere, con riferimento ai tre motivi di ricorso, che è vero che tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vi è quello del “travisamento” che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168); il “travisamento”, insomma, deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo “significato” ma) dal suo “significante” e che venga individuata specificamente e puntualmente, oltre che idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata. È necessario, pertanto, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale Penale Sent. Sez. 2 Num. 27455 Anno 2025 Presidente: BE ER Relatore: AC GI Data Udienza: 08/05/2025 da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). 3. È agevole rilevare – premessi tali canoni ermeneutici – come i denunciati travisamenti si traducono in una contestazione della valutazione della prova (primo e secondo motivo di ricorso), per profili squisitamente di merito, attinenti alla dinamica della condotta delittuosa ed alla alternativa lettura delle risultanze istruttorie. I giudici di merito hanno infatti basato il giudizio di responsabilità su precisi elementi di prova: l’ingannevole trattativa contrattuale effettuata mediante conversazioni telefoniche con numero di cellulare intestato al Lenzi;
le dichiarazioni della persona offesa, che aveva riferito di aver effettuato ricerche su un motore di ricerca dalla quale era risultato che il numero di telefono in questione era stato segnalato da alcuni utenti, in quanto utilizzato per truffe on-line e che il nome del truffatore era quello di IO RA (circostanza – quello del risultato della ricerca stessa – non oggetto di contestazione); la conoscenza della RA, concorrente nella truffa, intestataria della carta postepay sulla quale venne accreditata la somma da parte della vittima. Ritiene la difesa – in ciò ravvisando il travisamento – che non sarebbe stata adeguatamente considerata l’alternativa versione dell’accaduto, incentrata sull’uso da parte di terzi del telefono cellulare, proponendo una diversa lettura delle dichiarazioni della RA e riportando a tal fine (solo) uno stralcio del verbale di udienza del 10 ottobre 2019; lamenta, inoltre, la mancanza di approfondimenti istruttori (pag. 4 del ricorso). Trattasi all’evidenza di argomenti fattuali e valutativi, insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, a seguito della verifica della congruità logica della motivazione della sentenza impugnata e della coerenza con le acquisizioni istruttorie.
4. Anche il terzo motivo teso a contestare, sotto il profilo del travisamento oltre che della violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.), il diniego delle circostanze attenuanti generiche è generico e privo di effettivo confronto con le argomentazioni del giudice di appello, tese a evidenziare la personalità negativa dell’imputato sulla base della condotta ingannatoria posta in essere e della serialità delle condanne, divenute definitive, a prescindere dall’epoca di commissione delle truffe (circostanza che rileva per l’applicazione della recidiva ma non ai fini del giudizio di meritevolezza della riduzione di pena).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 08/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GI AC ER BE 2