CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1250/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Areasrl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1892/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 13/03/2024
Atti impositivi: - AVVISO PAG. n. 13054695 BONIFICA 2022 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento n. 13054695 con il quale il Ricorrente_1
per il tramite di Area s.r.l. richiedeva il pagamento del tributo per annualità 2022.
I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso per l'assorbente considerazione della mancata dimostrazione dell'esistenza del beneficio per il fondo del contribuente determinato dall'attività consortile
Rispetto alla decisione proponeva appello il Ricorrente_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato invero la decisione dei Giudici di prime cure è ineccepibile.
Non v'è stata nessuna inversione illegittima dell'onere della prova.
Invero in tema di contributi consortili, per come del resto evoca l'appellante, si è affermata la natura sinallagmatica del pagamento del contributo che è condizionato all'effettività del beneficio arrecato dall'attività consortile al fondo del consorziato.
Peraltro la Cassazione , con giurisprudenza assolutamente pacifica, applica una presunzione iris tantum circa la prova del beneficio nel caso in cui il fondo el contribuente sia ricompreso nel c.d. perimetro di contribuenza e nel caso in cui sia stata dimostrata l'approvazione del c.d. piano di classifica da parte del consiglio regionale. Nel caso che occupa, la presunzione è stata superata dalla dimostrazione dell'assenza del beneficio per il tramite di una perizia giurata. Si condivide l'orientamento che riduce la perizia a mero elemento di prova, ma , a parte la considerazione che il perito riscontra in esito a sopralluogo l'assenza di attività consortile, la perizia è l'unico elemento di prova relativo al presupposto impositivo è non trova nessun contrasto in atti versati dall'appellante
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 1.250,00 oltre ad oneri e accessori di legge se dovuti con distrazione delle spese se richiesta.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1250/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Areasrl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1892/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 13/03/2024
Atti impositivi: - AVVISO PAG. n. 13054695 BONIFICA 2022 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento n. 13054695 con il quale il Ricorrente_1
per il tramite di Area s.r.l. richiedeva il pagamento del tributo per annualità 2022.
I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso per l'assorbente considerazione della mancata dimostrazione dell'esistenza del beneficio per il fondo del contribuente determinato dall'attività consortile
Rispetto alla decisione proponeva appello il Ricorrente_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato invero la decisione dei Giudici di prime cure è ineccepibile.
Non v'è stata nessuna inversione illegittima dell'onere della prova.
Invero in tema di contributi consortili, per come del resto evoca l'appellante, si è affermata la natura sinallagmatica del pagamento del contributo che è condizionato all'effettività del beneficio arrecato dall'attività consortile al fondo del consorziato.
Peraltro la Cassazione , con giurisprudenza assolutamente pacifica, applica una presunzione iris tantum circa la prova del beneficio nel caso in cui il fondo el contribuente sia ricompreso nel c.d. perimetro di contribuenza e nel caso in cui sia stata dimostrata l'approvazione del c.d. piano di classifica da parte del consiglio regionale. Nel caso che occupa, la presunzione è stata superata dalla dimostrazione dell'assenza del beneficio per il tramite di una perizia giurata. Si condivide l'orientamento che riduce la perizia a mero elemento di prova, ma , a parte la considerazione che il perito riscontra in esito a sopralluogo l'assenza di attività consortile, la perizia è l'unico elemento di prova relativo al presupposto impositivo è non trova nessun contrasto in atti versati dall'appellante
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 1.250,00 oltre ad oneri e accessori di legge se dovuti con distrazione delle spese se richiesta.